Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14105 del 24/05/2021

Cassazione civile sez. II, 24/05/2021, (ud. 04/12/2020, dep. 24/05/2021), n.14105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 3601 – 2016 R.G. proposto da:

C.A., – c.f. (OMISSIS) – C.E. – c.f.

(OMISSIS) – (entrambi in qualità di eredi di C.G.),

elettivamente domiciliati in Roma, alla piazza San Saturnino, n. 5,

presso lo studio dell’avvocato Francesca Nappi che li rappresenta e

difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.S., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliata in

Roma, alla via Pietro da Cortona, n. 8, presso lo studio

dell’avvocato Enrichetta Guida che la rappresenta e difende in

virtù di procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5631 – 31.7/12.10.2015 della Corte d’Appello

di Roma;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 4

dicembre 2020 dal consigliere Dott. Luigi Abete;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del

primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo;

udito l’avvocato Francesca Nappi per i ricorrenti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto notificato il 7.12.2004 C.G. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Roma S.S..

Premetteva che aveva contratto matrimonio con la convenuta in data 30.12.1972 e che il regime a disciplina dei loro rapporti patrimoniali era quello della comunione dei beni.

Premetteva che in costanza di matrimonio la moglie, dapprima, nel 1975, a seguito del decesso della madre, aveva ereditato ex lege, unitamente ai suoi fratelli, la quota di 1/2 della piena proprietà dell’appartamento in (OMISSIS), di spettanza della madre; indi, nel 1979, a seguito del decesso del padre, aveva ereditato, ex testamento, la quota di 1/2 della piena proprietà dello stesso appartamento di spettanza del padre.

Premetteva che, nell’ambito del giudizio intrapreso – tra l’altro – per lo scioglimento della comunione ereditaria insorta tra la moglie ed i suoi fratelli, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 231/1995, aveva dichiarato l’appartamento al (OMISSIS), di spettanza, per la quota, ciascuno, del 18,37%, dei cinque fratelli della convenuta e di spettanza, per la quota dell’8,14%, della convenuta.

Premetteva che nelle more del giudizio la moglie aveva ereditato, ex testamento, dal fratello S.E. la quota del 18,37% di pertinenza di costui, sicchè la quota dell’appartamento al viale dei (OMISSIS) nel complesso spettante, iure successionis, al coniuge era pari al 26,51%.

Premetteva che, nell’ambito del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, il Tribunale di Roma altresì, con sentenza n. 23195/2000, aveva attribuito alla moglie l’intera piena proprietà dell’appartamento al (OMISSIS), con obbligo di corresponsione agli altri coeredi – condividenti della somma di lire 277.522.084 a titolo di conguaglio.

Esponeva quindi che la convenuta, assolto l’obbligo del conguaglio, aveva provveduto a trascrivere unicamente a suo favore l’acquisto dell’appartamento, benchè fosse con egli attore in regime di comunione legale.

Esponeva inoltre che in data 17.3.2004 si era giudizialmente separato dal coniuge e l’appartamento in sede di separazione era stato a costei assegnato.

Chiedeva accertarsi e dichiararsi che la quota del 73,49% dell’appartamento al (OMISSIS)Quattro Venti(OMISSIS), era caduta nella comunione legale già intercorrente con il coniuge separato e dunque che la frazione di 1/2 della medesima quota era di sua spettanza.

2. Si costituiva S.S..

Instava per il rigetto dell’avversa domanda.

3. Con sentenza n. 4773/2010 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda.

4. Proponeva appello S.S..

Resisteva C.G..

5. A seguito del decesso dell’appellato si costituivano C.A. ed E., eredi di C.G..

6. Con sentenza n. 5631 – 31.7/11.10.2015 la Corte d’Appello di Roma accoglieva il gravame e rigettava la domanda in prime cure esperita da C.G..

Evidenziava la corte che il pagamento del conguaglio non è assimilabile all’adempimento dell’obbligazione di pagamento del prezzo, sicchè l’attribuzione della quota del 73,49% dell’appartamento non ne aveva comportato la devoluzione all’ambito della comunione legale già intercorsa tra C.G. e S.S..

Evidenziava al contempo che esplicava rilievo al riguardo pur la valenza dichiarativa della divisione, tale anche in ipotesi di prefigurazione di conguagli.

Evidenziava quindi che il titolo d’acquisto della quota del 73,49% si identificava con il testamento del padre della S., sicchè ai sensi dell’art. 179 c.c., comma 1, lett. b), l’acquisto della quota era estraneo alla comunione legale.

7. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso C.A. ed C.E.; ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente pronuncia anche in ordine alle spese.

S.S. ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

8. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

9. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 177 c.c. in relazione all’art. 179 c.c., lett. b), e la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34.

Deducono che ha errato la corte d’appello ad escludere dalla comunione legale l’acquisto della quota del 73,49% della proprietà dell’appartamento in (OMISSIS)viale dei Quattro Venti(OMISSIS).

Deducono che ha errato la Corte di Roma ad attribuire alla sentenza n. 23195/2000 del Tribunale di Roma natura dichiarativa e non costitutiva e, di conseguenza, a ritenere che l’acquisto sia stato effettuato mortis causa, così che esulasse, ex art. 179 c.c., comma 1, lett. b), dalla comunione legale.

Deducono che del resto l’elaborazione giurisprudenziale di legittimità reputa che la sentenza di divisione ha natura costitutiva, quando ad un condividente sono assegnati beni in eccedenza rispetto alla sua quota, siccome rientranti nella quota altrui.

