Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14103 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. III, 27/06/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20704-2009 proposto da:

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA IPPONIO 8, presso lo studio dell’avvocato SIMONA

BRAVACCINI, rappresentato e difeso dall’avvocato GENOVESE FRANCESCO,

con studio in 98123 MESSINA, Via FARANDA N. 2, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

TELECOM ITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1467/2008 del TRIBUNALE di MESSINA, 1^ Sezione

Civile, emessa il 21/07/2008, depositata il 22/07/2008; R.G.N.

5109/2004.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per l’accoglimento del 3^ motivo,

assorbito il 4^ e il 5^, rigetto del 1^ e 2^ motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 22 luglio 2008 il Tribunale di Messina, provvedendo sull’appello proposto dalla Telecom Italia s.p.a. avverso la sentenza del marzo del 2004, con la quale il Giudice di Pace di Messina, in accoglimento della domanda proposta da C. G., l’aveva condannata al pagamento della somma di Euro 48,51 a titolo di indennizzo ex art. 27 delle Condizioni Generali di Abbonamento e della somma di Euro 400,00 a titolo di risarcimento di “danno esistenziale”, ha dichiarato improponibile la domanda del C. per mancato esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione di Conciliazione presso la camera di Commercio – ai sensi dell’art. 12 dell’Allegato A della Delib. 19 giugno 2002, n. 182/02/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (pubblicata in G.U. n. 167 del 18 luglio 2002) – a suo dire obbligatorio in attesa della istituzione, non ancora avvenuta del Co.Re.Com. di Messina, competente per territorio ai sensi degli art. 3 e ss. dello stesso Allegato (recante Regolamento di procedura relativo alle controversie fra organismi di telecomunicazione ed utenti).

2. Contro la sentenza de Tribunale mamertino ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, il C..

La società intimata non ha resistito.

3. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 77 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Vi si sostiene – riproducendo il relativo passo dell’atto di appello, in ossequio al precetto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 di indicazione specifica degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda e costituente il precipitato normativo del cd. principio di autosufficienza che, a fronte della duplice eccezione proposta con l’atto di appello, sia nel senso dell’omissione in esso della indicazione della sede legale della società appellante, ai fini del requisito della relativa citazione d’appello ed in relazione all’art. 163 c.p.c., comma 3, sia dell’impossibilità di evincere la stessa attraverso l’esame della procura notarile indicata nello stesso atto, per non essere stata essa depositata, con conseguente impossibilità di verificare i poteri di rappresentanza processuale e sostanziale del soggetto che l’aveva rilasciata al procuratore speciale, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere quest’ultima eccezione e dichiarare inammissibile o improcedibile l’appello.

1. Il motivo è inammissibile per due gradate ragioni.

La prima è che non rispetta il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 (rispettato come s’è detto ad altro fine, cioè quanto all’indicazione della propria prospettazione nell’atto di appello), giacchè non indica in modo specifico, riproducendolo direttamente od indirettamente, il contenuto dell’atto di appello nel quale sarebbe risultato il conferimento della rappresentanza sostanziale ad un procuratore speciale tramite la procura notarile.

E’ da avvertire che il detto requisito, essendo richiesto a pena di inammissibilità del ricorso (o comunque del motivo) doveva essere integrato dallo stesso ricorso e non può desumersi aliunde, cioè attraverso la difesa del resistente (qui inesistente) e la sentenza impugnata (tra l’altro del tutto generica nell’indicare la procura notarile e silente sia sulla sua mancata produzione, sia sulla relativa eccezione).

La seconda ragione di inammissibilità del motivo in esame è che la censura adeguata alla motivazione della sentenza impugnata sarebbe stata quella di omessa pronuncia su un’exceptio in rite e quindi, la deduzione di un vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c..

Infatti, nella sua motivazione la sentenza impugnata, dopo avere disatteso l’eccezione relativa alla mancanza di indicazione delle sede legale, escludendo ch’essa dia luogo a nullità ai sensi dell’art. 164 c.p.c., allude ad una illegibilità della sottoscrizione della procura alle liti escludendo che quest’ultima sia requisito di validità dell’atto, là dove dal contesto dell’atto “l’autore sia, come nella specie, identificabile”, con ciò suggerendo che a giustificare la validità dell’atto di appello bastasse la indicazione del conferente nell’atto di appello, senza necessità di produzione della procura notarile: in tal modo, il Tribunale ha omesso di pronunciare sulla specifica eccezione di mancata produzione dell’atto notarile di conferimento della procura e tale omessa pronuncia avrebbe dovuto censurarsi ai sensi dell’art. 112 citato, cioè come vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Il motivo è, pertanto, inammissibile anche perchè non adeguato al decisum della sentenza impugnata, mentre, se anche lo si qualificasse – in ipotesi denegata – alla stregua dell’art. 112 c.p.c., resterebbe ferma la già indicata inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Riguardo alla seconda causa di inammissibilità è appena il caso di ricordare che:

