Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14104 del 11/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 11/07/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 11/07/2016), n.14104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12289/2011 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– ricorrente –

contro

A.R., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza n. 102/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 17/02/2011 r.g.n. 1654/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 102 in data 17.2.2011, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto di A.R. e degli altri litisconsorzi indicati in epigrafe di percepire l’indennità di vacanza contrattuale dal 1.4.2002 al 24.7.2003 e dal 1.4.2004 al 22.9.2005 ed ha condannato il Ministero dell’Istruzione a pagare detta indennità nella misura e negli importi precisati in dispositivo.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che il diritto di percepire l’indennità di vacanza contrattuale sorge con il decorso infruttuoso di tre mesi dalla scadenza del contratto collettivo senza che sia stato raggiunto dalle parti sociali l’accordo di rinnovo e che il riconoscimento degli aumenti retributivi con effetto retroattivo non ha effetto estintivo di un diritto già maturato.

3. Quanto alla possibilità di cumulare l’indennità di vacanza contrattuale con gli aumenti retributivi previsti in sede di rinnovo dei contratti, ha ritenuto che ogni indagine fosse preclusa non avendo il Ministero riproposto, con appello incidentale, detta questione.

4. Ha affermato che, comunque, la cumulabilità doveva ritenersi ammessa alla luce del D.L. n. 185 del 2008, art. 33 e dall’art. 2, comma 35 della legge finanziaria del 2009, che, attraverso la espressa previsione che gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale costituivano anticipazioni di benefici contrattuali da portare a conguaglio in sede di contrattazione collettiva, postulava che per il periodo antecedente al 1 gennaio 2008, l’indennità dedotta in giudizio era cumulabile con i miglioramenti retributivi.

5. Avverso detta sentenza il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

6. A.R. e gli altri lavoratori sono rimasti intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. Preliminarmente, va dato atto della regolarità del contraddittorio, risultando ritualmente prodotto l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c..

8. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 5 del CCNL comparto scuola del quadriennio 2002/2005, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 47 e 48.

9. Sostiene che il richiamo, ad opera del contratto collettivo, delle norme di legge citate, comporta che la corresponsione dell’indennità di vacanza non deriva automaticamente dal decorso del periodo di tempo previsto dalla scadenza del contratto collettivo, perchè il perfezionamento del diritto alla erogazione della indennità è subordinato alla sottoscrizione di un accordo negoziale, secondo le modalità previste del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47; che il successivo art. 48 dello stesso testo normativo prevede la quantificazione, ad opera del Ministero competente, dell’onere economico derivante dall’applicazione della contrattazione collettiva, con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o la falsa applicazione dell’Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993, punto 2.5, violazione del CCNL comparto scuola del 24.7.2003 (quadriennio normativo 2002 e 2005 e per il primo biennio economico 2002/2003), art. 1, del CCNL del 7.12.2005 (contratto collettivo nazionale del lavoro per il secondo biennio economico 2004-2005 del personale del comparto scuola) art. 1, del CCNL 29.11.2007 (CCNL comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e bienni economico 2006-2007).

11. Sostiene che, attraverso il meccanismo della retroattività, previsto dai diversi CCNL intervenuti nel corso del tempo, di fatto non si determina alcun periodo di vacanza contrattuale, rimanendo, pertanto, escluso, il diritto al pagamento della speciale indennità rivendicata dai lavoratori; che, ai sensi dell’Accordo sul costo del lavoro del 23.7.1993, punto 2.5., la corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto e che, di conseguenza, pur essendo stato sottoscritto il rinnovo del CCNL 1998-2001, in data 24.7.2003 gli effetti economici del nuovo CCNL 2002 – 2005 retroagiscono al 1 gennaio 2002 per il primo biennio economico e al 1 gennaio 2004 per il secondo biennio economico.

12. Deduce che il periodo di vacanza contrattuale risulta già “retribuito” mediante la corresponsione retroattiva dei miglioramenti contenuti nel nuovo CCNL e che tanto si è verificato anche per il periodo successivo regolato dal CCNL del 7.1.2005 e dal CCNL del 29.11.2007.

13. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 436 e 346 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la Corte di appello erroneamente ritenuta necessaria la proposizione di impugnazione incidentale per l’esame della questione, reiterata in sede di memoria ex art. 346 c.p.c., relativa al riconoscimento del diritto al cumulo tra incrementi retributivi e indennità di vacanza contrattuale.

Esame dei motivi.

14. Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere esaminate congiuntamente, meritano accoglimento per le ragioni che seguono, restando assorbite le censure correlate al rispetto delle procedure indicate nel primo motivo.

