Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1411 del 19/01/2018


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Civile Sent. Sez. U Num. 1411 Anno 2018
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

Data pubblicazione: 19/01/2018

SENTENZA
sul ricorso 20625-2016 proposto da:
PROVINCIA DI FROSINONE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MAINETTI, rappresentata e
difesa dall’avvocato FELICE MARIA SPIRITO;
– ricorrente –

contro
DI POFI VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
SOMALIA 28, presso lo studio dell’avvocato MARIA PIA DE
BENEDICTIS, rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGIO DE
SANTIS;

nonchè contro
RUFO LORETA;
– intimata avverso la sentenza n. 438/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 25/03/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/11/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del
ricorso;
uditi gli avvocato Francesco Mainetti per delega dell’avvocato Felice
Maria Spirito e Giorgio De Santis.

Fatti di causa
1.La Corte di appello di Roma accoglieva l’appello proposto da Di
Pofi Vincenzo e Rufo Loreta avverso la sentenza del Tribunale di
Frosinone del 25.6.2014 con la quale era stato dichiarato il difetto di
giurisdizione del Giudice ordinario in ordine alla proposta domanda di
riconoscimento del diritto all’indennità di premio servizio prima
riconosciuta dall’Amministrazione e poi revocata con delibere del
2009 in dipendenza dei rapporti non di ruolo prestati negli anni
indicati a seguito di assunzione ex art. 26 I. n. 285/77 e rimetteva le

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– controricorrente –

parti al primo Giudice. Seconda la tesi dei ricorrenti il compenso era
stato liquidato in misura inferiore al dovuto.
2. A fondamento della propria decisione la Corte territoriale
osservava che effettivamente alcune decisioni della Corte di
cassazione erano nel senso del difetto di giurisdizione del Giudice

di premio servizio in relazione a rapporti lavorativi pre-ruolo (proprio
con la Provincia di Frosinone) se i detti rapporti si erano conclusi
prima del 30.6.1998, ma che tale orientamento non era applicabile
alla fattispecie nella quale gli appellanti erano state stabilizzati
proprio dalla detta Amministrazione provinciale che era il datore di
lavoro quando il beneficio era stato in concreto liquidato;
situazione di continuità

tale

lavorativa sino al pensionamento non

sussisteva negli altri casi esaminati dalla Corte di cassazione a
Sezioni unite. Nella presente controversia, inoltre, gli atti impugnati
erano le delibere della Giunta del 2009 di annullamento del
precedente riconoscimento dell’indennità di premio di servizio per i
periodi pre-ruolo e quindi certamente successivi al 30.6.1998.
Peraltro alla luce del più recente orientamento della Corte di
cassazione a Sezioni Unite la sopravvivenza della giurisdizione
amministrativa doveva considerarsi ormai ipotesi eccezionale.
3. Per la cassazione propone ricorso la Provincia con due motivi;
resiste

il Di Ciofi con controricorso, mentre la Rufo è rimasta

intimata. Le parti hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo si allega l’erronea attribuzione della
giurisdizione al Giudice ordinario ex art. 360 n. 1 cod. civ. proc. per
violazione e falsa applicazione dell’art. 69 settimo comma d. Igs. n.
165/2001 e dei principi di diritto da applicare per la individuazione del
periodo del rapporto di lavoro di cui al sudetto art. 69 d.lgs. n.

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ordinario a conoscere di controversie per il pagamento dell’indennità

165/2001. I periodi fatti valere in giudizi, ai fini del riconoscimento
dell’indennità di premio servizio sono tutti precedenti al 30.6.1998 e
si erano esauriti in quanto il rapporto era proseguito ma con diversa
qualificazione. Il diritto fatto valere in giudizio si era comunque
prescritto prima del 30.6.1998.
Il motivo appare infondato e pertanto va rigettato. Questa

