Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14105 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 11/06/2010), n.14105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7895/2006 proposto da:

OLIVETTI JET SPA in persona dell’Amministratore Delegato pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 29, presso lo studio

dell’avvocato NINNI Guido, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato D’ALESSANDRO CLAUDIO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 797/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 26/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/03/2 010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il ricorrente l’Avvocato D’ALESSANDRO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato DE STEFANO, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Società Balteadisk s.p.a. (poi Olivetti I-Jet s.p.a.) ha proposto opposizione avverso l’ingiunzione doganale notificatale il 14 aprile 1999 per il pagamento di ulteriori dazi sulla importazione con origine preferenziale (OMISSIS), avvenuta il (OMISSIS), di una partita di Floppy disk,a seguito di controllo a posteriori che aveva fatto sospettare alla Dogana l’origine cinese (non preferenziale) della merce, circostanza sulla quale l'(OMISSIS), interpellata,non aveva fornito alcuna risposta.

La Corte d’Appello di Genova, iformando con sentenza 26 agosto 2005, la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto l’Amministrazione decaduta dalla possibilità di azionare il credito,per non avere intrapreso la procedura di revisione “a posteriori” di cui alla L. n. 374 del 1990, art. 11, ha ritenuto che l’Autorità Doganale non aveva posto in essere, nella specie,un procedimento di revisione circa l’origine della merce, ma aveva attuato il disposto dell’art. 94 del regolamento CEE n. 2454/93, che prevedeva una modifica tariffaria lasciando invariato il precedente accertamento, per cui non sarebbe stato necessario attuare la procedura di revisione di cui alla L. n. 374 del 1990, art. 11, il che escludeva che potesse anche ritenersi l’Amministrazione decaduta dalla revisione stessa per decorrenza del termine triennale, od obbligata ad attendere la definizione dell’opposizione in sede amministrativa all’avviso di pagamento emesso il 28/11/96, dovendosi considerare l’intera vicenda trasposta in sede giurisdizionale.

La Società Olivetti I-Jet s.p.a. chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di un unico articolato motivo. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane resistono con controricorso e memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Adducendo violazione del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, la società sostiene che, essendo stata variata l’origine della merce soltanto in base alla mancata risposta da parte della (OMISSIS) alla richiesta di chiarimenti, la società importatrice doveva essere interpellata, quantomeno in ordine alla rideterminazione del quantum, mediante l’attivazione defila procedura di revisione di cui al D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, che questa Corte, con la sentenza 10542 del 1998 ha ritenuto obbligatorio, in casi analoghi, riferendosi il cit.

art. 11 a tutte le ipotesi di accertamento divenuto definitivo, dovendosi escludere che si possa far ricorso alla semplice ingiunzione di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 82, senza previo esperimento della procedura di accertamento. Su tale tematica la ricorrente formula apposito quesito:” Dica la S.C. se sia illegittima l’ingiunzione di pagamento-emanata ai sensi del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 82 e notificata successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 374 del 1990 – dei diritti doganali non riscossi per indebito riconoscimento di trattamento preferenziale daziario per merci importate da paesi extracomunitari,attesa l’abrogazione, a norma del D.P.R. n. 43 del 1988, art. 130, di tutte le disposizioni che regolano, mediante rinvio al R.D. n. 639 del 1910, la riscossione coattiva dei diritti doganali, e la mancata applicazione della procedura di cui al D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, riferibile a tutte le ipotesi di revisione dell’accertamento divenuto definitivo”.

Il ricorso è fondato.