15. L’art. 1, punto 5, del CCNL del comparto scuola recita “dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del compatto sarà corrisposta la relativa indennità seconde le scadenze previste dall’Accordo sul costo del lavoro del 23.7.1993.

Per l’erogazione di detta indennità si applica la procedura del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 52, commi 1 e 2”.

16. Nella norma dell’Accordo del 23.7.1993 si legge “Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione della piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio delle retribuzione. L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi vigenti, esclusa la ex indennità di contingenza. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà al 50% dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà uguale per tutti i lavoratori”.

17. La Corte di appello non ha correttamente interpretato la disciplina contrattuale che regola la fattispecie.

18. La sentenza impugnata omette, infatti, di considerare che l’istituto di cui trattasi era stato introdotto dall’Accordo interconfederale del 23 luglio 1993, con il dichiarato scopo di incanalare la dinamica salariale nei parametri dell’inflazione programmata e di cadenzare i periodici rinnovi della fonti collettive prevedendo un periodo di vacanza contrattuale di tre mesi dalla data di scadenza del CCNL e la corresponsione di un “elemento provvisorio della retribuzione” commisurato ad una percentuale del tasso di inflazione programmata.

19. La qualificazione dell’indennità nei termini di cui al Protocollo del 1993 consente di identificare la natura dell’istituto.

20. Come recentemente affermato da questa Corte, la norma dell’Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 costituisce la fonte di orientamento, per i contratti di settore, trattandosi di un Accordo interconfederale (Cass. 23513/ 2014, 8803/2014, 9066/2014, 9188/2014, 9189/1 2014, 9581/2014, 11236/2014, 14356/2014; Cass. Ord. 5031/2016, 188/2016, 187/2016).

21. Emerge testualmente da quest’ultima disposizione che l’indennità di parola è stata espressamente definita “elemento provvisorio della retribuzione”, la cui finalità è quella di tutelare i lavoratori nei confronti delle dinamiche inflazionistiche nelle more del rinnovo del contratto.

22. Ed è proprio la natura provvisoria – a titolo di acconto – di questa attribuzione patrimoniale che esclude che essa si consolidi nella forma di un diritto quesito e resista alla regolamentazione che la rinnovata contrattazione collettiva faccia in un quadro più ampio di nuova disciplina del trattamento economico (cfr. Cass. 14356/2014).

23. L’indennità di vacanza costituisce, infatti, un rimedio di natura eccezionale che mira ad evitare che la parte più debole non soffra l’incremento del costo della vita, nelle more dei rinnovi contrattuali, ma solo in via provvisoria come anticipazione dei futuri miglioramenti (Cass. 8803/14).

24. Se si tratta di un'”anticipazione”, non è possibile neppure porre una comparazione con la successiva disciplina del trattamento economico prevista dal rinnovato contratto collettivo perchè questa è l’unica che si salda a quella del precedente contratto collettivo, schermando la regolamentazione provvisoria dell’indennità di vacanza contrattuale (Cass. 14356/14).

25. La corretta interpretazione dei dati testuali forniti dal richiamato accordo del 1993, che definisce l’indennità come “elemento provvisorio della retribuzione”, nonchè dalla specifica previsione secondo cui la stessa cessa di essere erogata dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo, in correlazione con la decorrenza del nuovo contratto, con effetti retroattivi per la parte economica (che comporta l’applicazione degli incrementi ivi previsti fin dalla data stabilita), conduce ad escludere la cumulabilità di detti aumenti con l’indennità di vacanza contrattuale, perchè al compenso deve essere riconosciuta la funzione di un immediato anticipo sui presumibili e prossimi miglioramenti retributivi conseguibili in sede di rinnovo (Cass. 9188/14).

26. Deve, quindi, concludersi che, una volta che il lavoratore abbia percepito gli incrementi retributivi destinati, secondo il negoziato tra le stesse parti, a coprire anche l’effettivo aumento del costo della vita, non possa più riconoscersi per lo stesso periodo l’indennità di vacanza contrattuale, posto che il rinnovo del contratto, avvenuto tardivamente, ma con adeguamento retroattivo delle retribuzioni tabellari e conseguente corresponsione degli arretrati con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del precedente contratto (e quindi con effetto retroattivo dal 1 gennaio 2002 per il biennio economico 2002/2003 e dal 1 gennaio 2004 per il successivo biennio economico) aveva già coperto, attraverso l’erogazione dei miglioramenti salariali, gli effetti delle dinamiche inflazionistiche nelle more intervenuti.

27. Quanto alla tesi secondo cui con l’istituzione dell’indennità di vacanza contrattuale si sarebbe introdotta una forma sanzionatoria o anche di risarcimento presunto in relazione all’ipotesi di tempi troppo lunghi nei rinnovi contrattuali, questa Corte ha osservato che trattasi di tesi che non trova alcun riscontro testuale o sistematico nella disciplina considerata (Cass. sent. nn. 8803, 9066, 9188, 9189, 9581, 11236 e 14356 del 2014).