a) “La decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura della sentenza del giudice di primo grado è impugnabile per cassazione non già per omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia e neppure per motivazione “per relationem” resa in modo difforme da quello consentito bensì per omessa pronuncia su un motivo di gravame. Ne consegue, quindi, che, se il vizio è denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 o n. 5 anzichè dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c., il ricorso si rivela inammissibile.

(così ex multis, Cass. n. 12952; in senso conforme, successivamente:

Cass. n. 25825 del 2009; n. 26598 del 2009);

b) “La differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 cod. proc. civ. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 si coglie, nel senso che nella prima l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d’appello uno dei fatti costitutivi della domanda di appello), mentre nel caso dell’omessa motivazione l’attività di esame del giudice che si assume omessa non concerne la domanda o l’eccezione direttamente, bensì una circostanza di fatto che, ove valutata avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi su uno dei fatti Cosiddetta principali della controversia” (così Cass. n. 5444 del 2006).

2. Con il secondo motivo si lamenta “omessa pronuncia e omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 c.p.c.”.

Con tale motivo ci si duole proprio del fatto che il Tribunale non avrebbe pronunciato sull’eccezione di mancata produzione della procura notarile.

2.1. Il motivo è inammissibile per due gradate ragioni.

La prima è sempre quella di inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6 per le stesse ragioni indicate a proposito del primo motivo, cioè per l’omessa indicazione specifica del contenuto dell’atto di appello, dal quale risultava la spendita della detta procura sostanziale.

La seconda è che, trattandosi di omessa pronuncia su un’eccezione di rito fatta valere con l’atto di costituzione in appello (come si dice nel ricorso), il vizio avrebbe dovuto nuovamente denunciarsi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 sub specie di violazione dell’art. 112 c.p.c..

3. Con il terzo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione della L. n. 249 del 1997, art. 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 nonchè degli artt. 1, 3 e 12 della Delib. 182/02 Cons. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omesso esame di documenti decisivi”.

Vi si censura la sentenza impugnata là dove ha dichiarato improponibile la domanda del ricorrente sull’assunto che – pur nella situazione di mancata istituzione del Co.Re.Com. di Messina, competente per territorio (attestata dal suo Presidente con nota del 17 maggio 2006, prodotta nel fascicolo di secondo grado, nella quale si enunciava che l’ufficio non era competente ad esperire il tentativo di conciliazione per non essere stata la relativa funzione ancora delegata dall’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni) – il tentativo di conciliazione obbligatorio prima della proposizione della stessa (previsto dal Regolamento approvato, ai sensi della L. n. 249 del 1997, art. 1, comma 11, come Allegato A dall’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni del 19 giugno 2002) dovesse esperirsi, ai sensi dell’art. 12 dell’allegato, presso la Commissione di Conciliazione istituita presso la Camera di Commercio di Messina.

Gli errori commessi dalla sentenza impugnata riguarderebbero:

a) sia l’avere interpretato il citato art. 12 nel senso di imporre l’esperimento del tentativo di conciliazione davanti “agli organi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie in materia di consumo che rispettino i principi stabiliti dalla raccomandazione della Commissione 2001/310/CE”, in alternativa a quello esperibile davanti al Co.Re.Com. non già come obbligatorio con facoltà alternativa solo dopo l’assunzione delle funzioni da parte di esso, bensì come necessario in situazione di mancata assunzione delle stesse;

b) sia il non aver considerato, una volta compiuto l’errore sub a), che, come risultava in atti per il tramite della prodotta Delib. n. 220 adottata il 22 ottobre 2003 dalla Camera di Commercio di Messina, la Commissione di Conciliazione presso detta camera risultava funzionante solo da quella data, successiva all’introduzione della lite, ed anzi dal 10 novembre 2003, data di pubblicazione della deliberazione.

4. Con il quarto motivo si denuncia “omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, addebitandosi alla sentenza impugnata di non avere considerato l’indicata delibera della Camera di Commercio di Messina ed inoltre di avere dato rilievo all’eccezione di improcedibilità formulata dalla Telecom in primo grado al di là dei termini in cui era stata proposta, avendo essa riguardato solo Pesperibilità del tentativo davanti al Co.Re.Com.

