Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14106 del 11/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 11/07/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 11/07/2016), n.14106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21101/2013 proposto da:

T.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio

dell’avvocato GIAN MARCO GREZ, rappresenta e difesa dall’avvocato

ANTONIO SASSO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE MARANO DI NAPOLI, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRO III N

6, presso lo studio dell’avvocato MANGAZZO FRANCESCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SABATINO RAINONE, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 787/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/03/2013, R.G. N. 2005/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito l’Avvocato ANTONIO SASSO;

udito l’Avvocato SEBASTIANO RAINONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. T.S. adiva il Giudice del lavoro per impugnare il licenziamento intimatole dal Comune di Marano di Napoli in data 18 gennaio 2010, del quale assumeva l’illegittimità per plurime violazioni del procedimento disciplinare. Il Tribunale adito respingeva la domanda, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Napoli.

2. Con nota prot. n. 523 in data 13.11.2009 era stato contestato alla T. che, da un riscontro contabile effettuato a campione presso la Tesoreria comunale, era emerso che la stessa T. e la sorella M. avevano percepito dall’inizio dell’anno una retribuzione maggiore di quella dovuta e risultante dal cedolino paga. Erano stati chiesti chiarimenti alla ricorrente, in qualità di addetta all’ufficio contabilità del personale. Pochi giorni dopo la T. si era recata al Commissariato P.S. di (OMISSIS) per rendere dichiarazioni spontanee con le quali aveva ammesso l’addebito, affermando di avere maggiorato non solo il proprio stipendio, ma anche quello della sorella e quello del dipendente lodo Vittorio, incassando le maggiori somme erogate. Le stesse ammissioni erano state confermate in altra missiva, rimessa in data 23.11.2009 al Sindaco del Comune di Marano.

3. In giudizio, la lavoratrice aveva eccepito che il licenziamento era stato irrogato per violazione di un presunto art. 10, comma 2, del Regolamento disciplinare, norma inesistente per non essere l’art. 10 suddiviso in commi; che la fattispecie non era comunque riconducibile in alcune delle previsioni dell’art. 10 del Regolamento; che il Comune non l’aveva convocata a difesa successivamente alla contestazione dell’addebito, peraltro generico nella sua formulazione; che il potere disciplinare era stato già consumato con l’adozione del provvedimento del 16.12.2009 della sospensione dal servizio.

4. La Corte di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto infondate tutte le eccezioni, argomentava – in sintesi – come segue:

– la contestazione del 25.11.2009 era meramente ripetitiva di quella del 13.11.2009, a seguito della quale la ricorrente aveva reso spontanee ammissioni di colpevolezza; a fronte di tali dichiarazioni scritte era venuta meno la necessità di convocare la T. per l’audizione: il fatto era stato già portato a conoscenza nella sua interezza anteriormente e la lavoratrice era stata posta nelle condizioni di rendere un’adeguata difesa;

– i fatti contestati giustificavano il licenziamento irrogato ai sensi dell’art. 10, lett. f), del Regolamento disciplinare, a nulla rilevando il refuso in cui era incorso il Comune richiamando il secondo comma di detto articolo, che non esiste, dovendo l’articolo essere esaminato nella sua interezza per stabilire se ad alcuna delle ipotesi ivi previste fosse riconducibile la condotta addebitata alla T.; l’art. 10, lett. f), faceva riferimento a violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui all’art. 5, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto;

– la condotta della lavoratrice che, con abuso della sua qualità di ragioniera addetta alla contabilità, aveva operato accrediti mensili in proprio e altrui favore, certamente integrava la suddetta ipotesi normativa;

– il provvedimento del 16.12.2009 era una sospensione cautelare dal servizio e non una sospensione disciplinare.

5. Per la cassazione della sentenza ricorre la T. con quattro motivi, il primo dei quali articolato in tre distinte censure.

