Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14106 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. I, 07/07/2020, (ud. 22/06/2020, dep. 07/07/2020), n.14106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Cristina – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36228/2018 proposto da:

W.E.S., rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzina

Salvatore, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli, n. 7305/2018 depositato

il 30/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/06/2020 dal Cons. Dott. MARIA GIOVANNA SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto depositato il 30 ottobre 2018, il Tribunale di Napoli ha rigettato le istanze di protezione internazionale avanzate da W.E.S., cittadino della (OMISSIS), il quale aveva dichiarato di esser fuggito perchè non aveva potuto continuare a pagare, per difficoltà economiche, i figli della vittima di un incidente stradale, avvenuto nel 2005 e causato involontariamente dal proprio padre e per questo motivo minacciato di morte da alcuni uomini appartenenti alla setta (OMISSIS), che avevano, pure, ucciso tale suo genitore.

Il Tribunale ha considerato che i fatti narrati non costituivano forme di persecuzione da agenti statali, ed ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria.

Ricorre il richiedente sulla base di tre motivi, successivamente illustrati da memoria. L’Amministrazione ha depositato atto di costituzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, deducendo la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), art. 2, comma 1, lett. e) e art. 7, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. d) ed art. 8 e la violazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, il ricorrente lamenta che il Tribunale non ha riconosciuto lo status di rifugiato, per la non corretta applicazione delle norme che devono presidiare l’esame della domanda di protezione internazionale. Il Tribunale si è, infatti, limitato ad affermare che lo Stato di provenienza non è assente in materia di protezione dei cittadini, omettendo di considerare la complessiva situazione esistente nel Paese di origine, risultante dai rapporti delle associazioni internazionali già versati in atti. Dovere dal quale il giudice non era esentato per il giudizio di non credibilità, assunto sulla scorta di elementi che non lo giustificavano.

2. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 4 e 14. Il riconoscimento della protezione sussidiaria, lamenta il ricorrente, è stato ricusato erroneamente, essendo innegabile che la Nigeria non è un Paese sicuro, e che la situazione prospettata andava ad integrare i presupposti di cui alla lett. b) dell’invocato art. 14. Il ricorrente aggiunge che i siti internazionali documentano una situazione di gravissima insicurezza e violenza indiscriminata che coinvolge l’intero territorio.

3. Col terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 268 del 1998, art. 5, comma 6 e nullità della sentenza per assenza di motivazione sulla protezione umanitaria, di cui, invece, sussistono i presupposti. Lo straniero afferma, da una parte, che la dichiarazione di non credibilità è stata assunta in modo superficiale, ed aggiunge dall’altra, che il fatto stesso che egli abbia rischiato la propria vita per raggiungere l’Italia, che nel suo Paese non ha famiglia e lavoro, avrebbero dovuto far propendere per l’accoglimento di tale titolo di soggiorno.

4. I motivi, da valutarsi congiuntamente per comodità espositive, presentano profili d’inammissibilità e d’infondatezza.

5. Senza prendere espressamente posizione sulla questione della credibilità del ricorrente, il Tribunale ha escluso, a monte, che il timore paventato dallo straniero potesse esser riconnesso al sistema della protezione internazionale, ritenendo che la vicenda narrata non integrasse alcuna forma di persecuzione o di danno grave, non constando dalla stessa narrazione che le autorità nigeriane non volessero o non potessero prestare protezione, o fossero prive di un di apparato sicurezza o di un sistema giurisdizionale: la denuncia fatta dal capo villaggio non aveva avuto seguito per la mancanza di testimoni che potessero identificare i responsabili, ed il ricorrente non ha peraltro affermato di essersi personalmente rivolto alle autorità. La circostanza, assunta quale presupposto delle censure, secondo cui lo straniero non potesse ricevere tutela nel Paese di origine costituisce dunque, in base alle sue stesse allegazioni, una petizione di principio, laddove gli argomenti riferiti all’erronea valutazione di non credibilità non incontrano la decisione, che, come si è detto, non ha svolto argomenti al riguardo.

6. Il tribunale ha, poi, escluso che sussista alcuna ipotesi di conflitto armato interno, in base a fonti espressamente menzionate nella sentenza. Ed il relativo accertamento implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il cui risultato può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5, il che non è stato dedotto, avendo, piuttosto, il ricorrente richiamato giurisprudenza di merito e fonti che danno, bensì, conto di una situazione di precarietà e di violazioni di diritti civili, ma che non può esser sussunta in quella situazione di violenza generalizzata in conflitto armato interno o internazionale, che, al lume dei principi affermati dalla Corte di Giustizia UE (17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07 e 30 gennaio 2014, Diakitè, C285/12; vedi pure Cass. n. 13858 del 2018), può dar luogo alla tutela richiesta.

7. Il decreto è esente dalle critiche che gli sono rivolte in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria. Escluso che la decisione non sia motivata, come apoditticamente si afferma, va rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il permesso umanitario costituisce una misura residuale, per garantire le situazioni, da individuare caso per caso, nelle quali, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), non possa disporsi tuttavia l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. n. 4455 del 2018; n. 23604 del 2017; n. 15466 del 2014, n. 26566 del 2013). Tale vulnerabilità deve esser, poi, riconnessa non alla generale condizione del Paese di provenienza ma al rischio del medesimo richiedente di subire nel Paese d’origine una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali inviolabili (Cass. n. 4455 del 2018 cit.). E nella specie il ricorrente omette di indicare sue specifiche ragioni di vulnerabilità, tali non potendo considerarsi quelle addotte connesse alla stessa condizione di migrante.

9. Non va provveduto sulle spese, dato il mancato svolgimento di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

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