(in proposito si riproduce il contenuto dell’ordinanza resa fuori udienza dal Giudice di Pace, nella quale l’eccezione risulta solo così delimitata ed esaminata).

5. Con il quinto motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione della L. n. 249 del 1997, art. 1, comma 11 e artt. 3 e 4 della Delib.

182/Cons. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, per avere il Tribunale ritenuto – pur nell’erronea prospettiva scelta circa la necessità che il tentativo di conciliazione fosse esperibile – che il suo mancato esperimento dovesse comportare improponibilità della domanda, anzichè – siccome adombrato dalla Corte costituzionale nell’ord. n. 123 del 2006, in sede di scrutinio della questione di legittimità costituzionale della L. n. 249 del 1997, art. 1, comma 11, soltanto come condizione di procedibilità alla stregua di quella disciplinata nell’art. 412 c.p.c. per le controversie sottoposte al rito del lavoro.

6. La prima censura proposta con il terzo motivo è fondata e la sua fondatezza determina l’assorbimento della seconda censura ed anche del quarto e del quinto motivo.

L’art. 1, comma 3 della Delib. n. 182/02/CONS adottata – in funzione dell’attuazione della L. 31 luglio 1997, n. 249, art. 1, comma 11, – dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il 19 giugno 2002 e recante, nell’Allegato A, il Regolamento di procedura relativo alle controversie fra organismo di telecomunicazione ed utenti, disponeva che “Le disposizioni di cui alla Sezione 2^ del Regolamento di cui all’allegato A, fatte salve quelle di cui agli artt. 5 e 12 che trovano immediata applicazione, si applicano dalla data di effettivo esercizio delle funzioni delegate, secondo quanto previsto dalle convenzioni con i Comitati regionali per le comunicazioni previste dall’art. 2, Allegato A, della Delib. n. 53/99 del 28 aprile 1999”.

La Sezione li era quella diretta alla disciplina del “tentativo obbligatorio di conciliazione”.

Tale tentativo era quello previsto davanti al Co.Re.Com..

Il citato comma 3, nel prevedere che le disposizioni della sezione in discorso trovassero applicazione “dalla data di effettivo esercizio delle funzioni delegate”, comportava che, fino a quando i Co.Re.Com.

non fossero divenuti funzionanti, il regolamento e, quindi, all’interno di esso, la previsione del tentativo di conciliazione obbligatorio, di cui all’art. 3 dell’Allegato davanti al Co.Re.Com., non potesse operare e che, pertanto, l’utente potesse agire senza doverlo esperire.

L’espressione “fatte salve quelle di cui agli artt. 5 e 12 che trovano immediata applicazione” implicava (per quello che qui interessa) l’applicabilità immediata della seguente disposizione recata dall’art. 12 dell’Allegato: “Gli utenti hanno la facoltà di esperire, in alternativa al tentativo di conciliazione presso i Corecom di cui alla presente Sezione, un tentativo di conciliazione dinanzi agli organi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie in materia di consumo che rispettino i principi sanciti dalla Raccomandazione della Commissione 2001/310/CE”.

L’immediata applicabilità di questo art. 12 comportava che la norma in esso contenuta dovesse trovare applicazione comunque, cioè nonostante l’eventuale mancanza delle condizioni di applicabilità delle altre e, quindi, di quella dell’art. 3 sul tentativo obbligatorio davanti al Co.Re.Com..

Detta immediata applicabilità, conforme ai normali canoni di esegesi del significato di una norma, la quale, all’interno di un testo normativo (e tale natura hanno la delibera in discorso e l’allegato) disponga, con una specifica metanorma, l’immediata applicabilità di altra norma dello stesso testo sotto il profilo temporale, nel mentre di altre dispone l’applicabilità soltanto al verificarsi di certe condizioni, comportava che l’efficacia della norma di cui si dispone l’applicazione immediata debba essere intesa secondo il senso fatto comune dalle parole con cui è espressa.

Ora, l’art. 12 dell’Allegato prevedeva la Conciliazione presso altri Organi come mera facoltà alternativa al tentativo di conciliazione presso il Co.Re.Com..

A regime, dunque, la norma prevedeva per l’utente una facoltà alternativa di adempimento di un obbligo, quello di esperire il tentativo di conciliazione di cui all’art. 3.

Ne discende che fintante che l’obbligo di cui a tale norma non era divenuto effettivo, cioè fino a quando l’assunzione delle funzioni da parte del Co.Re.Com. nella singola realtà territoriale non si fosse verificata, la norma dell’art. 12 non poteva funzionare come previsione di una modalità alternativa di adempimento di un obbligo principale non sorto, ma poteva funzionare soltanto come previsione di una mera facoltà dell’utente.