Deducono quindi che, qualora il condividente riceva una quota eccedente il suo diritto ereditario, l’attribuzione è riflesso di un atto traslativo inter vivos.

Deducono infine che depone in tal senso anche la disciplina in tema di imposta di registro; che invero si applica l’aliquota degli atti traslativi nel caso in cui ad un condividente siano attribuiti beni per un valore eccedente quello a lui spettante e limitatamente alla parte in eccedenza.

10. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 342 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis).

Deducono che la corte d’appello ha violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Deducono invero che la Corte di Roma ha disposto il rigetto nel merito della domanda inizialmente esperita da C.G., benchè con l’atto di gravame S.S. avesse chiesto unicamente la declaratoria di inammissibilità delle avverse domande.

11. Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento e va respinto.

12. Indubitabilmente questa Corte da tempo spiega che il principio della natura dichiarativa della sentenza di divisione opera esclusivamente in riferimento all’effetto distributivo (sicchè ciascun condividente è considerato titolare, sin dal momento dell’apertura della successione, dei soli beni concretamente assegnatigli, a condizione, appunto, che si abbia una distribuzione dei beni comuni tra i condividenti e le porzioni a ciascuno attribuite siano proporzionali alle rispettive quote) e viceversa non opera, sicchè la sentenza produce effetti costitutivi, quando ad un condividente sono assegnati beni in eccedenza rispetto alla sua quota, in quanto rientranti nella quota altrui (cfr. Cass. 24.7.2000, n. 9659; Cass. 29.4.2003, n. 6653).

13. E tuttavia questo Giudice del diritto analogamente da tempo puntualizza che la sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l’obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell’ambito dell’attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione (cfr. Cass. 23.1.2017, n. 1656; Cass. 24.10.2006, n. 22833).

Tant’è che, da un lato, si soggiunge che l’adempimento dell’obbligo del conguaglio non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione, i cui effetti “dichiarativi – retroattivi” permangono impregiudicati nonostante l’inadempimento dell’obbligo (cfr. Cass. 23.1.2017, n. 1656; Cass. 24.10.2006, n. 22833); dall’altro, si puntualizza che lo scioglimento della comunione ereditaria con assegnazione di un bene ad un condividente non è qualificabile come atto di alienazione (cfr. Cass. 7.11.2017, n. 26351).

14. Ebbene è nel solco di tal ultimo indirizzo esegetico che va incanalata la “lettura” della vicenda controversa de qua agitur.

Propriamente la descritta valenza funzionale e dell’assegnazione e del conguaglio, ancorchè e l’una e l’altro occasionati dalla potestas del giudice di costituire, nei casi di legge, rapporti giuridici, è tale senza dubbio da giustificare la sottrazione e dell’una e dell’altro e dunque della loro relazione all’area delle contrattazioni sinallagmatiche commutative, evidentemente inter vivos, ed è tale senza dubbio da giustificare la riconduzione del loro “titolo”, del loro momento genetico comunque all’ambito delle vicende successorie mortis causa che hanno dato origine alla comunione ereditaria.

15. In questo quadro, nella fattispecie, fattispecie in cui, dunque, il titolo dell’assegnazione a S.S. pur della quota del 73,49% è da identificare – non solo, così come ha dato atto la corte distrettuale – nella successione testamentaria del padre – ma pur – nella successione ab intestato della madre e nella successione testamentaria del fratello E., l’acquisto della quota, in costanza di matrimonio, non può che essere ascritto alla previsione dell’art. 179 c.c., comma 1, lett. b).

Cosicchè per nulla può essere condivisa la prospettazione dei ricorrenti secondo cui la corte territoriale ha erroneamente applicato al caso di specie la testè menzionata disposizione codicistica (cfr. ricorso, pag. 8).

Tanto, ben vero, pur ad ammettere che il conguaglio sia “stato corrisposto interamente dal sig. C.G., all’epoca unica fonte di reddito della famiglia” (cfr. ricorso, pag. 6).

16. E’ da escludere che l’opzione esegetica che questa Corte reputa da recepire, sia smentita dal disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34, comma 1.

Quest’ultima invero è disposizione destinata ad operare esclusivamente in ambito tributario.

17. Il secondo motivo di ricorso del pari è privo di fondamento e va respinto.

18. Non sussiste violazione alcuna del principio di corrispondenza tra chiesto è pronunciato.

E’ sufficiente ribadire in questa sede – ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, – l’insegnamento a tenor del quale il giudice di merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale (cfr. Cass. 14.11.2011, n. 23794; Cass. 10.2.2010, n. 3012; Cass. sez. lav. 18.3.2014, n. 6226, secondo cui, in tema di interpretazione della domanda giudiziale, il giudice non è condizionato dalle formali parole utilizzate dalla parte, ma deve tener conto della situazione dedotta in causa e della volontà effettiva, nonchè delle finalità che la parte intende perseguire).

Su tale scorta ineccepibilmente la corte capitolina ha ritenuto che l’invocata declaratoria di inammissibilità delle avverse istanze contemplasse anche la richiesta di rigetto nel merito delle medesime domande.

19. I ricorrenti, giacchè soccombenti, vanno in solido condannati a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

20. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti, C.A. ed C.E., a rimborsare alla controricorrente, S.S., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 5.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 4 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA