Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14110 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.07/06/2017),  n. 14110

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8125-2012 proposto da:

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PROVINCIA

DI ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RUGGERO DI LAURIA 28,

presso lo studio dell’avvocato FRANCO BARTOLOMEI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NETTUNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MONTELLA, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PIETRO DI BENEDETTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 62/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 09/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. L’ATER, Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della provincia di Roma, impugnava gli avvisi di accertamento notificati da S.r.l. Nettuno Servizi, concessionaria della riscossione delle imposte del comune di Nettuno, afferente l’Ici per gli anni 2003 e 2004 dovuta in relazione agli immobili posseduti dall’Azienda stessa sul territorio comunale. La commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte del comune di Nettuno, la commissione tributaria regionale del Lazio lo accoglieva sul rilievo che l’edificazione di un fabbricato rendeva applicabile l’imposta a carico dell’ente costruttore in quanto proprietario del manufatto che insisteva sul suolo, trattandosi di proprietà superficiaria, diversa dal diritto di superficie, che nasceva a seguito dell’esecuzione della costruzione. Dichiarava, infine, che spettava la riduzione d’imposta di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’ATER affidato a tre motivi. Resiste con controricorso il comune di Nettuno.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 865 del 1971, art. 27, comma 8 e art. 35, artt. 1350 e 1643 c.c., D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 3. Sostiene che i giudici di appello sono incorsi in errore per non aver considerato che l’ATER aveva costruito i fabbricati su terreni che erano di proprietà del Comune il quale, benchè avesse deliberato di concedere il diritto di superficie all’Azienda ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 35 non aveva mai stipulato la convenzione indispensabile per la costituzione del diritto di superficie sulle aree oggetto dell’edificazione. Ne conseguiva che, non essendo l’ATER titolare del diritto di superficie, essa non era tenuta al pagamento dell’Ici.

4. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la CTR omesso di pronunciarsi in ordine alla illegittimità delle sanzioni applicate, posto che esse non erano dovute a norma del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, date le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni cui esse erano riferite.

5. Con il terzo motivo denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR da un lato ha affermato che la debenza dell’Ici da parte dell’ATER si fondava sull’arresto delle Sezioni Unite della Corte di legittimità numero 28160 del 26 novembre 2008 e dall’altro, pur dando atto dell’incertezza giurisprudenziale che aveva preceduto tale pronuncia, aveva omesso di motivare in ordine alla non debenza delle sanzioni.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente osserva la Corte che il controricorso è tardivo. Invero il ricorso risulta essere stato notificato al Comune di Nettuno il 23.3.2012 ed il controricorso è stato presentato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 31.5.2012, oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c..

2. In ordine al primo motivo di ricorso, si osserva che esso è infondato. Invero la Corte di legittimità a Sezioni Unite, con la sentenza n. 28160 del 26/11/2008, ha affermato il principio secondo cui “… con riguardo al terreno comunale concesso in superficie a favore di un istituto o di una cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi economici e popolari, l’edificazione del fabbricato rende applicabile l’ICI a carico di detti enti (e successivamente dei loro assegnatari), in veste di proprietari del manufatto che insiste sul suolo.” Ed inoltre: ” Occorre, tuttavia, precisare che il diritto di superficie cui ha riguardo il legislatore delegato è una situazione diversa dalla proprietà superficiaria che nasce successivamente alla esecuzione della costruzione. In tale ipotesi, infatti, pur esistendo due beni, la costruzione ed il suolo, oggetto di distinti diritti di proprietà, l’ICI…, sarà dovuta, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, citato art. 3, n. 1, soltanto dal proprietario superficiario del fabbricato, restandone, invece, escluso il concedente proprietario del suolo. E ciò per l’ovvia ragione che il suolo sul quale insiste il fabbricato, non essendo qualificabile nè come area edificabile, nè come terreno agricolo (cfr. D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, lett. b) e c)), non rientra nel novero di quei beni che l’art. 1 cit. D.Lgs., dichiara tassabili ai fini ICI”. Peraltro il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 1, sostituendo il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, ha definitivamente chiarito che il titolare del diritto di superficie è soggetto passivo di imposta. Non si tratta di una norma a carattere innovativo come questa Corte ha affermato enunciando il seguente principio, condiviso dalle Sezioni Unite: “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), e con riguardo al terreno comunale concesso in superficie in favore di un istituto o di una cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 1, che ha sostituito il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, nella parte in cui individua il soggetto passivo dell’imposta nel titolare del diritto di superficie, eliminando sostanzialmente ogni distinzione tra diritto del superficiario sul terreno e diritto di proprietà sul fabbricato, non ha carattere innovativo, ma meramente esplicativo e chiarificatore della portata originaria della norma modificata”” (conf. Cass. n. 3734 del 17/02/2010).