Per farle assumere nel periodo transitorio il valore non più di modalità di adempimento alternativa dell’obbligo di cui all’art. 3, bensì di obbligo essa stessa, l’Autorità avrebbe dovuto dettare una specifica norma diretta ad attribuirle questo diverso significato.

6.1. Se ve ne fosse bisogno questa esegesi sarebbe confermata anche dalla circostanza che, leggere il riferimento dell’art. 1, comma 3, sopra riportato nel senso supposto dal Tribunale, comporterebbe la grave incoerenza che l’ipotetico tentativo obbligatorio davanti agli organismi di cui all’art. 12 non potrebbe giovarsi delle residue previsioni dello stesso Allegato A, concernenti le modalità e gli effetti del tentativo di conciliazione, e prima fra tutte della disposizione dell’art. 4, commi 1 e 2, rispettivamente prevedenti che la proposizione del tentativo di conciliazione sospendesse – conforme alla L. n. 249 del 1997, art. 1, comma 11 – i termini per agire in sede giurisdizionale e che il ricorso in sede giurisdizionale potesse proporsi decorsi trenta giorni dalla proposizione dell’istanza conciliativa. Previsioni queste conformi allo stesso art. 1, comma 11, ma che non sarebbero stati applicabili al tentativo di cui all’art. 12 direttamente sulla base di detta norma, atteso che essa era stata dettata dal legislatore come norma da realizzarsi attraverso la normazione sul procedimento conciliativo da parte dell’Autorità.

6.2. Dalle svolte considerazioni, discende che la sentenza impugnata, in accoglimento della prima censura del terzo motivo, dev’essere cassata sulla base del seguente principio di diritto: “Nel regime introdotto dalla Delib. 182/02/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, l’art. 1, comma 3, di essa, là dove prevedeva che la disposizione dell’art. 12 dell’annesso Allegato A (recante il Regolamento di procedura relativo alle controversie fra gli organismi di telecomunicazioni ed utenti), entrasse in vigore immediatamente, pur in presenza di una situazione in cui le funzioni delegate ai Co.Re.Com. non fossero state ancora da essi esercitabili e, quindi, non fosse stato esperibile il tentativo di conciliazione obbligatorio previsto dell’art. 3 dello stesso Allegato, doveva essere interpretata nel senso che il tentativo di conciliazione davanti agli altri organismi indicati dallo stesso art. 12 (previsto a regime come facoltà alternativa all’obbligo di esperire la conciliazione ai sensi del citato art. 3 davanti al Co.Re.Com.) fosse meramente facoltativo e non già obbligatorio”.

Il giudice di rinvio, che si designa nello stesso Tribunale di Messina, in persona di diverso magistrato addetto all’Ufficio, considererà, pertanto, la controversia non soggetta ad alcun tentativo obbligatorio di conciliazione.

Ad esso è rimesso il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

7. L’assorbimento della seconda censura, del quarto e del quinto motivo, peraltro, induce la Corte, ai sensi dell’art. 363, comma 3, ed in situazione in cui l’assorbimento determina un fenomeno non dissimile dall’inammissibilità del motivo, a scrutinare, nell’interesse della legge, il quinto motivo.

Esso, se la controversia fosse stata effettivamente soggetta al tentativo di conciliazione sarebbe stato fondato.

Invero, in ipotesi di mancato esperimento del tentativo di conciliazione pur obbligatorio, di cui all’art. 3 del citato Allegato (e, secondo la scorretta lettura del Tribunale, dell’art. 12), la controversia non si sarebbe dovuta dichiarare improponibile, con conseguente chiusura del processo con una pronuncia di rito, bensì si sarebbe dovuta dichiarare soltanto improcedibile fino all’esperimento del tentativo di conciliazione.

Il che avrebbe dovuto comportare (non essendo immaginabile, per essere il rilievo della improcedibilità in appello, una regressione del giudizio al primo grado, stante le previsioni degli artt. 353 e 354 c.p.c.) l’assegnazione alle parti di un termine per iniziare il tentativo di conciliazione, con la possibilità, all’esito negativo di esso o comunque nel termine di trenta giorni dalla proposizione dell’istanza, di una ripresa dello svolgimento della controversia davanti allo stesso Tribunale, con salvezza, però, degli originali effetti sostanziali e processuali dell’atto introduttivo originario e necessità di una rinnovazione dell’attività processuale in precedenza esperita.