Resiste il Comune di Marano di Napoli con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la prima censura del primo motivo la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, art. 55 bis, introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 69, nonchè violazione dell’art. 24 CCNL comparto regioni ed autonomie locali del 6 luglio 1995, come modificato dall’art. 24 CCNL 22 gennaio 2004. Rappresenta la ricorrente che l’art. 55 bis cit. prevede che il responsabile del procedimento disciplinare contesta per iscritto l’addebito al dipendente e “lo convoca per il contraddittorio a sua difesa….”.

Analogamente l’art. 24 CCNL prevede che “l’ente, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta dell’addebito e senza averlo sentito a sua difesa….” (secondo comma) e che “la convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa…” (terzo comma). Nel caso di specie, le note del 13 e del 25 novembre 2009 erano state seguite dalla comminatoria della sanzione espulsiva senza previa convocazione della dipendente a difesa il Comune era quindi incorso in un vizio procedimentale per avere omesso l’adempimento prescritto per le garanzie di difesa restando irrilevante – rispetto a tale omissione, costituente vizio che inficia l’intero procedimento – il fatto che la T. avesse reso una confessione.

2. Con la seconda censura del primo motivo si lamenta error in iudicando per violazione degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento disciplinare del Comune di Marano di Napoli e violazione degli artt. 1324, 1362 e 1363 c.c.. Anche il Regolamento prescrive che nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza la previa contestazione scritta dell’addebito e senza che il dipendente sia sentito a difesa. Nel caso di specie, la T. non venne ascoltata nè dal Dirigente nè dalla Commissione di disciplina, alla quale gli atti vennero trasmessi dal Dirigente.

Il licenziamento era stato intimato senza che l’incolpata avesse avuto la possibilità di essere ascoltata a difesa.

3. La terza doglianza del primo motivo denuncia error in iudicando per violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, dell’art. 24 CCNL e dell’art. 13, comma 2, Regolamento disciplinare. Con la contestazione del 25 novembre 2009 il Comune aveva espresso l’intenzione “prima di valutare disciplinarmente…” i fatti di cui alla comunicazione del 13 novembre, di procedere, trascorsi almeno cinque giorni dal ricevimento della comunicazione medesima, di convocare la dipendente per la difesa, mentre poi, contrariamente a quanto affermato, aveva intimato il recesso senza provvedere a detta convocazione.

4. Le tre censure del primo motivo possono essere esaminate congiuntamente. Esse sono infondate per le ragioni che seguono.

5. La Corte di appello ha richiamato l’orientamento interpretativo di questa Corte (Cass. n. 11608/2011 e S.U. 17827/2007) secondo cui la formale incolpazione non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l’illecito e l’indagine volta ad accertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non va fatta alla stregua di un confronto meramente formale, dovendosi piuttosto dare rilievo all’iter del procedimento e alla possibilità che l’incolpato abbia avuto di avere conoscenza dell’addebito e di discolparsi.

Poichè la convocazione è strumentale all’audizione a difesa, la Corte di appello ha ritenuto che nella specie la garanzie difensive fossero state già compiutamente esercitate a fronte di una contestazione, quella iniziale del 13 novembre 2009 (essendo la seconda, del 25 novembre 2009, meramente riproduttiva del contenuto della prima), sufficientemente circostanziata, tale cioè da consentire alla lavoratrice di comprendere appieno i fatti che le venivano ascritti. L’idoneità della originaria contestazione trovava riscontro nel fatto che la ricorrente aveva dimostrato di avere ben compreso gli addebiti, avendoli interamente ammessi, in modo circostanziato, attraverso le spontanee dichiarazioni rese sia dinanzi all’Autorità di P.S., sia con coeva missiva diretta al Sindaco del Comune di Marano. La Corte di appello ha così ritenuto che, nel caso specifico, non vi fosse stata alcuna violazione delle garanzie difensive nè in ordine ai requisiti formali della contestazione, nè in ordine all’adempimento della convocazione della dipendente. L’assunzione della piena responsabilità dell’accaduto, senza alcuna riserva, resa mediante un documento scritto (mai contestato in giudizio) costituiva una circostanza di fatto che consentiva di ritenere superfluo procedere ad una successiva audizione dell’interessata, che non l’aveva richiesta e che mai aveva contestato, neppure in sede giudiziale, il contenuto di tale dichiarazione. La sequenza dei fatti e il tenore della originaria contestazione aveva dunque consentito alla dipendente di comprendere appieno a quale vicenda si riferisse la contestazione disciplinare e di svolgere le proprie difese, avvenute in questo caso in forma spontanea, prima della formale convocazione.

6. Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, introdotto dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 69, comma 1, applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis, al comma 2, richiamato dal comma 4, per quanto rileva nella presente sede, dispone che l’organo competente per il procedimento disciplinare “…contesta per iscritto l’addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della sua difesa…”.

7. Della sequenza procedimentale descritta dalla norma, tendente nel suo complesso a garantire la tempestività dell’esercizio dell’azione disciplinare e al contempo assicurare i diritti di difesa e di contraddittorio dell’incolpato, viene in rilievo in questa sede, in ragione delle questioni sottoposte con le sopra illustrate censure, segnatamente la parte che scandisce momenti e adempimenti della fase successiva alla contestazione per iscritto dell’addebito al dipendente. Sono previsti: la convocazione del lavoratore per il contraddittorio a sua difesa; la facoltà del lavoratore di farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato; l’osservanza del termine dilatorio di almeno dieci giorni tra la contestazione e la data fissata per la convocazione; la facoltà, per il dipendente, che non intenda presentarsi per il contraddittorio orale, di inviare, entro il termine fissato per la convocazione, una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della sua difesa.

7.1. Il primo e il terzo adempimento gravano sull’Amministrazione datrice di lavoro e sono funzionali a garantire la possibilità di una adeguata difesa al dipendente incolpato: la convocazione è funzionale all’audizione orale; il rispetto del termine dilatorio di dieci giorni tra la contestazione e la convocazione è evidentemente preordinata ad assicurare al lavoratore un termine ragionevole che gli consenta un’adeguata ponderazione in merito ai fatti contestati, in funzione dell’apprestamento delle sue difese. La seconda e la quarta previsione descrivono, invece, due facoltà del lavoratore incolpato: la possibilità di farsi assistere, nel caso in cui intenda presentarsi personalmente per la difesa orale, da un procuratore o da un rappresentante sindacale; la possibilità di rinunciare alla difesa orale e di inviare, prima della data fissata per la convocazione, una “memoria scritta”, oppure di richiedere con “motivata istanza” un rinvio del termine per l’esercizio della sua difesa.

7.2. E’ pacifico che nel caso in esame la Pubblica Amministrazione abbia omesso il primo degli adempimenti prescritti, ossia la convocazione della T. per la sua audizione a difesa. Al riguardo, deve osservarsi che, a prescindere dalle evidenziabili responsabilità dell’organo titolare del procedimento per non avere adempiuto un suo preciso dovere inerente alle funzioni che era chiamato a svolgere in sede di procedimento disciplinare (aspetti tuttavia estranei alla presente indagine), nel caso in esame la lavoratrice – che nel frattempo era stata denunciata per i medesimi fatti all’Autorità giudiziaria – si è avvalsa, nei fatti, della seconda delle facoltà previste in suo favore dalla norma di legge, rinunciando alla difesa orale in favore di quella scritta. Ella ha così esercitato il suo diritto di difesa, avvalendosi della forma alternativa contemplata dall’art. 55-bis, introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2009, ed ha esercitato tale facoltà trascorso comunque un lasso di tempo congruo (dieci giorni) dalla contestazione dell’addebito, idoneo a garantirle una adeguata ponderazione dei propri interessi.

7.3. Non risulta dalla sentenza impugnata che siano mai stati revocati in dubbio dalla lavoratrice i contenuti della dichiarazione scritta spontaneamente resa o i tempi e le modalità in cui ciò avvenne. La T. chiarì i motivi personali che l’avevano indotta a commettere i gravi illeciti, ammettendo le proprie responsabilità, senza formulare alcuna istanza per l’integrazione della proprie difese. Deve quindi ritenersi che la stessa, seppure non convocata formalmente, abbia nei fatti compiutamente esercitato i propri diritti difensivi, senza formulare riserve di sorta e dimostrando di aver ben compreso tutti i fatti che le erano stati ascritti.

