Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14104 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.07/06/2017),  n. 14104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 898/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PIETRAMELARA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

LOVATELLI 1, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO D’AIELLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIAN PAOLO D’AIELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 378/2010 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 15/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/05/2017 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Che:

Con sentenza depositata il 15.11.2010 la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Caserta n. 432/01/2007, che aveva annullato l’avviso di accertamento Iva relativo all’anno 2003 con cui l’Agenzia delle Entrate aveva proceduto al recupero dell’Iva nei confronti del Comune di Pietrasanta, ritenendo non spettante la detrazione di imposta, avendo l’Ente appaltato a terzi le attività di servizio idrico, mensa scolastica e trasporto scolastico.

Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale che la detrazione d’imposta non compete nel caso in cui il Comune si spogli completamente della gestione di determinate attività affidandole a terzi mediante lo schema negoziale della concessione,ma non nel diverso caso, come quello in esame, in cui il Comune curi “gli aspetti amministrativi – finanziari dell’attività svolta, pagando direttamente le ditte aggiudicatarie dei singoli servizi affidati, riservandosi la vigilanza e il controllo dei servizi gestiti dalle ditte aggiudicatarie e riscuotendo direttamente i corrispettivi dovuti dai singoli utenti finali”.

L’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:

a) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta gestione diretta dei servizi da parte del Comune, trattandosi di affidamento a terzi degli stessi come confermato dalle modalità di somministrazione del servizio desumibili dai relativi contratti;

b) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, comma 4, artt. 19, 19 ter, art. 54, comma 5 e D.P.R. n. 443 del 1997, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando come abbia errato la CTR nel ritenere la detrazione di imposta spettante anche nel caso di attività appaltate a terzi;

L’ente intimato si è costituito con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che:

La questione controversa concerne, ai fini della detraibilità dell’Iva, il conferimento dell’appalto a terzi da parte del Comune, delle attività di servizio idrico, mensa scolastica e trasporto scolastico nel caso di gestione, sia pure indiretta, di tali servizi da parte dello stesso Comune.

La CTR ha avvalorato la tesi del Comune, sulla base della CTU da cui emergevano gli oneri sostenuti dall’Ente e l’affidamento a terzi di alcuni servizi di cui il Comune si era riservato la vigilanza e il controllo con riscossione diretta dei corrispettivi dovuti dagli utenti finali, senza quindi, spogliarsi completamente dell’attività di gestione dei servizi.

Il ricorso difetta di autosufficienza, con riferimento a entrambi i motivi, non avendo l’Agenzia prodotto i contratti da cui, in forza delle stesse deduzioni dell’Ufficio, possono dedursi le modalità di somministrazione del servizio, al fine di accertare se trattasi di gestione diretta dei servizi da parte del Comune o di appalto a terzi.

Essendo contestata la qualificazione stessa dei contratti e lo svolgimento delle prestazioni con personale delle ditte appaltatrici o con dipendenti comunali, la mancata produzione di tali atti non consente a questa Corte l’esame dei motivi di ricorso.

Occorre, infatti, soddisfare il principio dell’autosufficienza mediante la specificazione da parte del ricorrente – se necessario, attraverso la produzione o la trascrizione dei documenti – della risultanza che egli assume decisiva e non valutata o insufficientemente valutata dal giudice, o della prospettata violazione di legge, perchè solo tale specificazione consente al giudice di legittimità – cui è precluso, salva la denuncia di “error in procedendo”, l’esame diretto dei fatti di causa – di deliberare la decisività e la conformità a diritto della risultanza non valutata.

E’ inidoneo allo scopo il ricorso con cui, nel denunciare l’omessa valutazione da parte del giudice di merito di una circostanza decisiva, ci si limiti a rinviare alla prospettazione fatta negli atti di causa (cfr Cass, sez. 1, 24/03/2006, n. 6679 Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16872 del 24/07/2014)

Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e spese forfettarie.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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