Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14105 del 11/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 11/07/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 11/07/2016), n.14105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Amelia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18636/2011 proposto da:

ROMA CAPITALE, (già Comune di Roma), C.F. (OMISSIS), in persona

del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’AVVOCATURA CAPITOLINA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO SPORTELLI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

B.I., C.F. (OMISSIS), D.R.C. C.F.

(OMISSIS), T.R. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 1,

presso lo studio degli avvocati ANTONIO TROIANI e STEFANIA

SCARAMELLA, rappresentate e difese dall’avvocato ANTONIO TROIANI,

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 9070/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/12/2010, R.G. N. 8799/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito l’Avvocato FEDERICA GRAGLIA per delega orale CARLO

SPORTELLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le attuali controricorrenti, tutte dipendenti del Comune di Roma (ora Roma Capitale), inquadrate nella categoria B – ex 4^ livello – del CCNL comparto Enti locali – profilo professionale di operatore dei servizi socio educativi (O.S.S.E.), premesso di svolgere tutte regolarmente, oltre alle attività proprie della loro qualifica, secondo il mansionario adottato con Delib. Giunta Comunale, altresì le attività dl pulizia dei locali dell’asilo nido presso cui prestavano servizio, anzichè le limitate pulizie dei bagni e delle aule in caso di necessità, così come previsto dallo stesso mansionario, chiedevano al giudice del lavoro che fosse riconosciuto il loro diritto alla retribuzione per le mansioni aggiuntive di pulizia, con conseguente condanna del Comune al pagamento delle relative differenze, determinate eventualmente anche in via equitativa.

Il Tribunale di Roma rigettava la domanda. La sentenza veniva riformata dalla Corte di Appello di Roma che, in parziale accoglimento della domanda, condannava il Comune di Roma a pagare in favore delle appellanti, per ogni giorno lavorato e sino al deposito del ricorso di primo grado (e fino al 31.3.2004 per la D.R., cessata dal servizio in tale data), un compenso aggiuntivo pari ad un’ora di lavoro straordinario a decorrere dall’11 febbraio 2000, oltre accessori. La Corte osservava che le appellanti avevano eseguito, in aggiunta alle attività previste dal mansionario, anche attività di pulizia che esulavano dai limitati interventi di loro competenza; che, pertanto, il trattamento loro corrisposto non era adeguato alla quantità e qualità del lavoro svolto ex art. 36 Cost., in quanto le mansioni suddette implicavano ritmi lavorativi più intensi e un maggior dispendio di energie psico-fisiche; che difatti, tali mansioni dovevano necessariamente essere svolte in segmenti temporali che altrimenti le appellanti avrebbero dedicato esclusivamente alle meno dispendiose attività di semplice attesa e custodia previste alla lettera a) del mansionario; che per tali attività aggiuntive doveva essere riconosciuto un supplemento di retribuzione, determinato equitativamente in misura pari ad un’ora di lavoro straordinario al giorno.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Roma Capitale sulla base di quattro motivi, cui ha fatto seguito memoria e art. 378 c.p.c.. Le intimate hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso Roma Capitale denuncia la “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5” e rileva che la Corte di Appello ha fondato la decisione solo sul mansionario aziendale, con il quale sono stati individuati i compiti degli operatori dei servizi socio educativi, senza considerare in alcun modo le previsioni del CCNL 1998/2001 che, all’art. 3, legittima il datore di lavoro ad esigere qualsiasi attività ascrivibile al profilo di inquadramento. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per “violazione di accordo collettivo nazionale di lavoro ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 3, comma 2 del CCNL 1998/2001(Ordinamento Revisione del sistema di classificazione del personale), nonchè violazione di norma di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998”. Ribadisce che nel sistema dell’impiego pubblico contrattualizzato il prestatore può essere adibito a tutte le mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, sicchè per dette mansioni il dipendente non può pretendere alcun compenso aggiuntivo.

Con il terzo motivo Roma Capitale denuncia la “violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3” e rileva che la retribuzione del dipendente pubblico può essere soltanto quella prevista dalla contrattazione collettiva, non potendo il datore di lavoro attribuire compensi ulteriori per attività, riconducibili al profilo professionale, svolte nel normale orario di lavoro.

Infine con il quarto motivo la ricorrente si duole della “falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 36 Cost.”, rilevando che il precetto costituzionale non può essere invocato allorquando, come nella fattispecie, il datore di lavoro, entro l’orario ordinario, richieda al prestatore mansioni riconducibili al profilo di inquadramento.

I motivi, da trattare congiuntamente perchè connessi, sono fondati, dovendo qui ribadirsi l’orientamento espresso da questa Corte, in controversie del tutto identiche, con le recenti sentenze nn. 25246, 25247 e 25786 del 2015, da intendere richiamate e recepite nella presente sede. Si riportano di seguito i passaggi argomentativi di dette sentenze, che valgono a regolare anche la presente fattispecie.

La Corte territoriale ha omesso di prendere in considerazione la classificazione del personale effettuata dalla contrattazione collettiva di comparto e richiamata la disciplina dettata del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, nel testo applicabile ratione temporis alla fattispecie (il prestatore di lavoro deve essere adibito “alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi”) e la disciplina contrattuale dettata, per gli enti del comparto regioni ed autonomie locali, dal CCNL 31.3.1999 di revisione del sistema di classificazione del personale che, all’art. 3, comma 2, ha previsto che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili.

La questione che qui viene in rilievo, relativa alla sussistenza del diritto del dipendente pubblico ad essere retribuito ex art. 36 Cost., per la prestazione aggiuntiva resa nell’ambito del normale orario di lavoro, non può prescindere dal quadro normativo e contrattuale sopra delineato nei suoi tratti essenziali. Dai principi di diritto richiamati, infatti, discende innanzitutto che il parametro di riferimento per la stessa configurabilità in astratto di una “prestazione aggiuntiva” deve essere il sistema di classificazione dettato dalla contrattazione collettiva, giacchè la mansione potrà essere considerata ulteriore rispetto a quelle che il datore di lavoro può legittimamente esigere D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 52, solo a condizione che la stessa esuli dal profilo professionale delineato in via generale dalle parti collettive. Non a caso le pronunce di questa Corte (Cass. 19.3.2008 n. 7387 e Cass. 3.6.2014 n. 12358), che hanno ammesso la astratta possibilità di riconoscere ex art. 36 Cost., una maggiorazione stipendiale al dipendente pubblico chiamato a svolgere mansioni aggiuntive, sl riferivano a fattispecie nelle quali le prestazioni ulteriori pacificamente non erano ricomprese nel profilo, come delineato in un caso dalla legge nell’altro dalla contrattazione collettiva. Non è, invece, possibile porre a fondamento della pretesa il solo mansionario con il quale il datore di lavoro pubblico abbia individuato in concreto i compiti da assegnare al prestatore, poichè detta individuazione è comunque condizionata nella sua validità dal rispetto del sistema contrattuale di classificazione, che, a sua volta, costituisce l’unico parametro D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 52, per la individuazione della mansione esigibile.

Va, poi, precisato che la prestazione può essere considerata aggiuntiva solo qualora la mansione assegnata esuli dal profilo professionale, non già nella diversa ipotesi in cui, a fronte di un inquadramento che comporti una pluralità di compiti, il datore di lavoro, nell’ambito del normale orario, eserciti Il suo potere di determinare l’oggetto del contratto dando prevalenza all’uno o all’altro compito riconducibile alla qualifica di assunzione.

Nel caso di specie, pertanto, sussiste il vizio denunciato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, di violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 e della contrattazione collettiva di compatto, sia perchè la Corte territoriale non ha in alcun modo valutato la classificazione del personale ed i profili professionali delineati dalle parti collettive, sia perchè, una volta ammessa la riconducibilità al profilo professionale delle attività di pulizia (le ricorrenti non avevano mai contestato che detta attività fosse esigibile da parte del datore di lavoro, sia pure nei termini indicati dal mansionario aziendale), si deve escludere che la attività in questione possa essere considerata aggiuntiva e, quindi, legittimare una maggiorazione della retribuzione, solo perchè prestata in un arco di tempo più esteso rispetto a quello fissato dal mansionario aziendale.

Non vale richiamare la sentenza di questa Corte n. 482 del 13 gennaio 2014 poichè in quel caso il ricorso, sebbene relativo a fattispecie analoga, è stato respinto per un difetto di autosufficienza del motivo, che non si ravvisa nella fattispecie nella quale il mansionario aziendale è stato trascritto nella motivazione della sentenza impugnata ed i motivi sono stati incentrati sulla violazione e sulla falsa applicazione di norme di diritto.

Quanto alla pretesa violazione dell’art. 36 Cost., premesso che la determinazione della giusta retribuzione operata dal giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità solo limitatamente agli aspetti che implicano apprezzamenti di fatto e che può essere, invece, denunciata la falsa applicazione della norma di diritto qualora si lamenti l’errore commesso nella individuazione dei criteri imposti dal precetto costituzionale per il processo perequativo, deve rilevarsi che è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il giudizio di congruità della retribuzione va formulato prendendo in considerazione tutti gli elementi concreti del rapporto, da fornirsi da parte del lavoratore che lamenti l’insufficienza della retribuzione, e riguarda il trattamento economico complessivo corrisposto al lavoratore, non già singole componenti dello stesso. Da detto principio discende che perchè il prestatore possa pretendere ex art. 36 Cost., il pagamento della prestazione ritenuta aggiuntiva non è sufficiente la mera allegazione dello svolgimento di compiti ulteriori e di un criterio di calcolo per determinare il compenso di tale attività, ma è necessario fornire elementi tali che consentano di verificare la congruità del complessivo trattamento economico ricevuto rispetto al parametro di cui all’art. 36 Cost. (Cass. 3.6.2014 n. 12358). Infatti la Corte Costituzionale ha reiteratamente chiarito che il giudizio sulla conformità di un trattamento all’art. 36 Cost., non può essere svolto per singoli istituti, nè – può aggiungersi – giorno per giorno, ma occorre valutare l’insieme delle voci che compongono il trattamento complessivo del lavoratore in un arco temporale di una qualche significativa ampiezza (sentenze nn. 366 e 287 del 2006, n. 470 del 2002 e n. 164 del 1994)(Corte Costituzionale 4.4.2012 n. 120).

Nel caso di specie, al contrario, le ricorrenti, come si desume dalla motivazione della sentenza impugnata e dalla sintesi della vicenda processuale riportata negli scritti difensivi, si sono limitate a rivendicare un compenso per la asserita prestazione aggiuntiva senza fare alcun riferimento all’ammontare complessivo della retribuzione mensile. La Corte territoriale ha, quindi, espresso un giudizio di inadeguatezza della retribuzione, violando i criteri imposti dal precetto costituzionale, del quale ha fatto non corretta applicazione.

In applicazione delle medesime regole di giudizio, anche nel caso ora in esame l’impugnata sentenza va cassata, in accoglimento del ricorso proposto da Roma Capitale (già Comune di Roma) e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la domanda delle originarie ricorrenti deve essere respinta.

Le spese dell’intero processo, in considerazione della novità della questione e delle contrapposte soluzioni cui sono pervenuti i giudici del merito, vanno compensate.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta le originarie domande. Compensa integralmente fra le parti le spese dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA