Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14107 del 11/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 11/07/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 11/07/2016), n.14107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25232-2013 proposto da:

AZIENDA U.S.L. ROMA “(OMISSIS)”, C.F. (OMISSIS), in persona

del

Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CASAL BERNOCCHI 73, presso l’Ufficio Legale dell’Azienda,

rappresentata e difesa dall’avvocato F.F., giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

C.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 177, presso lo studio

dell’avvocato FERNANDO ARISTEI STRIPPOLI, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2095/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/08/2013, R.G. N. 8381/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito l’Avvocato FERNANDO ARISTEI STRIPPOLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 2095/13, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui il locale Tribunale aveva dichiarato la nullità del recesso intimato dalla ASL (OMISSIS) al prof. C.F. ed aveva ordinato il ripristino del rapporto di lavoro, con conseguente condanna della Azienda sanitaria a corrispondere al ricorrente le retribuzioni dovute, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo. In particolare, la Corte distrettuale ha rigettato sia l’appello proposto dalla ASL, inteso al riconoscimento di un diverso computo dei termini del procedimento disciplinare avviato a carico del C., sia l’impugnazione incidentale del dirigente, avente ad oggetto il rigetto della domanda di risarcimento dei danni.

2. Per la cassazione di tale sentenza l’Azienda sanitaria ha proposto ricorso affidato ad un motivo. Resiste con controricorso il C., che ha eccepito in limine l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo l’Azienda sanitaria ricorrente lamenta “nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro”. Sostiene che il recesso era stato intimato per incapacità attitudinale del prof. C. gestire e coordinare il gruppo di lavoro affidato alla sua direzione e per atteggiamenti di ostilità ed intolleranza all’interno di esso, come accertato dal competente Nucleo di Valutazione Aziendale in sede di valutazione ex art. 34 CCNL Dirigenza Medica 1998/2001, nonchè dal Comitato dei Garanti presso la Regione Lazio. Deduce, quindi, la ricorrente che sarebbe ravvisabile una sovrapposizione della responsabilità dirigenziale con quella propriamente disciplinare e sarebbe configurabile un recesso ad nutum fondato sull’art. 36 CCNL dirigenza medica 1994/1997 collegato ad una oggettiva inidoneità all’incarico, pur circoscritta ad un preciso aspetto del rapporto.

2. Preliminarmente deve esaminarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente e, comunque, rilevabile d’ufficio.

3. Il rilievo di inammissibilità si fonda sulle seguenti circostanze: la decisione della Corte di appello di Roma, oggetto di impugnazione, era stata depositata in data 19 agosto 2013 e notificata il 5 settembre 2013. Dovendosi applicare la previsione dell’art. 325 c.p.c., il termine per proporre ricorso per cassazione, scadeva il 4 novembre 2013. Un primo tentativo di notifica, avviato a mezzo del servizio postale in data 4 novembre 2013, non risulta andato a buon fine per fatto imputabile al notificante, in quanto l’Indirizzo del domiciliatario del C. era stato erroneamente indicato al numero civico n. 117, in luogo del civico n. 177, della Circonvallazione Clodia in Roma. La successiva notifica, avviata il 18 novembre 2013 e perfezionatasi il 4 dicembre 2013, era successiva alla scadenza del termine perentorio di cui all’art. 325 c.p.c..

4. Occorre premettere che è principio ormai acquisito (per indirizzo affermato da Cass. S.U. 24 luglio 2009, n. 17352, successivamente consolidato fino alle più recenti Cass., Cass. 26 ottobre 2015, n. 21726 e Cass. 26 marzo 2015, n. 6118, 16 luglio 2015 n. 16040, 19 novembre 2014, n. 24641; Cass., 11 settembre 2013, n. 20830; Cass. 19 ottobre 2012, n. 18047) che, in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi abbia la facoltà e l’onere (anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la domanda di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio) di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e che, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione abbia effetto dalla data Iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.

5. Tuttavia, detto principio, concernente la legittimità della ripresa del procedimento notificatorio successiva al fallimento di un precedente tentativo di notificazione, affermato da questa Corte con il predetto orientamento, non risulta applicabile nella presente vicenda, in quanto lo stesso postula la non imputabilità al richiedente del fallimento del precedente tentativo di notificazione.

Sotto tale profilo deve constatarsi che risulta dalla stessa sentenza impugnata che il C. era “elett.nte dom.to in Roma, Circ.ne Clodia n. 177, presso l’avv. F. Aristei….”. Non vi era pertanto alcuna possibilità di equivoci sull’esatta ubicazione del domicilio eletto del destinatario della notificazione e comunque costituiva onere del notificante effettuare ogni opportuna verifica al riguardo;

conseguentemente, deve ritenersi che l’esito negativo del tentativo tempestivamente avviato il 4 novembre fosse imputabile ad errore della parte richiedente, con conseguente tardività della ripresa del procedimento notificatorio, avvenuta in un momento successivo alla maturazione del termine di decadenza di cui all’art. 325 c.p.c. 6. L’imputabilità dell’errore esclude l’ammissibilità dell’istanza di rimessione in termini a suo tempo depositata dalla ricorrente, poichè siffatta richiesta, ai sensi dell’abrogato art. 184 bis c.p.c. ovvero in forza del vigente art. 153 c.p.c., richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte in quanto cagionata da un fatto estraneo alla sua volontà (Cass. n. 20992 del 2015).

6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

15. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione nella fattispecie, applicandosi ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Azienda ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali e in Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit,. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2016

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