Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1411 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/01/2017, (ud. 03/11/2016, dep.19/01/2017),  n. 1411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29920-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

LIMONI S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona dell’Amministratore

delegato e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CONFALONIER1 5, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE

COGLITORE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LUIGI FERDINANDO BERARDI giusta procura speciale notarile prodotta

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1934/11/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, emessa il 21/10/2014 e depositata il

11/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI:,

udito l’Avvocato Luigi Ferdinando Berardi, per il controricorrente,

che si riporta alla memoria chiedendo riesame della vicenda alla

luce della suddetta.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società contribuente ha inteso beneficiare del credito di imposta in misura “piena” relativamente agli utili (che erano in riserva) distribuiti ai soci.

Essa ha deliberato la distribuzione degli utili con atto che si assume approvato dall’assemblea il 29.9.2003, e che è stato registrato il successivo 20 ottobre 2003.

La questione nasce dal fatto che la L. n. 269 del 2003 ha previsto un regime di godimento del credito di imposta non pieno, ma ridotto, solo per gli utili distribuiti a partire dal 30.9.2003, così che agli utili deliberati prima si riconosce un credito di imposta “maggiore”, perchè “pieno” rispetto a quelli deliberati dopo.

L’Agenzia ha negato il credito di imposta “pieno” alla società ricorrente, in quanto, pur avendo quest’ultima deliberato la distribuzione degli utili il 29.9.2003, ossia il giorno prima che entrasse in vigore la disciplina più restrittiva, quella deliberazione non aveva data certa, e dunque non era opponibile al Fisco, che considerava come data certa invece quella in cui l’atto era stato registrato, ossia il 20 ottobre 2003. La società ha fatto ricorso, e la sua tesi è stata accolta dalla CTR, la quale ha ritenuto che l’art. 2704 c.c. non si applica al caso di specie, in quanto il Fisco si riferisce alla delibera non per i suoi effetti negoziali (caso nel quale si applicherebbe la predetta norma), ma in quanto fatto storico, e dunque la data certa può ricavarsi anche per presunzioni.

L’Agenzia ricorre avverso tale decisione con un motivo di ricorso. Si è costituita la contribuente, che ha altresì depositato memoria.

Il ricorso è fondato.

Infatti, l’orientamento costante di questa Corte è che “la disposizione dell’art. 2704 c.c., che stabilisce l’inopponibilità’ della data della scrittura non autenticata nella sua sottoscrizione nè registrata, opera quando dalla scrittura si vogliano, in relazione alla sua data, conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione contenuta nell’atto, non già nel caso in cui la conclusione del contratto e la scrittura privata che lo certifica rilevino come semplici fatti storici” (Sez. 3, n. 2030 del 2010; Sez. 2 n. 24955 del 2006; Sez. 3 n. 3998 del 2003).

Erroneamente la CTR ritiene che in questo caso la delibera conta solo come fatto storico e non per i suoi effetti giuridici.

Invece, qui è proprio dalla data che si vogliono far conseguire gli effetti della delibera, che non rileva come fatto storico, ma proprio per gli effetti che produce, ossia la distribuzione degli utili ed il relativo credito di imposta.

Un atto rileva come mero fatto storico nei confronti del terzo quando quest’ultimo non è interessato dagli effetti giuridici dell’atto medesimo, ma solo dal suo “avvenimento”. Invece, qui, si intendono opporre all’Agenzia proprio gli effetti giuridici, ossia la circostanza per cui, essendo gli utili distribuiti prima del 30 settembre 2003, il credito di imposta va goduto in misura maggiore di quanto sarebbe avvenuto se la distribuzione fosse stata attuata dopo.

In sostanza è proprio degli effetti dell’atto che si discute, ossia se la distribuzione degli utili sia avvenuta prima o dopo una certa data. Mentre la delibera rileva come mero fatto storico (e la data può esser provata con ogni mezzo) quando viene in discussione non per i suoi effetti tipici, ma quale presupposto di fatto per altri effetti.

E poichè l’effetto giuridico dipende dalla data, essa, per essere opponibile, deve essere certa, e non può stabilirsi con presunzioni. Senza togliere alcunchè alla regola generale per cui la data certa è da sempre richiesta per l’opponibilità al Fisco (Cass. n. 707 del 1980; Cass. n. 2304 del 1971), e la prova alternativa deve mirare alla certezza dell’anteriorità della stesura del documento ((Sez. U. n. 4213 del 2013). Il ricorso va accolto, e, non essendovi da compiere ulteriori accertamenti in fatto, va deciso nel merito. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Condanna il contribuente al pagamento delle spese di lite nella misura di 10.000 mila euro, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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