Corte, a Sezioni Unite ha già affermato (confermando un precedente
orientamento) in un’analoga controversia promossa proprio dal Di Pofi
contro la Provincia di Frosinone (sempre avente come oggetto il
riconoscimento dell’indennità premio di servizio per gli anni pre-ruolo
cher la sentenza impugnata appare coerente con l’orientamento di
questa Corte che, in un caso del tutto simile alla controversia
presente nella quale un dipendente chiedeva la riliquidazione del
trattamento di fine servizio nei confronti dell’Amministrazione
provinciale di Frosinone con il computo degli anni pre-ruolo (per un
rapporto di lavoro cessato nel 2003) e che ha già osservato che” è
oramai giurisprudenza consolidata di queste Sezioni Unite il principio
secondo il quale in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la
sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata
dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, costituisce, nelle
intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché,
per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il
lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’amministrazione, la
protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30
giugno 1998 radica la giurisdizione presso il Giudice ordinario anche
per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul
medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con
possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia (V.
per tutte Cass. S.U. 1 marzo 2012 n. 3183 e Cass. S.U. 7 gennaio
2013 n. 142). Nella specie la Giannetti è cessata dal servizio in data
10 agosto 2003 ed a tale data ha maturato il diritto al trattamento di

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fine servizio cui corrisponde un obbligazione unica e non frazionabile
(Cass. 28 giugno 2004 n. 11995 e Cass. 18 febbraio 2010 n. 3894).
Conseguentemente collocandosi la maturazione del diritto a detto
trattamento di fine servizio dopo il discrimine temporale del 30
giugno 1998 la giurisdizione concernente la controversia circa l’esatto

ordinario. Nè può rilevare, in senso contrario, la circostanza che la
dipendente abbia chiesto il dipendente abbia chiesto il ricalcalo del
TFS in ragione del servizio per gli anni di lavoro (dal 15 dicembre
1978 al 1 gennaio 1985) prestati nella posizione non di ruolo, in
quanto si tratta, come rilevato, di obbligazione – da parte datoriale unica e non frazionabile esigibile, nella specie, solo dopo il detto
discrimine temporale. Alla luce dei richiamati principi, che in questa
sede vanno ribaditi, va,quindi, dichiarata la giurisdizione del Giudice
ordinario ( Sez. un. 1 Luglio 2014, n. 20452). Si tratta di principi che
questa Corte condivide e cui intende dare continuità perfettamente
applicabile alla fattispecie in esame nella quale il trattamento di fine
servizio è stato liquidato nel 2002 al termine del rapporto. La
sentenza impugnata, peraltro, non ha esaminato affatto la questione
della pretesa prescrizione in quanto si tratta di una questione di
merito sulla quale dovrà pronunciarsi il Giudice competente; né
appare rilevante che la delibera del 2002 sia stata revocata in quanto
non vi è alcun dubbio che l’indennità di premio di servizio è esigibile
(cfr. il precedente prima citato) solo al termine del rapporto
intercorso, certamente ben oltre il 30.6.1998″( cfr. Cass. 12
settembre 2017, n. 27294/2017). Tale orientamento va confermato
in questa sede nella quale risultano, peraltro, impugnati i due
provvedimenti di revoca del precedente riconoscimento dell’indennità
di premio servizio per gli anni di cui è causa nel 2009 e, quindi, ben
oltre la data del 30.6.1998.

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computo del TFS non può che appartenere alla cognizione del giudice

3) Con il secondo motivo si allega l’omesso esame circa fatti
decisivi del giudizio ex art. 360 n. 5 cod. civ. proc. costituiti
dall’intervenuta prescrizione del diritto prima del 30.6.1998 e
dell’esaurimento del rapporto precario dell’istante prima del
30.6.1998.

appello ha solo stabilito, in riforma della sentenza impugnata, la
competenza del Giudice ordinario rimettendo le parti al Tribunale cui
spetta decidere in ordine alla dedotta sussistenza della prescrizione in
relazione ai periodi di lavoro fatti valere in giudizio; inoltre nel motivo
non si indica se e come l’eccezione di prescrizione sia stata fatta
valere in appello. Va invece rigettato il motivo nella seconda parte in
quanto non vi è stato alcun omesso esame in ordine alla circostanza
che i rapporti precari pre-ruolo si fossero esauriti prima del 30.6.1998
avendo la Corte di appello ritenuto, in coerenza con la giurisprudenza
di legittimità, che ciò che appariva determinante era che il rapporto
fosse proseguito e che la Provincia fosse il datore di lavoro al
momento in cui il danno si era verificato e cioè al momento dell’
erogazione dell’indennità di premio servizio.
5) Si deve quindi rigettare il ricorso. Le spese di lite- liquidate
come al dispositivo- seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo
risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi,
ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore
della parte costituita delle spese del giudizio che si liquidano in euro
4.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%,
agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed accessori di legge.

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4) Il motivo è inammissibile nella prima parte in quanto la Corte di

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo
risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, la Corte dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13

Così deciso in Roma il 7.11.2017

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