28. E’ stato pure osservato che, accedendo alla tesi contraria, vi sarebbe un’attribuzione patrimoniale doppia ai lavoratori, in relazione al medesimo evento (aumento del costo della vita) ed inoltre si porrebbero solo a carico di una parte lungaggini negoziali, che, invece, possono dipendere da entrambe.

29. Il fatto che il sindacato abbia per tempo presentato la propria piattaforma non è elemento idoneo a far ricadere sulla sola controparte la responsabilità per la mancata sollecita firma del nuovo contratto, posto che la piattaforma può essere anche del tutto irragionevole e che, comunque, il processo negoziale è lasciato alla libera valutazione delle parti ed ai loro rapporti di forza. In relazione a questa situazione l’ordinamento costituzionale interno e sovranazionale riconosce il diritto di sciopero per esercitare pressioni sulla controparte; il sistema interno prevede, poi, nelle more della stipula del nuovo contratto, almeno dal punto di vista retributivo, l’ultrattività del contratto scaduto (in tali termini, Cass. sent. n. 8803 del 2014).

30. In conclusione deve ritenersi che se la decorrenza dell’accordo di rinnovo coincide con il primo giorno successivo alla scadenza del contratto precedente, non vi sono soluzioni di continuità riguardanti la disciplina del trattamento economico e l’indennità già erogata resta riassorbita negli arretrali contrattuali riconosciuti.

31. Certamente sarebbe spettata la indennità ove il successivo contratto avesse avuto una decorrenza retroattiva in modo da lasciare periodi scoperti dalla tutela contro l’incremento del costo della vita.

32. La Corte territoriale ha richiamato il principio espresso da Cass. 27 luglio 2009 n. 17429, secondo cui il diritto dei dipendenti alla indennità di vacanza contrattuale sorge autonomamente allo spirare dei termini previsti dalla norma contrattuale, senza la necessità di stipulazione di un successivo contratto.

33. Il richiamo non è pertinente. La questione risolta dalla decisione richiamata non riguarda infatti la cumulabilità o meno della indennità in questione con gli aumenti riconosciuti con effetti retroattivi dai contratti collettivi stipulati successivamente alla scadenza dei precedenti (Cass. 9189/2014 cit.).

34. La Corte territoriale ha ritenuto, inoltre, che fosse preclusa l’indagine in ordine al cumulo della indennità di vacanza contrattuale con gli aumenti retributivi fissati in sede di rinnovo contrattuale, sul rilievo che il Ministero, pur avendo proposto domanda riconvenzionale nel giudizio di primo grado, si era limitato a chiedere il rigetto dell’appello.

35. La Corte territoriale, così statuendo, non ha tenuto conto del fatto che il Ministero era vittorioso in primo grado e che, pertanto, le eccezioni non accolte potevano essere riproposte con la mera costituzione in giudizio, il che è stato fatto (punto 34 di questa sentenza). E’ irrilevante la circostanza che in primo grado fosse stata proposta domanda riconvenzionale e che in appello il Ministero si sia limitato a riproporre la questione nella comparsa di costituzione. Si tratta, infatti, di mere difese, inerenti alla natura stessa dell’indennità in parola, o al più di una eccezione volta a paralizzare le pretese di controparte, che, quindi, poteva essere riproposta con le modalità scelte dal Ministero (Cass. 8885/2016, 20178/2010).

36. Ha inoltre errato nel richiamare del D.L. n. 185 del 1988, art. 33, convertito in L. n. 2 del 2009 e della L. n. 203 del 2008, art. 35, comma 2, perchè dette disposizioni riguardano l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale quale anticipazione dei benefici del biennio 2008/2009 e salvo conguaglio.

37. Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata, che ha affermato l’obbligo del pagamento dell’indennità di vacanza omettendo ogni indagine in ordine al cumulo della indennità di vacanza contrattuale con gli aumenti retributivi fissati in sede di rinnovo contrattuale, va cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria che farà applicazione del seguente principio “L’indennità di vacanza contrattuale prevista dall’Accordo intercategoriale sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e dai CCNL Comparto Ministeri per quadriennio 2002-2005, costituisce un elemento provvisorio della retribuzione, con la finalità di assicurare una parziale copertura rispetto all’aumento del costo della vita nelle more dello svolgimento delle trattative per i rinnovi contrattuali, sicchè essa non è dovuta nel caso di rinnovo contrattuale con effetti economici retroattivi decorrenti sin dalla scadenza del precedente contratto”.

38. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Reggio Calabria, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2016

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