Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14109 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.07/06/2017),  n. 14109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8364-2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato, in ROMA CIRC.NE CLODIA

82, presso lo studio dell’avvocato RITA BUCOLO, rappresentata e

difesa, dall’avvocato CLAUDIO CARRATO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE;

– intimato –

nonchè

DI NUNNO ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PLACIDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCELLO MUROLO;

– controricorrente incidentale –

contro

EQUITALIA SUD SPA, COMUNE DI ROCCAPIEMONTE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 264/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 03/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2017 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI.

Fatto

CONSIDERATO

CHE:

Con sentenza n.264/04/12, depositata il 3.5.2012, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, rigettava l’appello proposto da Equitalia Sud s.p.a. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 467706/2008, che ha ritenuto inesistente la notificazione della cartella di pagamento ICI, per gli anni 2004 e 2005, emessa nei confronti della società F.LLi De Sio s.r.l., effettuata personalmente al liquidatore, ma non nella sua qualità; presso la sede sociale (p. 2 controricorso).

Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale che “la notificazione deve ritenersi inesistente poichè effettuata con riguardo a persona che non ha alcuna attinenza col destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea..” Equitalia Sud impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, affidandosi ad un unico motivo.

L’intimato si è costituita con controricorso, formulando anche ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi: col primo motivo deduce error in procedendo (violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, omessa pronuncia, violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3 avendo il Comune erroneamente qualificato soggetto passivo d’imposta, seppur in via solidale con la società, il ricorrente; con il secondo motivo lamenta l’omessa pronuncia della ctr sulla inesistenza della responsabilità dei liquidatori per i crediti tributari, ma, al più, per fatto proprio; con il terzo motivo lamenta, in ogni caso, l’omessa pronuncia dei giudici di appello in ordine alla non debenza delle sanzioni.

Diritto

RITENUTO

CHE:

La ricorrente deduce, quale unico motivo del ricorso principale, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 26 e 60, artt. 160 e 156 c.p.c., violazione dell’art. 24 Cost., vizio di motivazione, rilevando la ritualità della notifica della cartella effettuata a mani proprie del Di Nunno Andrea anche se non era stata indicata la qualità dello stesso (liquidatore).

La fattispecie concerne la notificazione a mezzo posta di atto impositivo (cartella di pagamento) per il quale, come noto, l’ordinamento prevede che tale attività possa essere compiuta secondo schemi meno rigidi rispetto alla notificazione degli atti giudiziari, anche senza il ministero dell’Ufficiale giudiziario, direttamente dagli Uffici finanziari a mezzo posta (a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998, art. 20 che ha modificato la L. n. 890 del 1982, art. 14).

Ne consegue, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte che, quando il predetto Ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati – e non quelle della L. n. 890 del 1982, attinenti alla notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 14 c.p.c. – per cui, in tale ipotesi, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e che l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (cfr. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15315 del 04/07/2014, Cass. n. 17598/2010; Cass. n.9111/2012).

Deve, quindi, ritenersi valida la notifica effettuata a mezzo posta personalmente al liquidatore della società, destinatario dell’atto, anche in mancanza della indicazione della qualità, trattandosi di atto pervenuto comunque nelle mani del destinatario.

Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 prevede che “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”.

In tal caso la notifica si perfeziona con la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte delle persone abilitate ai sensi della citata normativa e nella fattispecie deve ritenersi perfezionata con la sottoscrizione della persona fisica destinataria della notifica,anche in mancanza della indicazione della qualità di “liquidatore”, trattandosi di mera irregolarità sanabile a seguito della ricezione a mani proprie dell’atto da parte del destinatario che, peraltro, si è anche costituito in giudizio, sia pure a titolo personale, a riprova della conoscenza dell’atto intestato alla società F.lli D.D. in liquidazione presso la sede della società, coincidente col domicilio del liquidatore.

Tuttavia, poichè il ricorso in primo grado non è stato proposto dalla società, nè da d.N.A. nella qualità di liquidatore ma in proprio, deve essere rilevata la mancanza di legittimazione attiva dello stesso a impugnare la cartella di pagamento con conseguente inammissibilità dell’originario ricorso introduttivo e inammissibilità del ricorso incidentale condizionato proposto dal D.N. in proprio, con conseguente definitività della cartella di pagamento. Va, conseguentemente accolto il ricorso principale, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., dichiarata l’inammissibilità dell’originario ricorso introduttivo e la definitività della cartella di pagamento impugnata. Il consolidarsi della giurisprudenza sulla questione principale in epoca successiva alla presentazione dell’originario ricorso costituisce giusto motivo di compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

 

Accoglie il ricorso principale,dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., dichiara l’inammissibilità dell’originario ricorso introduttivo e la definitività della cartella di pagamento impugnata.

Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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