L’affermazione della Corte di merito secondo la quale l’Autorità Doganale aveva legittimamente fondato la revisione degli importi daziari su una norma regolamentare comunitaria che lo consente – l’art. 94 del Reg. 2454/93 – non è condivisibile,in quanto tale disposto non riguarda la materia del contendere, che è quella della necessaria introduzione del contraddittorio fra l’importatore e la Dogana in ordine alla revisione dell’accertamento. La norma comunitaria cui fa riferimento la sentenza impugnata riguarda infatti esclusivamente “i Paesi beneficiari” del trattamento preferenziale che debbono rispettare “le norme in materia di compilazione e di rilascio dei certificati d’origine..nonchè le condizioni di utilizzazione dei formulari ..e quelle relative alla cooperazione amministrativa”, cioè, nella specie, i rapporti fra le Autorità doganali italiane e quelle indonesiane ma non direttamente l’importatore, il quale – come ha affermato questa Corte fin dalla iniziale applicazione del nuovo procedimento di revisione introdotto dalla L. n. 374 del 1990, art. 11 (Cass. 10542/98), ha diritto, in quanto coinvolto in prima persona nell’attività di importazione, ad essere ascoltato prima che nella fase giudiziaria, in quella amministrativa, nella quale deve essere messo in condizioni di manifestare utilmente il proprio punto di vista in merito agli elementi sui quali l’Amministrazione intende fondare la sua decisione. Il rispetto del contraddittorio anche nella fase amministrativa, pur non essendo esplicitamente presente nel codice doganale comunitario, costituisce infatti un principio riaffermato incondizionatamente dalla Corte di Giustizia con la recente sentenza 18 dicembre 2008 un C-349/07 (Sopropè-Fazenda Pubblica) nella quale si afferma (par. 35)” che il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio generale del diritto comunitario che trova applicazione (in via preventiva) ogniqualvolta l’Amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo”,per cui (par.. 40) “è normale che le disposizioni legislative e regolamentari nazionali stabiliscano, nei vari procedimenti amministrativi, regole generali sui termini”delle audizioni dei soggetti interessati., incombendo tale obbligo sugli Stati Membri (par. 38) ogniqualvolta adottino “decisioni che rientrano nella sfera del diritto comunitario, quand’anche la normativa comunitaria applicabile (nel caso in esame ampiamente richiamata nel controricorso) non preveda siffatta modalità”.

Ed infatti la Repubblica Italiana, intervenuta nel citato recente procedimento avanti al Giudice comunitario,aveva chiesto (par. 28) che la Corte riaffermasse il principio del diritto dell’operatore (doganale) ad essere ascoltato, sia in fase amministrativa che in quella giudiziale, in conformità della normativa nazionale, cioè proprio del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, rimasto invece nella specie inapplicato. A prescindere dunque dalle ulteriori considerazioni svolte dalla Corte di Giustizia nel citato arresto in ordine alla congruità del termine da assegnare all’interessato per predisporre la propria difesa in ambito amministrativo (par. 41), nella specie non soltanto non è stato rispettato il termine a comparire dell’importatore, previsto dal cit. art. 11 n. 2, ma è stato integralmente violato il diritto fondamentale di difesa consentito nella fase amministrativa dalla normativa nazionale – oltrechè imposto dalla giurisprudenza comunitaria – avendo la Corte genovese escluso l’obbligo della Dogana di ricorrere al procedimento di revisione di cui al cit., art. 11 in caso di contestazione circa uno degli elementi principali (ai fini della revisione) della merce importata – nella specie la sua origine-incidente sul regime preferenziale di importazione.

La Corte di Giustizia Europea, cui compete l’indicazione degli elementi necessari alla valutazione; da parte del giudice nazionale, della conformità della normativa nazionale ai diritti fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto (cfr. sent. 18 /6/1991 in C- 260/89 e 4/10/91 in C-159/90: par. 34), rende quindi con la sentenza 349/2007 non più attuale la contraria giurisprudenza di legittimità, cui i controricorrenti si sono richiamati in memoria (v. Cass. 19195/06, che si riferisce comunque al precedente regime di revisione di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 74, sostituito dal D.Lgs. n. 374 del 1990).

La ingiunzione opposta va pertanto dichiarata illegittima, in quanto emessa senza l’osservanza del diritto di contraddittorio – e quindi di difesa – dell’importatore nella fase precedente l’emissione della ingiunzione stessa, come previsto dal D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11 e imposto dalla richiamata giurisprudenza comunitaria; il ricorso va conseguentemente accolto, con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

Le oscillazioni giurisprudenziali sulla materia comportano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

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