Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14108 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.07/06/2017),  n. 14108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24122-2012 proposto da:

LETE SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio

dell’avvocato (OMISSIS), che rappresenta e difende unitamente

all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PRATELLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA

BALDUINA 7, presso lo studio dell’avvocato CONCETTA TROVATO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO BASILE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 85/2012 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 09/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2017 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI.

Fatto

CONSIDERATO

CHE:

Con sentenza n. 85/08/12, depositata il 2.3.2012, la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dal Comune di Pratella avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta, n. 182/07/2010, dichiarando la legittimità degli avviso di accertamento ICI nei confronti della società Lete s.p.a., per gli anni 2003, 2004 e 2008.

Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale che il Comune aveva proceduto legittimamente a stima diretta degli immobili, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, dell’art. 4, comma 5, producendo i relativi atti. La società impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:

a) violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, L. n. 359 del 1992, art. 7, comma 3, art. 111 cost., comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, rilevando come abbia errato la CTR nel ritenere ammissibile la stima diretta, trattandosi di immobili non iscritti in catasto, classificabili sub D) con metodo c.d. contabile;

b) violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, L. n. 359 del 1992, art. 7, comma 3, art. 111 Cost., comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, osservando come abbia, comunque, errato la CTR nel ritenere esente da vizi la relazione di stima sommaria, violando i parametri fissati dalla normativa di riferimento;

c) violazione dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 ritenendo che abbia errato la CTR nel ritenere ammissibile la integrazione motivazionale degli atti impugnati in sede giudiziale, trattandosi di integrazione postuma di atti di accertamento ICI, contestati per deficit motivazionale;

d) violazione dell’art. 2697 c.c., art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, rilevando come abbia errato la CTR nel ritenere a carico del contribuente l’onere di dimostrare la correttezza delle operazioni di computo della base ICI, incombendo sul Comune l’onere di dimostrare che la relazione di stima, peraltro oggetto di contestazione sotto altri profili, fosse regolare e conforme a legge;

e) violazione dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, rilevando la insufficiente motivazione della sentenza, limitata a asserzioni generiche e assiomatiche.

Il Comune di Pratella si è costituito con controricorso ed ha presentato memoria.

Diritto

RITENUTO

CHE:

1. In relazione al primo motivo di ricorso occorre verificare se il Comune ha correttamente determinato il valore degli immobili ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1921, art. 5, comma 4, sulla base della stima diretta effettuata dall’UTE.

L’affermazione secondo cui non vi sarebbe stata contestazione in ordine alla classificazione degli immobili in zona D non costituisce un dato in sè esaustivo poichè la CTR sostiene che il metodo di valutazione in questione non si applica a tutti gli immobili di categoria D, ma solo “a quelli che, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1921, art. 5, comma 3 oltre ad essere classificati nel gruppo D ed essere interamente posseduti da imprese, risultano essere distintamente contabilizzati” circostanza non provata dalla società e che costituisce presupposto essenziale per la deroga al criterio generale di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4 legittimando, quindi, il Comune a ricorrere alla c.d. stima diretta.

Inoltre la rendita già risultava in catasto per due degli immobili oggetto di accertamento (n. 324 e n. 340, entrambi del 12.11.2008).

2. Gli ulteriori motivi, logicamente connessi, vengono esaminati congiuntamente e sono infondati.

La CTR ha implicitamente rilevato la sufficiente motivazione della valutazione UTE evidenziando che ” ha portato alla determinazione dei valori di ciascun cespite con le modalità e i criteri previsti dalla richiamata normativa”.

Il valore delle relative unità immobiliari è stato determinato mediante il calcolo del costo di costruzione delle infrastrutture esistenti e i cui prezzi sono stati desunti dai corrispondenti valori medi unitari ricavati sulla base di elementi conoscitivi di mercato. La stima concernente l’impianto di imbottigliamento è stata effettuata sulla base delle fatture concernente altra linea di imbottigliamento (n. 7 autorizzata con prot. n. 104 del 14.1.2002) e i cui dati sono stati ricavati dall’istanza di sanatoria presentata. La successiva integrazione operata dal Comune in sede contenziosa non era finalizzata ad integrare la motivazione dell’atto impositivo ma a giustificarne la motivazione.

La ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertate e ricostruite dalla CTR, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili.

Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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