Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14109 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. III, 27/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12213-2009 proposto da:

I.F. (OMISSIS), elettivamente domicilio in

ROMA, VIA OSTIENSE 162, presso lo studio dell’avvocato ROCCA MAGDA

MARIA LIVIAM GRAZIANA (Studio Castoro), rappresentato e difeso

dall’avvocato MASTROMAURO LUIGI giusta delega a 2011 margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A. (OMISSIS), considerata domiciliata “ex

lege” in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’avvocato MUSTI SAVINO ANTONIO giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1152/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI, Terza

Sezione Civile, emessa il 12/07/2006, depositata il 30/12/2008;

R.G.N. 855/2002.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I.F., medico dentista, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, rigettando il suo gravame ed accogliendo l’appello incidentale dell’attrice, lo ha condannato al pagamento, in favore di M.A., della complessiva somma di Euro 22.574,25, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno causato nell’applicazione di una protesi dentaria con la tecnica dell’implantologia.

La M. resiste con controricorso.

Le Assicurazioni d’Italia S.p.A., assicuratrice del sanitario, non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo, complesso motivo, il ricorrente lamenta plurimi vizi di motivazione.

1.1.- Premessa la congruità della motivazione, fondata sui criteri della probabilità scientifica e della logica, il primo motivo è inammissibile, sia per difetto di autosufficienza, risolvendosi in gran parte in una critica alla CTU, riportata testualmente solo in parte, sia perchè comunque esso tende ad una rilettura, da parte del giudice di legittimità, del materiale probatorio esaminato dal giudice di merito, al fine di pervenire a diverse conclusioni.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c., commi 1 e 2, assumendo che nella specie, implicando la prestazione a suo carico la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, sarebbe applicabile non la norma denunciata ma l’art. 2236 cod. civ., che prevede la responsabilità solo per dolo o colpa grave.

2.1.- Il secondo motivo è infondato.

In caso di prestazione medico-chirurgica “di routine” – come è l’impianto di una protesi dentaria, anche tenuto conto dell’anno di intervento – spetta eventualmente al medico provare, il che non risulta essere avvenuto (anzi si afferma in sentenza, a pag. 9, che “nella fattispecie è pacifico che l’intervento eseguito sulla M. non presentasse particolari difficoltà”), la particolare complessità in concreto dell’intervento stesso, tanto più che è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la diligenza del medico nell’adempimento della sua prestazione professionale dev’essere valutata assumendo a parametro la condotta del debitore qualificato, ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2 (da ultimo, Cass. 1 febbraio 2011, n. 2334).

3.- Con il terzo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto all’accoglimento dell’appello incidentale della M..

3.1.- Anche il terzo motivo è infondato. L’accoglimento dell’appello incidentale della M., riguardante il residuo debito di costei, stimato dal Tribunale in L. 13.000.000, è adeguatamente motivato alle pagg. 16 e 17 della sentenza, in base a prove documentali, alla inattendibilità dei testi escussi ed a prevalenti criteri logici.

4.- Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna dell’ I. al pagamento delle spese in favore della M., liquidate in Euro 1.400,00, di cui Euro 1.200,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.400, di cui Euro 1.200 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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