Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14109 del 11/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 11/07/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 11/07/2016), n.14109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28443-2011 proposto da:

F.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA SILLA 7, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA

OLIVIERI, rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE VIRGILIO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

COMUNE VERONA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 712/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 16/03/2011, R.G. N. 427/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito l’Avvocato VIRGILIO PASQUALE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, ha condannato il Comune di Verona ad assumere F.M. “come Agente della Polizia Municipale, quale vincitore del concorso di cui al bando assunto con Det. 20 dicembre 2007, n. 7623”. La Corte ha, invece, dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno, perchè formulata per la prima volta in appello.

2 – Ha proposto ricorso F.M. che, sulla base di due motivi, ha chiesto la cassazione del capo della sentenza relativo alla ritenuta inammissibilità della domanda risarcitoria. Il Comune di Verona è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Il ricorrente censura la sentenza impugnata, con il primo motivo, per “difetto di motivazione su un punto decisivo ex art. 360 c.p.c.,.

n. 5 “, con il secondo per “omesso esame di una domanda: violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 nonchè agli artt. 414 e 433 c.p.c.”.

Rileva che, a seguito della sentenza del T.A.R. Veneto del 20 marzo 2009, che aveva ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario, la causa era stata riassunta con ricorso al Tribunale di Verona del 2 maggio 2009, volto ad ottenere l’accertamento della idoneità psico-

attitudinale del ricorrente e la condanna del Comune di Verona a procedere alla assunzione del F. in qualità di agente della Polizia Municipale. Con ricorso integrativo del 1 giugno 2009 era stata formulata la domanda di risarcimento del danno, conseguito alla mancata tempestiva assunzione, ed entrambi gli atti erano stati notificati contestualmente al resistente, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza ed alla istanza di anticipazione, accolta dal Giudice designato. Il Comune si era costituito in giudizio ed aveva resistito ad entrambe le domande, delle quali aveva dato atto anche il Tribunale nella motivazione della sentenza impugnata.

La Corte territoriale, pertanto, aveva errato nel dichiarare inammissibile la domanda di risarcimento del danno, atteso che le conclusioni formulate in sede di appello ricalcavano quelle indicate nell’atto integrativo del 10 giugno 2009.

2 – I motivi, da trattarsi congiuntamente perchè connessi, sono ammissibili e fondati.

Premette il Collegio che il principio secondo cui l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) od a quello del “tantum devolutum quantum appellatum” (art. 345 c.p.c.), trattandosi in tal caso della denuncia di un error in procedendo che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti (Cass. 10.10.2014 n. 21421).

Il ricorrente, inoltre, nel rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, ha trascritto nel ricorso le conclusioni formulate negli atti introduttivi dei diversi gradi del giudizio di merito ed ha anche riportato le difese avversarie, rilevanti in relazione al vizio denunciato, provvedendo a depositare in questa sede copia degli atti processuali sui quali la denuncia è fondata.

2.1. – Dall’esame diretto di detti atti, consentito per le ragioni sopra indicate, emerge la fondatezza della censura, poichè la Corte territoriale non ha pronunciato sulla domanda risarcitoria, ritenendo erroneamente che la stessa fosse stata formulata solo in grado di appello quando, in realtà, era stata proposta con il ricorso integrativo del 1 giugno 2009, notificato al Comune di Verona contestualmente all’originario atto di riassunzione della causa.

Si aggiunga che la sentenza qui impugnata, contraddittoriamente, alla pagina 14 fonda la pronuncia di inammissibilità sulla asserita novità della domanda, mentre a pagina 5, nel riassumere il contenuto del ricorso di primo grado, dà atto che con lo stesso il F. aveva chiesto “declaratoria di accertamento del proprio diritto ad essere assunto quale vincitore del concorso, oltre al risarcimento dei danni subiti”.

3- La sentenza deve essere cassata in parte qua con rinvio alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione, che dovrà statuire sulla domanda risarcitoria, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2016

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