Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14108 del 24/05/2021

Cassazione civile sez. II, 24/05/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 24/05/2021), n.14108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5053/2017 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO

QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

BARRELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSSELLA OPPO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE ARBOREA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA AULO PLAUZIO 5, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO CUTRONA, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANNA MARIA URRU, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1052/2016 del TRIBUNALE di ORISTANO,

depositata il 19/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2020 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.A. proponeva, innanzi al Giudice di Pace di Terralba, opposizione avverso i verbali di accertamento (n.ri (OMISSIS)) di violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, elevato dal Comando della Polizia Municipale del Comune di Arborea.

L’opposizione era resistita dal detto Comune.

L’adito Giudice di prime cure, con sentenza n. 62/2013, accoglieva l’opposizione ed annullava l’impugnato verbale sul dirimente presupposto che non sarebbe stato soddisfatto l’onere dell’Amministrazione di dimostrare, all’epoca dei fatti, la postazione dei cartelli, la loro distanza dalla postazione fissa di rilevamento della velocità, la loro dimensione e la dimensione delle iscrizioni nei medesimi contenute”.

Il Comune interponeva appello avverso la succitata decisione, della quale chiedeva la riforma.

Il gravame era resistito dalla parte in origine contravvenzionata-opponente, che instava nelle proprie difese ribadendo la già assunta posizione.

Il Tribunale di Oristano, in funzione di Giudice di appello, accoglieva – con sentenza n. 1052/2016 – il gravame, rigettava l’opposizione e regolava, secondo soccombenza, le spese del doppio grado del giudizio.

Per la cassazione della detta sentenza del Tribunale ricorre innanzi a questa Corte il Galliazzo con atto affidato a cinque ordini di motivi e resistito con controricorso dell’intimato Comune.

Parte controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio di violazione e falsa applicazione di legge (artt. 112 e 320 c.p.c., e L. n. 689 del 1981, art. 22), nonchè – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – il vizio di difetto di motivazione in ordine alla corretta applicazione del principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c..

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio di violazione e falsa applicazione di legge (art. 345 Reg.to C.d.S., e L. n. 168 del 2002), nonchè – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – il difetto di motivazione in ordine all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

3.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio di violazione e falsa applicazione di legge (art. 97 Cost., art. 45 C.d.S., comma 6, art. 142 C.d.S., e art. 345 Reg. C.d.S.), nonchè -in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – l’omessa pronuncia su una eccezione di nullità rilevabile di ufficio.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio di violazione e falsa applicazione di legge (artt. 11 e 12 C.d.S., art. 345 Reg. C.d.S., e L. n. 168 del 2002), nonchè – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – l’omessa esame di un documento decisivo per il giudizio.

5.- Con il quinto ed ultimo motivo del ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio di violazione e falsa applicazione di legge (art. 2 C.d.S., L. n. 168 del 2002, art. 200 C.d.S., e art. 383 Reg. C.d.S.), nonchè – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – il difetto di motivazione per omesso esame di un documento decisivo per il giudizio.

6.- Il Collegio ritiene di dover procedere, immediatamente, al contestuale esame dei motivi quarto e quinto, atteso il loro carattere del tutto dirimente della controversia.

Con i detti motivi si deduce, in sostanza e rispettivamente quanto segue:

la sentenza impugnata sarebbe errata esserlo state violate le disposizioni, di cui alle norme innanzi epigrafate, che riservano ai pubblici ufficiali i servizi di polizia stradale ed in particolare, la gestione della apparecchiature per il controllo della velocità;

la medesima decisione gravata sarebbe errata per omessa indicazione, nel verbale di contestazione, degli estremi del decreto prefettizio con il quale dovevano essere individuate le strade (differenti dalle autostrade e dalle arterie extraurbane principali) in cui poteva essere effettuato il rilevamento con i dispositivi automatici senza obbligo di contestazione immediata.

Entrambe le censure svolte con i due motivi qui in esame colgono nel segno ed evidenziano l’illegittimità del provvedimento oggetto del ricorso.

Sotto il primo profilo la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto, citando l’art. 5 del contratto di noleggio dell’apparecchiatura di rilevamento della velocita intervenuto fra il Comune controricorrente ed una società privata, che la polizia urbana aveva assunto “la piena disponibilità” della stessa.

Viceversa dallo stesso contratto di noleggio emergeva che, solo attraverso, una improprio sistema di validazione dei dati si concretizzava l’intervento della polizia locale.

Tanto comporta una patente illegittimità dell’operato della P.A., che travolge la legittimità dell’atto di contestazione della sanzione.

Al riguardo appare quanto mai necessario affermare il principio per cui deve ritenersi sempre e comunque necessario l’intervento degli organi di polizia locale nell’espletamento del procedimento di accertamento e contestazione dell’infrazione al C.d.S. per violazione dei limiti di velocità, procedimento che – atteso il carattere pubblicistico e la sua rilevanza – non può essere assolutamente fatto oggetto di una assoluta privatizzazione a società private noleggiatrici delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità.

Sotto il secondo profilo (e, quindi, con riferimento specifico alla censura del cui al quinto motivo) va rilevato, quale ulteriore motivo di illegittimità, il fatto, su cui nulla dice – pur dopo “tessere aver a lungo vagliato la questione dell’apposizione dei cartelli di avviso – dell’assenza nel provvedimento gravato della necessaria indicazione del decreto prefettizio anzidetto.

In conclusione i due motivi qui in esame, in quanto fondati, vanno accolti con ogni conseguenza di legge.

7.- I precedenti primi tre motivi del ricorso vanno ritenuti assorbiti.

8.- Per effetto di quanto detto in relazione agli esaminati quarto e quinto motivo, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza.

I verbali di contestazione, come conseguenza dell’accolto ricorso, devono ritenersi illegittimi con conseguente accoglimento della proposta opposizione e, potendosi nella fattispecie giudicare ai sensi dell’art. 384 c.p.c., vanno annullati, senza rinvio.

9.- Le spese del presente giudizio e quelle del doppio grado dei precedenti giudizi di merito seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto ed il quinto motivo del ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione ed annulla i verbali impugnati di cui in atti.

Condanna parte controricorrente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, determinate in Euro 600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, nonchè delle spese del doppio grado del giudizi; di merito determinate – rispettivamente – in Euro 330,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori come per legge, quanto al primo grado, ed in Euro 530,00 per compensi di avvocato, spese vive e generali ed accessori come per legge quanto al secondo grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021

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