Nel caso che occupa, a seguito della concessione del diritto di superficie sul terreno deliberata dal comune a norma della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35 e pur in assenza della successiva convenzione, il diritto di superficie è stato trasferito all’ATER che, avendo provveduto alla costruzione dei fabbricati, ne è divenuto proprietario e per ciò solo è tenuto al pagamento dell’Ici (cfr. Cass. n. 15447 del 30/06/2010; Cass. n. 27216 del 23/10/2013).

3. Il secondo ed il terzo motivo debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione. Mette conto considerare che, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 2313 del 01/02/2010). Inoltre va considerate che la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione delle sanzioni, quando domandata dal contribuente nei modi e nei termini processuali appropriati, può essere accertata anche dal giudice di legittimità (Cass. n. 14402 del 2016; Cass. n. 25676 del 2008), la quale, superando il remoto orientamento contrario citato dalla contribuente (Cass. 4053/2001), ha statuito che la disapplicazione da parte del giudice delle sanzioni per violazioni di norme tributarie, qualora abbia accertato che le stesse sono state commesse in presenza ed in connessione con una situazione di oggettiva incertezza nell’interpretazione normativa, è possibile, anche in sede di legittimità, purchè domandata dal contribuente nei modi e nei termini processuali appropriati (Cass. n. 14402/2016 e Cass.24060/2014). Nel caso che occupa la contribuente ha formulato la richiesta di disapplicazione delle sanzioni sia nel ricorso introduttivo che nella comparsa di costituzione in appello. Ciò posto, la Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 13076 del 24/06/2015; Cass. n. 4394 del 24/2/2014; Cass. n. 3113 del 12/2/2014; Cass. n. 24670 del 28/11/2007) è ripetutamente intervenuta a definire l’ambito di non debenza delle sanzioni enunciando i seguenti principi di diritto: per “incertezza normativa oggettiva tributaria” deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall’impossibilità, esistente in sè ed accertata dal giudice, d’individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie; l’incertezza normativa oggettiva costituisce una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto come emerge dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6 che distingue in modo netto le due figure dell’incertezza normativa oggettiva e dell’ignoranza (pur ricollegandovi i medesimi effetti) e perciò l’accertamento di essa è esclusivamente demandata al giudice e non può essere operato dalla amministrazione; l’incertezza normativa oggettiva non ha il suo fondamento nell’ignoranza giustificata, ma nell’impossibilità, abbandonato lo stato d’ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria. L’essenza del fenomeno dell’incertezza normativa oggettiva si può rilevare attraverso una serie di fatti indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo, e che sono stati individuati a titolo di esempio e, quindi, non esaustivamente: 1) nella difficoltà d’individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge; 2) nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà; 5) nella mancanza di una prassi amministrativa o nell’adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) nella mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale; 8) nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) nel contrasto tra opinioni dottrinali; 10) nell’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente. Tali fatti indice devono essere accertati, esaminati ed inseriti in procedimenti interpretativi della formazione che siano metodicamente corretti e che portino inevitabilmente a risultati tra loro contrastanti ed incompatibili. Costituisce, quindi, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ossia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione”.

Nella fattispecie la normativa applicabile non forniva, all’epoca della proposizione del ricorso, elementi adeguati e sufficientemente chiari per la determinazione dei casi di spettanza dell’agevolazione, bastando considerare che la Corte di legittimità, con sentenza n. 9834 del 14/4/2008, aveva stabilito che l’ATER non era tenuta al pagamento dell’ICI per l’anno 1996 poichè non vi era stato un atto di trasferimento del suolo su cui sorgeva il fabbricato, ma soltanto una delibera unilaterale del Comune.

Ne deriva che la contribuente non è tenuta al pagamento delle sanzioni irrogate.

4. Dall’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso deriva che l’impugnata sentenza va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e il ricorso originario del contribuente va parzialmente accolto dichiarando non dovute le sanzioni. Le spese dell’intero giudizio si compensano in considerazione dell’affermarsi del principio giurisprudenziale sul punto controverso in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, dichiara non dovute le sanzioni. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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