Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14109 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 11/06/2010), n.14109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3186/2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.U., P.E., B.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 66/2004 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 30/11/2004;

udita la rei azione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE STEFANO, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluse per: rinnovazione termini

impugnazione ex art. 291 c.p.c..

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La CTR dell’Umbria ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza 786/2001 della CTP di Perugia, che aveva annullato le cartelle di pagamento emesse nei confronti di B.U., P.E. e B.V. per l’imposta dovuta/fronte della registrazione della sentenza civile n. 790/94 del Tribunale di Perugia. L’Amministrazione ricorre per la cassazione della sentenza della CTR con un motivo. I contribuenti non si sono costituiti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Risulta dalla sentenza impugnata che, nel giudizio d’appello, i contribuenti avevano eletto domicilio presso il proprio difensore avvocato Vinicio Donti. La notificazione presso quest’ultimo del ricorso per cassazione non è stata possibile: nella cartolina “l’avviso di ricevimento” è attestata la mancata consegna per irreperibilità del destinatario in data 19.01.2006. L’Amministrazione ricorrente ha documentato di aver svolto ricerche presso l’ordine degli avvocati di Perugia, ricevendo comunicazione che l’avvocato Vinicio Donti è stato cancellato dall’Albo per radiazione in data 26.05.2005. Nell’odierna pubblica udienza il difensore dei ricorrenti ha domandato di essere riammesso in termini per la rinnovazione della notificazione del ricorso, ex art. 291 c.p.c.. Ha concluso in tal senso anche il Pubblico Ministero.

L’istanza non può essere accolta. L’ordine di rinnovazione previsto dal terzo comma dell’art. 291 c.p.c., presuppone che l’atto sia stato,pur invalidamente notificato. In deroga al principio generale di improrogabilità dei termini perentori, enunciato dall’art. 153 cod. proc. civ., questa corte ha riconosciuto che l’ordine di rinnovazione può essere reiterato quante volte, avendo la parte tempestivamente espletato l’incombente posto a suo carico, l’esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da un fatto che essa non era in condizione di conoscere ed in concreto sottratto ai suoi poteri. Purchè di tali presupposti si fornisca tuttavia una dimostrazione puntuale e rigorosa, stante l’eccezionalità della fattispecie derogatoria (Cass. 1180/2006).

Ma è anche pacifico nella giurisprudenza di questa corte che la cancellazione dall’albo professionale del procuratore costituito determina la decadenza dall’ufficio e, facendo venir meno lo “ius postulandi”, implica la perdita di legittimazione di quel difensore a compiere e ricevere atti processuali, nonchè il venir meno dell’elezione di domicilio presso il medesimo. Sicchè, dopo l’evento, le notificazioni necessarie (e, in particolare, quelle delle impugnazioni) debbono essere effettuate alla parte personalmente (Cass. 3468/1997, 1180/2006).

Nella specie, pertanto, il ricorso andava notificato alla parte personalmente. Se a ciò si fosse proceduto, una volta acquisita la notizia della cancellazione dall’Albo professionale, dovendosi considerare per il notificante la data dell’inizio del procedimento notificatorio, la decadenza dalla impugnazione sarebbe stata impedita. Ma poichè la notifica personale del ricorso ai contribuenti non risulta nemmeno tentata, il ricorso va dichiarato inammissibile, perchè non notificato nel termine perentorio dell’art. 327 c.p.c., non ricorrendo le condizioni dell’ordine di rinnovazione ex art. 291 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA