Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14109 del 24/05/2021

Cassazione civile sez. II, 24/05/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 24/05/2021), n.14109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5056-2017 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO

QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

BARRELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSSELLA OPPO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE ARBOREA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA AULO PLAUZIO 5, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO CUTRONA, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANNA MARIA URRU, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1038/2016 del TRIBUNALE di ORISTANO,

depositata il 13/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2020 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.G. proponeva, innanzi al Giudice di Pace di Terralba, opposizione avverso i verbali di accertamento (n. 7408/C del 2009) di violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8 elevato dal Comando della Polizia Municipale del Comune di Arborea.

L’opposizione era resistita dal detto Comune.

L’adito Giudice di prime cure, con sentenza n. 75/2013, accoglieva l’opposizione ed annullava l’impugnato verbale sul dirimente presupposto che non sarebbe stato soddisfatto

l’onere dell’Amministrazione di dimostrare che

l’apparecchiatura di rilevamento a distanza della velocità fosse gestita direttamente, ex art. 345 Rg.to C.d.S., dagli organi di polizia, nonchè il fatto che l’intervento della società noleggiatrice dell’apparecchiatura stessa era stato, secondo legge, limitato alla sola installazione ed impostazione dell’apparecchiatura e, comunque, con attività meramente manuali svolte sotto il diretto controllo e dietro indicazione del responsabile dell’organo di Polizia Municipale.

Il Comune interponeva appello avverso la succitata decisione, della quale chiedeva la riforma.

Il gravame era resistito dalla parte in origine contravvenzionata-opponente, che instava nelle proprie difese ribadendo la già assunta posizione.

Il Tribunale di Oristano, in funzione di Giudice di appello, accoglieva -con sentenza n. 1038/2016- il gravame, rigettava l’opposizione e regolava, secondo soccombenza, le spese del doppio grado del giudizio.

Per la cassazione della detta sentenza del Tribunale ricorre innanzi a questa Corte il l’ A. con atto affidato a quattro ordini di motivi e resistito con controricorso dell’intimato Comune.

Parte controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio di violazione e falsa applicazione di legge (artt. 112 e 320 c.p.c. e L. n. 689 del 1981, art. 22), nonchè – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – il vizio di difetto di motivazione in ordine alla corretta applicazione del principio dell’onere della prova di cui all’art. 320 c.p.c..

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio di violazione e falsa applicazione di legge (art. 345 Reg.to C.d.S. e L. n. 168 del 2002), nonchè -in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – il difetto di motivazione in ordine all’omesso pronuncia su una eccezione di nullità rilevabile di ufficio.

3.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio di violazione e falsa applicazione di legge (art. 97 Cost., art. 45 C.d.S., comma 6, art. 142 C.d.S. e art. 345 Reg. C.d.S.), nonchè – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – l’omessa pronuncia su una eccezione di nullità rilevabile di ufficio.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio di violazione e falsa applicazione di legge (artt. 11 e 12 C.d.S., art. 345 Reg. C.d.S. e L. n. 168 del 2002), nonchè -in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – l’omesso esame di un documento decisivo per il giudizio.

6.- Il Collegio ritiene di dover procedere, immediatamente, al contestuale esame dei motivi terzo e quarto, atteso il loro carattere del tutto dirimente della controversia.

Con i detti motivi si deduce, in sostanza e rispettivamente quanto segue:

la sentenza impugnata sarebbe errata per violazione dei principi in materia di prova in giudizio del buon funzionamento e della taratura dell’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità;

la medesima decisione gravata sarebbe errata esserlo state violate le disposizioni, di cui alle norme innanzi epigrafate, che riservano ai pubblici ufficiali i servizi di polizia stradale ed, in particolare, la gestione della apparecchiature per il controllo della velocità.

Entrambe le censure svolte con i due motivi qui in esame colgono nel segno ed evidenziano l’illegittimità del provvedimento oggetto del ricorso.

Sotto il primo profilo la decisione oggetto del ricorso è incorsa in errore avendo ritenuto per intervenuta e comprovata, nella fattispecie, la prescritta taratura dell’apparecchiatura di rilevazione della velocità.

Tanto, in particolare, all’esito di una attestazione, al riguardo, della Project Automation S.p.a., società privata installatrice e di gestione della medesima apparecchiatura (come si evinceva dai richiamati documenti n. 7 ed 8 della produzione dell’odierna parte ricorrente).