In sostanza, l’esegesi costituzionale della fattispecie di tentativo obbligatorio di conciliazione avrebbe dovuto estrinsecarsi nel considerare il tentativo solo come un incombente necessario, ma comportante solo la sospensione dell’azione giurisdizionale già iniziata e la nullità dell’attività processuale svolta, esclusa la domanda giudiziale agli effetti sostanziali e processuali.

Questa ricostruzione è conforme alla lettura costituzionalmente dovuta della L. n. 249 del 1997, art. 1, comma 11, e, di riflesso, della normazione dell’Autorità per le garanzie di cui alla Delib.

182/02. Lettura imposta dall’esame della giurisprudenza della Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 276 del 2000 e, con specifico riferimento alla L. n. 249 del 1997, art. 1, comma 1, da Corte cost. n. 125 del 2006.

7.1. Si tratta di una lettura che è ora recepita dall’art. 3 dell’Allegato A della Delib. di detta Autorità n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007 (pubblicata sulla G.U. del 25 maggio 2007 e recante Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delib. 73/07/CONS. Testo coordinato con le modifiche apportate dalla Delib. n. 95/08/CONS e dalla Delib. 502/08/CONS.; l’art. 4 della Delibera ha abrogato la Delib. 182/02/CONS.), secondo cui: “Per le controversie di cui all’art. 2, comma 1, il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Co.re.com competente per territorio munito di delega a svolgere la funzione conciliativa, ovvero dinanzi agli organi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all’art. 13”.

7.2. Per altro verso, la ricostruzione degli effetti del rilievo del mancato esperimento del tentativo di conciliazione e, quindi, della improcedibilità nel senso di determinare la nullità dell’attività processuale già svolta sia in primo grado sia in appello (ed in questa sede con necessità di rinnovare l’attività anche istruttoria svolta in primo grado, sì da ripetere il giudizio), si giustifica come applicazione dei principi sulle nullità.

E, quindi:

a) del principio per cui la nullità, in questo caso derivante dall’omesso esperimento del tentativo di conciliazione prima della proposizione della domanda, determina la nullità dell’intera attività successiva, che necessariamente ne dipende (art. 159 c.p.c., comma 1);

b) e del principio per cui il giudice, ai sensi dell’art. 162 c.p.c., e – quando il rilievo avvenga in appello – per quanto emerge dagli artt. 353 e 354 c.p.c. (secondo i quali sono eccezionali le ipotesi di rimessione al primo giudice e, dunque, la nullità dev’essere rimediata ai sensi del citato art. 162 c.p.c. dallo stesso giudice d’appello), quando rileva la nullità di un atto e la pronuncia anche riguardo a quelli cui la nullità si estende in forza del principio di comunicazione agli atti dipendenti, deve poi provvedere a rinnovare gli atti nulli: principio del quale nel giudizio di appello è puntuale applicazione proprio la regola della normale non regressione del giudizio al primo grado.

E’ da rilevare che, quando viene rilevata la nullità del processo per mancanza del tentativo di conciliazione, resta ferma la facoltà delle parti – una volta inutilmente esperito detto tentativo – di concordare la salvezza di parte o tutta l’attività processuale esperita e, quindi, di rinunciare alla rinnovazione.

Il principio di diritto che si deve affermare nell’interesse della legge è il seguente: “Nel regime introdotto dalla Delib. 182/02/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il tentativo di conciliazione obbligatoria previsto dall’art. 3 dell’annesso Allegato A (recante il Regolamento di procedura relativo alle controversie fra gli organismi di telecomunicazioni ed utenti) si doveva intendere prescritto a pena di improcedibilità, con la conseguenza che, ove l’azione dell’utente fosse stata iniziata senza darvi corso, il giudice di primo grado o quello d’appello che rilevavano il mancato esperimento del tentativo di conciliazione non dovevano dichiarare improponibile l’azione, bensì dovevano dichiararne l’improcedibilità in attesa dell’esperimento del tentativo e, quindi, fino alla sua definizione senza conciliazione o comunque al decorso del termine di trenta giorni senza che fosse esaurito. In questi casi restava salva l’originaria introduzione dell’azione agli effetti sostanziali e processuali ed il processo doveva riprendere (anche in appello) con la rinnovazione del giudizio e, quindi, dell’attività processuale espletata, salvo per quanto le parti avessero consentito di non rinnovare”.

E’ appena il caso di rilevare che i principi sopra stabiliti a proposito delle conseguenze del rilievo della improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di conciliazione sono validi anche con riferimento alla disciplina introdotta dalla Delib. 173/07/CONS..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo ed il secondo motivo di ricorso. Accoglie il terzo per quanto di ragione. Dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Messina, in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA