Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14108 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. III, 27/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12000-2009 proposto da:

UGF ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), società incorporante l’Aurora

Assicurazioni S.p.A. elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 278, presso lo studio dell’avvocato GIOVE STEFANO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCIANO CALLEGARO,

MATTIA CALLEGARO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G. (OMISSIS), selettivamente domiciliato

in ROMA, L.GO DELLA GANCIA 5, presso lo studio dell’avvocato USAI

SERGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIN

GABRIELE giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.G. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 443/2008 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

Sezione Seconda Civile, emessa l’11/07/2008, depositata il

07/11/2008; R.G.N. 619/2006.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato MICHELE SPROVIERI per delega Avvocato GIOVE FERRARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 20.11.2002, B. G. conveniva innanzi al Tribunale di Pordenone P. G. per sentire accertare la responsabilità dello stesso, quale avvocato, con condanna al risarcimento da liquidarsi in Euro 40.000,00.

Il B. precisava di avere nel 1999 conferito incarico al professionista di assisterlo per ottenere il risarcimento del danno a cagione di lesioni subite sul luogo di lavoro e ne individuava la colpa nel non aver valutato e spiegato al cliente l’incertezza dell’azione per essere prescritti i termini per la proposizione della domanda in giudizio. Con comparsa di risposta depositata in data 2.1.2003 si costituiva il convenuto P. ammettendo il proprio errore professionale e chiedendo l’accertamento del danno patito dall’attore con condanna del convenuto nella misura della ritenuta di giustizia, infine chiedeva di poter chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice al fine di esserne garantito.

Con comparsa depositata in data 27.2.2002 si costituiva la spa Winterthur Assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto della domanda del P. nei suoi confronti assumendo che non vi era alcuna prova che la pretesa del B. sarebbe stata accolta qualora l’azione fosse stata tempestivamente iniziata.

Nel corso del giudizio le parti lasciavano spirare i termini concessi dal giudice per la proposizione di richieste istruttorie e all’udienza di data 1.10.2004 l’attore rinunciava agli atti con accettazione del convenuto, ma non della chiamata in causa.

L’adito Tribunale, con decisione in data 4.11.2005, dichiarava il processo estinto ex art. 306 c.p.c., ritenendo la carenza di interesse della terza chiamata a non accettare la rinunzia in atti.

Proponeva appello la terza chiamata Aurora Assicurazioni, chiedendo, previa riforma delle declaratoria di estinzione del processo, il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti.

Si costituivano B.G. e P.G., con distinte comparse e all’udienza del 7.3.2007 il solo B. rinunciava agli atti del giudizio.

La Corte d’Appello di Trieste, con la decisione in esame, depositata in data 7.11.2008, rigettava l’appello confermando quanto statuito in primo grado; affermava in particolare la Corte di merito che “il B. e il P. non fanno altro che rinunciare agli atti del giudizio il primo ed accettare la rinuncia il secondo e tutte le rinunce fin dalla prima sono perfettamente valide perchè vi è l’obbligo dovere del difensore, rinunciatario al mandato, di continuare ad assistere la parte fino alla nomina di nuovo difensore che è stato nominato ed è intervenuto solo all’udienza del 22.4.2005, sicchè non possono nutrirsi fondati dubbi sulla regolarità della rinuncia agli atti del giudizio del primo difensore.

Ma se anche vi fossero stati vizi tutte le successive rinunce e accettazioni fino all’ultima in questo grado produrrebbero identico effetto estintivo. Va pienamente condivisa la tesi del Tribunale dell’assenza di un interesse concreto dell’odierna appellante ad una pronuncia nel “merito”.

Ricorre per cassazione U.g.f. Assicurazioni s.p.a. (società incorporante Aurora Assicurazioni) con cinque motivi e relativi quesiti; resiste con controricorso il B.. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 85 e 306 c.p.c.; si afferma in proposito che la rinuncia o la revoca del mandato non hanno effetto nei confronti delle altre parti sino a che non sia avvenuta la sostituzione del difensore.

Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione in ordine alla regolarità dell’accettazione e della precedente rinuncia.

Con il terzo motivo si deduce motivazione illogica e contraddittorìa in ordine alla ritenuta mancanza di interesse dell’Aurora ad accettare la rinunzia agli atti.

Con il quarto motivo si deduce ancora difetto di motivazione, laddove si afferma che “nessuna prova poteva essere astrattamente proposta nei confronti dell’assicurazione posto che la sua responsabilità contrattuale era incontestata sicchè la preclusione processuale avrebbe potuto, al di più, determinare il rigetto della domanda attore a non già di quella del convenuto che nulla aveva da provare nei confronti della chiamata in causa che non ha mai contestato il proprio obbligo”. Con il quinto motivo si deduce ancora difetto di motivazione,, laddove la Corte sostiene che “è ovvio che la confessione dell’assicurato non può essere opposta all’assicuratore ma questa circostanza si ripeterà anche nel futuro processo che l’appellante ipotizza ma che non risulta essere stato instaurato”.

Nel controricorso si eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancata specificità dei motivi, erronea formulazione dei quesiti di diritto e omesse indicazioni ex art. 366 c.p.c., n. 6.

Il ricorso non merita accoglimento.

Deve innanzitutto premettersi che la Corte territoriale ha correttamente motivato in ordine alla efficacia estintiva della rinuncia agli atti del giudizio da parte del B., con accettazione da parte del P. nonchè in ordine alla mancanza di interesse della compagnia di assicurazione.

Inoltre il ricorso pecca di specificità dei motivi e i relativi quesiti o risultano del tutto inadeguati al fine di consentire da parte di questa Corte l’individuazione delle regole di diritto eventualmente violate in sede di merito o risultano mancanti in sede di censure di difetto di motivazione. Inoltre, alcune doglianze (in particolare il 2^ e 3^ motivo) prospettane profili di fatto (come quelli riguardanti le modalità dei rapporti professionali tra le parti in causa) non ulteriormente valutabili nella presente sede.

Le spese seguono la soccombenza, essendo consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui il rinunciante è tenuto al rimborso delle stesse in favore delle parti costituite (tra le altre, n. 21933/2006).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 2.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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