7.4. Più volte questa Corte ha avuto modo di evidenziare come debba essere attribuito particolare rilievo all’iter del procedimento e alla possibilità che l’incolpato abbia avuto di avere conoscenza dell’addebito e di discolparsi.

Ai fini della tutela del contraddittorio, ciò che rileva è che la comunicazione dell’incolpazione consenta al dipendente di approntare una difesa in modo efficace senza rischiare di essere giudicato per fatti diversi da quelli ascrittigli o diversamente qualificabili sotto il profilo della condotta lavorativa a fini disciplinari.

7.5. Nel caso in esame per quanto si è detto, la lavoratrice incolpata ha esercitato le sue difese, in modo pieno e senza riserve, in una fase successiva alla contestazione, decorso un lasso di tempo congruo per un’adeguata ponderazione dei propri interessi e in difetto di qualsiasi richiesta di successiva convocazione avanzata dalla lavoratrice. D’altra parte, in tema di procedimento disciplinare, il lavoratore è libero di discolparsi nelle forme da lui prescelte, oralmente o per iscritto, con l’assistenza o meno di un rappresentante sindacale (cfr. tra le altre, Cass. n. 12978/2011, in fattispecie relativa alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, comma 2) e le discolpe fornite dall’incolpato per iscritto consumano il suo diritto di difesa quando dalla dichiarazione scritta emerga la rinuncia ad essere sentito oralmente o una richiesta in tal senso appaia, sulla base delle circostanze del caso, ambigua o priva di univocità (cfr. Cass. n. 5864 del 2010).

8. Con il secondo motivo si censura la sentenza per violazione dell’art. 10 del Regolamento disciplinare e dell’art. 25 CCNL, in relazione all’art. 1362 c.c.. Il licenziamento era stato intimato con riferimento all’art. 10, comma 2, del Regolamento, che invece non è diviso in commi; il riferimento contenuto nella sanzione disciplinare era dunque privo di fondamento. Quanto ai “gravi delitti commessi in servizio” di cui all’art. 10, lett. c), punto 2, del Regolamento e dell’art. 25 CCNL questi vanno sanzionati solo qualora la responsabilità del dipendente sia accertata con sentenza “passata in giudicato”.

9. Il motivo è infondato, in quanto non coglie la ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata. La Corte di appello ha ritenuto che costituisse un mero refuso l’indicazione, nel provvedimento di licenziamento, di un “comma 2”, laddove l’art. 10 del Regolamento disciplinare non è suddiviso in commi, recando solo una elencazione di ipotesi rilevanti. Ha poi provveduto a qualificare i fatti che, nei termini in cui erano stati contestati e riconosciuti sussistenti, integravano l’ipotesi di cui all’art. 10, lett. f), del Regolamento, la quale attiene a “violazioni intenzionali degli obblighi non compresi specificamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, e di gravità tale…da non consentire la prosecuzione provvisoria del rapporto”. Trattasi di fattispecie tesa a sanzionare in via residuale, quale norma di chiusura, gravi violazioni dei doveri di ufficio suscettibili di rilevare ex art. 2119 c.c., poichè di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, pur senza integrare i delitti di cui alle precedenti lett. c), d) ed e), e senza perciò richiedere il passaggio in giudicato di condanne penali ad esse (in ipotesi) riferibili.

9.1. L’interpretazione che la Corte di appello ha fornito delle disposizioni regolamentari non viola i canoni di ermeneutica negoziale in relazione all’interpretazione dell’art. 10, lett. f), del Regolamento (trascritta nel ricorso), la quale non richiede che, per l’irrogazione del licenziamento in relazione ad un fatto riconducibile nell’alveo della stessa previsione, risulti avviato un procedimento penale, nè tanto meno che sia stata emessa sentenza penale di condanna passata In giudicato. La sentenza è altresì immune da vizi logici laddove ha ravvisato l’integrazione della fattispecie astratta per avere la lavoratrice, reiteratamente e con grave danno economico per il Comune, mediante accreditamenti mensili in proprio ed altrui favore di somme non spettanti, abusato delle proprie funzioni di ragioniera addetta alla contabilità.

