Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14104 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 11/06/2010), n.14104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2264 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO

CESARE 71, presso lo studio dell’avvocato NANNA ROCCO, rappresentato

e difeso dall’avvocato RUSSO Matteo, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE BARI CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI BARI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 128/2005 della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di

APRICENA, depositata il 04/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Dogane – Circoscrizione di Bari – dopo aver accertato, nel 1995, l’edificazione da parte di G.M., di un manufatto abusivo su terreno demaniale, notificò allo stesso il 9 giugno 2003 à sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, un’ordinanza con cui gli ingiungeva di pagare Euro 17.890,06 – per violazione del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 19. Il Giudice di Apricena – Sezione (staccata del Tribunale di Lucera – ha confermato l’ordinanza, negando che fosse decorso il termine prescrizionale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 28, perchè l’illecito aveva natura permanente, non essendo stato abbattuto il manufatto, come deducibile dalla istanza di condono presentata dall’opponente, affermava inoltre che non vi era alcun obbligo di contraddittorio nei confronti del G., nell’ambito dell’operatività della L. n. 689 del 1981, art. 14 e che la sanzione era stata comminata nel rispetto del “favor rei”.

G.M. chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di tre motivi,senza resistenza da parte dell’intimata Agenzia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denuncia violazione della L. 28 novembre 1989, n. 990, artt. 16 e 18, perchè il processo verbale di constatazione, riprodotto dalla “nota” notificata il 9 giugno 2003, non conteneva gli elementi formali e sostanziali di un’ordinanza ingiunzione, non prevedendo il termine per il pagamento in misura ridotta, nonchè gli ulteriori termini a difesa prescritti da tale normativa.

Col secondo motivo, si deduce violazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7 e 8, in ordine alla mancata partecipazione de ricorrente al procedimento amministrativo che ha confluito nell’ordinanza opposta.

Col terzo motivo, ci si duole della mancata osservanza della L. n. 689 del 1981, art. 28, che fissa in cinque anni il termine entro il quale può essere esercitato il diritto a riscuotere le somme relative alla violazione accertata, termine che decorre dalla data di tale accertamento.

Il primo motivo di ricorso è infondato perchè l’accertamento delle violazioni sanzionate dalla L. n. 689 del 1981 non prevede (artt. 13 e 14) la necessaria presenza dell’interessato alle ispezioni di cose e luoghi e ai relativi rilievi, ma la contestazione dell’illecito amministrativo, rispetto al quale è previsto che l’interessato possa far pervenire (art. 18) all’autorità competente documentazione a discarico o richiesta di essere sentito, circostanze nella specie non presenti. Nè assume significato il termine di novanta giorni previsto dal cit. art. 14 per la notifica del verbale di accertamento,perchè tale termine decorre, in caso di permanenza dell’abuso, dalla data di cessazione di tale permanenza (Cass. 9056/2001).

E’ infondato anche il secondo motivo perchè le modalità del procedimento amministrativo di cui alla L. n. 241 del 1990, non sono invocabili a fronte dell’applicazione della L. n. 689 del 1981, che è una legge speciale prevalente sulla legge generale, in quanto assicura garanzie (Cass. 4670/2003) non inferiori al “minimum” prescritto dalla legge generale, sia in termine di contestazione che in termini di diritto di difesa.

E’ altresì infondato anche il terzo motivo, perchè,per costante giurisprudenza di questa Corte, la prescrizione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 28, opera con riguardo sia alla violazione che alla relativa sanzione pecuniaria, e il relativo termine quinquennale – che ordinariamente decorre dalla data in cui la violazione è stata compiuta – ove questa abbia carattere permanente, decorre dalla data di cessazione della permanenza (Cass. 6967/97, 1433/2001, 2204/2003, 19781/2006; 21190/2006; 143/2007).

Il ricorso va pertanto complessivamente rigettato, senza addebito di spese, non essendosi controparte costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

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