Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1411 del 18/01/2019

Cassazione civile sez. I, 18/01/2019, (ud. 13/12/2018, dep. 18/01/2019), n.1411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 5392/2018 proposto da:

M.G., in proprio e nella qualità di genitore della

minore M.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Tacito n.50, presso Io studio dell’avvocato Mazzola Emanuela,

rappresentato e difeso dall’avvocato Pirillo Luigi, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 78/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 04/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/12/2018 dal cons. TERRUSI FRANCESCO;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale DE AUGUSTINIS UMBERTO che ha chiesto che sia

accolto il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti i

restanti.

Fatto

RILEVATO

Che:

M.G. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Catanzaro depositata il 4-7-2017;

l’intimata F.F., costituita in appello a ministero di difensori e domiciliata presso di loro, non ha svolto difese;

il ricorso è stato peraltro notificato in cancelleria ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82;

in tal senso la notificazione è nulla giacchè, a seguito dell’introduzione del cd. “domicilio digitale”, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato deve indicare al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16-sexies, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., in L. n. 114 del 2014, la notificazione va eseguita all’indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo; sicchè giustappunto è nulla la notificazione effettuata – ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 – presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario (Cass. n. 30139-17, Cass. n. 14914-18);

difatti la regola del “domicilio digitale”, che impone di eseguire le notificazioni e le comunicazioni esclusivamente all’indirizzo PEC anzidetto, ha immediata efficacia nei giudizi in corso per gli atti compiuti successivamente alla vigenza del D.L. n. 90 del 2014, in applicazione del generale principio del tempus regit actum.

PQM

La Corte dichiara la nullità della notificazione del ricorso e ne dispone la rinnovazione assegnando, all’uopo, il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2019

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