Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14107 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.07/06/2017),  n. 14107

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17076-2012 proposto da:

A.E., elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. MERCALLI,

11, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO TAGLIALATELA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TELESERVIZI SRL, COMUNE DI ORTA DI ATELLA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 127/2011 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 04/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2017 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI.

Fatto

CONSIDERATO

CHE:

Con sentenza n 127/34/2011, depositata il 4.5.2011, la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva parzialmente l’appello proposto da A.E.R., avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta n. 68/02/2009, determinando in Euro 1.260.000,00 il valore ai fini ICI del terreno di proprietà della contribuente, a fronte del valore determinato dai primi giudici in Euro 2.385.000,00.

Riteneva la Commissione Tributaria Regionale di individuare il valore del terreno in base a quello acclarato dalla Corte di appello di Napoli nel procedimento per la determinazione della indennità espropriativa.

La contribuente impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo tre motivi.

Il Comune di Orta di Atella e la Teleservizi s.r.l. non hanno svolto attività difensiva; la contribuente presentava memoria fuori termine.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, avendo erroneamente ritenuto la CTR domanda nuova la non debenza dell’imposta per l’anno 2002; col secondo si censura la contraddittorietà della motivazione per avere i giudici di secondo grado dapprima ritenuto inammissibile l’eccezione di non debenza della imposta, giudicando la stessa, nel merito, “priva di riscontri probatori”; con il terzo si lamenta la violazione del principio dell’efficacia riflessa del giudicato in quanto l’accertamento di cui alla sentenza n. 3869/2010 della Corte d’appello di Napoli costituisce cosa giudicata circa la destinazione di tutte le di A. standard urbanistici.

1. Il primo e terzo motivo sono inammissibili per difetto di autosufficienza.

In relazione al primo motivo – in difetto di integrale trascrizione del contenuto del ricorso introduttivo – è impedita la verifica circa la sussistenza del vizio dedotto avendo la CTR dichiarata inammissibile “la mera eccezione, proposta per la prima volta in sede di appello, priva di riscontri probatori, relativa alla non debenza del tributo sul presupposto che l’originaria natura edificabile dell’area era stata successivamente esclusa e parificata alle aree agricole”, non essendo idonee a chiarire la correttezza della valutazione della Corte le frasi estrapolate dal ricorso introduttivo.

In relazione al terzo motivo non è stata prodotta nè è stato riportato il contenuto del provvedimento delle Corte d’appello di Napoli cit. (n. 3869/10), da cui poter verificare se tale pronuncia abbia o meno natura di cosa giudicata sulla destinazione di tutte le aree di A. a standars urbanistici.

In conclusione entrambi i motivi devono essere dichiarati inammissibili, non avendo adempiuto la parte ricorrente all’onere di trascrizione degli atti sopra indicati e risultando il ricorso privo di autosufficienza, atteso che per consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel caso di omessa od inesatta valutazione di atti o documenti prodotti in giudizio, anche nei caso in cui si intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, la parte ricorrente è onerata non soltanto alla specifica indicazione del documento (eventualmente mediante individuazione della sede processuale in cui la prova è stata richiesta o prodotta: Corte cass. sez. lav. 7.2.2011 n. 2966; id. 1^ sez. 13.11.2009 n. 24178; id. 3^ sez. ord. 4.9.2008 n. 22303; id. 3^ sez. 25.5.2007 n. 12239) e della chiara indicazione del nesso eziologico tra l’errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto (cfr. Corte cass. 1^ sez. 17.5.2006 n. 11501), ma deve provvedere altresì alla completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti e documenti in modo da rendere immediatamente apprezzabile da parte della Corte il vizio dedotto (cfr. Corte cass. SU 24.9.2010 n. 20159; id. 6^ sez. ord. 30.7.2010 n. 17915; id. 3^ sez. 4.9.2008 n. 22303; id. 3^ sez. 31.5.2006 n. 12984; id. 1 sez. 24.3.2006 n. 6679; id. sez. lav. 21.10.2003 n. 15751; id. sez. tav. 12.6.2002 n. 8388).

2. Anche il secondo motivo è inammissibile.

La Commissione regionale ha rigettato l’appello dell’ufficio in base a due diversi ordini di considerazioni: 1) eccezione, proposta per la prima volta in sede di appello, relativa alla non debenza del tributo sul presupposto che l’originaria natura edificabile dell’area era stata successivamente esclusa e parificata alle aree agricole”; 2) eccezione “priva di riscontri probatori”.

Non trattasi come ritiene il ricorrente, di motivazione contraddittoria, ma di motivazione alternativa che si fonda su due autonome rationes decidendi, con distinte argomentazioni sufficienti a sorreggere la decisione del giudice di merito, il quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea.

In tal caso vi è il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso. (Cass. 7.11.2005 n. 21490, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6045 del 12/03/2010), mentre le censure formulate dalla ricorrente riguardano solo la prima; in ordine alla seconda “ratio” la ricorrente non ha sollevato alcuna censura; il ricorso per cassazione non introduce una terza istanza di giudizio con la quale si può far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi invece come un rimedio impugnatorio a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti.

Nel caso in cui la decisione impugnata sia fondata su una pluralità di ragioni, tra loro del tutto distinte ed autonome, ciascuna logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, il ricorso, per qualificarsi come ammissibile, deve rivolgersi contro ciascuna di queste, in quanto, in caso contrario, l’eventuale suo accoglimento non toccherebbe le ragioni non censurate e la decisione impugnata resterebbe ferma in base ad esse. (Cass. 5 giugno 2007 n. 21490, 7 novembre 2005 n. 21490).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in ipotesi di questo genere, l’omessa impugnazione di tutte le “rationes decidendi” rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa.

Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.

Nessuna pronuncia va emessa sulle spese in mancanza di attività difensiva degli intimati.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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