Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14107 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 11/06/2010), n.14107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1823/2006 proposto da:

O.P., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADRIANA

15, presso lo studio dell’avvocato MIRAGLIA FRANCESCO, rappresentato

e difeso dall’avvocato NICCOLANI Patrizia, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE MILANO UFFICIO DI MILANO (OMISSIS);

– intimato –

avverso La sentenza n. 73//004 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 18/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza dei

23/03/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

Il 21 ottobre 2002 O.P. impugnava l’avviso di liquidazione notificatogli il 10 luglio 2002 concernente l’imposta principale dovuta sulla registrazione di una sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in un processo in cui era stato parte. Il ricorso era dichiarato inammissibile perchè tardivo. Con l’appello egli lamentava, fra l’altro, che il termine di impugnazione era rimasto sospeso a seguito della presentazione di istanza di accertamento con adesione, ai sensi del D.Lgs. n. 216 del 1997, art. 12. La CTR ha confermato la sentenza di primo grado. Il contribuente ricorre per la cassazione della decisione d’appello con tre motivi.

L’Amministrazione finanziaria non si è difesa.

Diritto

MOTIVI

Col primo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 12, ex art. 360 c.p.c., n. 3, sul rilievo che “l’avviso di liquidazione impugnato in primo grado, non preceduto da altro atto, è atto sostanzialmente di accertamento e non anche di mera liquidazione dell’imposta”. Il termine di impugnazione era quindi rimasto sospeso per novanta giorni a seguito della presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, ed il ricorso alla CTP proposto il 21.10.2002 era tempestivo.

La doglianza è infondata a prescindere dalla validità della tesi per la quale, ai fini dell’applicazione dell’istituto dell’accertamento con adesione, l’atto impugnato dovesse assimilarsi ad un atto di accertamento. Il ricorrente afferma invero di aver presentato l’istanza D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 12, il 21 ottobre 2002, quindi oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’atto impugnato. L’effetto sospensivo (non automatico, ma collegato alla presentazione dell’istanza) non poteva dunque prodursi, perchè il 21 ottobre 2002 il termine di impugnazione dell’atto notificato il 10 luglio 2002 era già scaduto.

Col secondo motivo si deduce nullità della sentenza impugnata (art. 360 c.p.c., n. 4) per nullità del procedimento, sul rilievo che il presidente della Commissione tributaria regionale non sarebbe stato presente all’udienza di discussione della causa, tenutasi il 20.10.2004, come risulterebbe dal verbale d’udienza, allegato in copia al ricorso.

Il documento non conferma la tesi del ricorrente. Al centro della pagina vi risulta uno spazio predisposto per la firma del presidente del collegio che, effettivamente, non reca sottoscrizione, ma il verbale continua con la notazione che “Successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione ed il collegio si ritira in camera di consiglio”, cui segue il dispositivo regolarmente sottoscritto. La mancanza della firma intermedia non giustifica alcuna incertezza sul fatto che non solo la Camera di consiglio ma anche la discussione pubblica della causa sia stata condotta alla presenza dell’intero collegio.

Col secondo motivo si lamenta altresì (ex art. 360 c.p.c., n. 3) omessa pronuncia sul motivo d’appello col quale era stata denunciata la nullità della sentenza di primo grado perchè non era stata accolta l’istanza di discussione della causa in pubblica udienza.

Il motivo è privo di autosufficienza perchè non riproduce il motivo di impugnazione che afferma trascurato. In ogni caso, trattandosi di nullità che non avrebbe imposto la regressione del giudizio al primo grado, il suo rilievo non avrebbe avuto conseguenze, rimanendo il vizio denunciato assorbito dalla pubblica discussione della causa in appello.

Il terzo motivo denuncia un inesistente vizio di contraddittorietà fra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata, che – a giustificazione della pronuncia di compensazione delle spese di causa – afferma che il ricorso del contribuente, se fosse stato ammissibile, avrebbe dovuto essere accolto.

Il ricorso va pertanto respinto. Senza decisione in punto spese perchè l’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

 

 

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