10. Con il terzo motivo si censura la sentenza per avere disatteso l’eccezione di ne bis in idem proposta dall’appellante: il Comune aveva sanzionato due volte i medesimi fatti, in quanto il provvedimento di licenziamento era stato preceduto dal provvedimento adottato dalla Commissione di disciplina con la nota prot. n. 1574 del 16.1.2009. Si assume che erroneamente la Corte di appello aveva qualificato tale provvedimento come sospensione cautelare, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento di disciplina, anzichè come provvedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 8 del medesimo Regolamento. Sostiene la ricorrente che, come desumibile dal tenore letterale del provvedimento, la Commissione di disciplina non si era limitata a sospendere cautelativamente dal servizio la ricorrente, ma le aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospensione senza stipendio, come previsto dall’art. 8 Reg. cit..

11. Il motivo è inammissibile.

11.1. La Corte di appello ha interpretato l’atto in questione, in tutte le sue parti, come risulta dalla motivazione della sentenza, concludendo che lo stesso costituiva una sospensione cautelare dal servizio, avendo In tal senso deposto il suo tenore letterale, e dunque trovava applicazione l’art. 23 del Regolamento di disciplina;

il Comune aveva tuttavia errato nel disporre una decurtazione della retribuzione, non prevista da tale norma, e di tali somme la ricorrente ben avrebbe potuto chiedere la restituzione.

11.2. Come chiarito da questa Corte (Cass. n. 2465 del 2015), in tema di interpretazione di atti negoziali, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito del giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati.

11.3. Poichè l’interpretazione di un negozio giuridico costituisce un accertamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito, qualora il ricorso per cassazione deduca l’erroneità di tale interpretazione per violazione dei canoni ermeneutici, è onere del ricorrente indicare non solo la regola interpretativa violata, ma anche in qual modo il ragionamento del giudice si sia da essa discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad un generico richiamo alla violazione di uno o più criteri astrattamente intesi ovvero ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza (cfr. ex plurimis, Cass. nn. 1893/2009, 29322/2008, 18661/2006, 12786/2006, 3015/2006, 696/2006, 8293/2005).

11.4. Nel caso di specie, si elencano le norme che si assumono violate e si propone una diversa interpretazione del contenuto del provvedimento sospensivo, onde pervenire ad un diverso risultato. In tal modo, parte ricorrente si limita ad opporre, alla interpretazione dell’atto data dai giudici del merito, la propria soggettiva lettura dello stesso atto, incorrendo nelle preclusioni suddette.

12. Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., per avere la Corte di appello, in difetto di appello incidentale del Comune, rideterminato le spese di primo grado, poste a carico della T., in Euro 1.500,00, in luogo di Euro 1.300,00, già attribuite.

13. Il motivo è inammissibile, perchè privo dei riferimenti occorrenti per ritenere adempiuti gli oneri di cui all’art. 366 c.p.c., costituenti condizione di ammissibilità del motivo vertente su error in procedendo.

13.1. Ai fini del rituale adempimento degli oneri imposti al ricorrente dall’art. 366 c.p.c., è necessario che si provveda anche all’individuazione degli atti con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte dl cassazione, al fine di renderne possibile l’esame;

tale onere ricorre anche quando il motivo di ricorso concerne la valutazione da parte del giudice di merito di atti processuali, essendo anche in tale caso necessario specificare la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte essi siano rinvenibili, sicchè, in mancanza, il ricorso è inammissibile per l’omessa osservanza dell’art. 366 c.p.c. (cfr. Cass. n. 22607 del 2014, n. 8569 del 2013).

14. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

15. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione nella fattispecie, applicandosi ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali e in Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2016

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