Senonchè, a seguito della nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 113/2015, facente seguito ad ordinanza di rimessione di questa Sezione 7 agosto 2014, n. 17766 è sempre necessaria la sottoposizione di tutte le apparecchiature di rilevazione della velocità stradale a regolare verifica periodica di funzionalità e taratura (Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 14 dicembre 2015, n. 25127), da certificarsi a mezzo di preposto ente verificatore e non già del soggetto privato installatore.

Tanto al fine, in relazione all’art. 45 C.d.S., comma 6, della legittimità degli accertamenti e dei conseguenti verbali di accertamento di infrazioni al divieto di velocità.

Questa Corte ha già avuto modo, dopo le note decisioni innanzi citate, di ribadire l’incidenza diretta sul contenuto e sulla legittimità del verbale di accertamento di eccesso di velocità della regolare taratura degli apparecchi di misurazione (Cass. Sez. Seconda n. 533/2018 e Sez. sesta-2 n.ri 18354/2018 e 1921/2019), non potendosi – fra l’altro – ritenere sufficienti altre attestazioni e certificazioni equipollenti (Cass. n. 9645/2016).

In particolare, con tale ultima pronuncia è stato espressamente affermato che “per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, (Corte Cost. n. 113 del 2015), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, non essendone consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità”.

Nella concreta fattispecie non vi era stata prova dell’effettuazione di tale verifica periodica giacchè la mera attestazione (considerata dal Tribunale) proveniente dalla stessa succitata Società privata non poteva ritenersi sufficiente al fine della prova, dovuta dalla P.A., di certificazione della funzionalità e corretta taratura della strumentazione utilizzata per il rilevamento della velocità.

Sotto il secondo profilo la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto, citando l’art. 5 del contratto di noleggio dell’apparecchiatura di rilevamento della velocita intervenuto fra il Comune controricorrente ed una società privata, che la polizia urbana aveva assunto “la piena disponibilità” della stessa.

Viceversa dallo stesso contratto di noleggio emergeva che, solo attraverso, un improprio sistema di validazione dei dati si concretizzava l’intervento della polizia locale.

Tanto comporta una patente illegittimità dell’operato della P.A., che travolge la legittimità dell’atto di contestazione della sanzione.

Al riguardo appare quanto mai necessario affermare il principio per cui deve ritenersi sempre e comunque necessario l’intervento degli organi di polizia locale nell’espletamento del procedimento di accertamento e contestazione dell’infrazione al C.d.S. per violazione dei limiti di velocità, procedimento che – atteso il carattere pubblicistico e la sua rilevanza – non può essere assolutamente fatto oggetto di una assoluta privatizzazione a società private noleggiatrici delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità di rilevamento della velocita intervenuto fra il Comune controricorrente ed una società privata, che la polizia urbana aveva assunto “la piena disponibilità” della stessa.

Viceversa dallo stesso contratto di noleggio emergeva che, solo attraverso, una improprio sistema di validazione dei dati si concretizzava l’intervento della polizia locale.

Tanto comporta una patente illegittimità dell’operato della P.A., che travolge la legittimità dell’atto di contestazione della sanzione.

Al riguardo appare quanto mai necessario affermare il principio per cui deve ritenersi sempre e comunque necessario l’intervento degli organi di polizia locale nell’espletamento del procedimento di accertamento e contestazione dell’infrazione al C.d.S. per violazione dei limiti di velocità, procedimento che -atteso il carattere pubblicistico e la sua rilevanza- non può essere assolutamente fatto oggetto di una assoluta privatizzazione a società private noleggiatrici delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità.

In conclusione i due motivi qui in esame, in quanto fondati, vanno accolti con ogni conseguenza di legge.

7.- I precedenti primi due motivi del ricorso vanno ritenuti assorbiti.

8.- Per effetto di quanto detto in relazione agli esaminati terzo e quarto motivo il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza.

I verbali di contestazione, come conseguenza dell’accolto ricorso, devono ritenersi illegittimi con conseguente accoglimento della proposta opposizione e, potendosi nella fattispecie giudicare ai sensi dell’art. 384 c.p.c., vanno annullati, senza rinvio.

9.- Le spese del presente giudizio e quelle del doppio grado dei precedenti giudizi di merito seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo del ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione ed annulla i verbali impugnati di cui in atti.

Condanna parte controricorrente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, determinate in Euro 600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, nonchè delle spese del doppio grado dei giudizi di merito determinate -rispettivamente- in Euro 500,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori come per legge, quanto al primo grado, ed in Euro 590,10 per compensi di avvocato, spese vive per Euro 202,10, spese generali ed accessori come per legge quanto al secondo grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021

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