Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14103 del 24/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/05/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 24/05/2021), n.14103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Rober – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14193/2014 R.G. proposto da:

D.P., rappresentato e difeso giusta delega in atti

dall’avv. Francesco Mancini e con domicilio eletto in Roma presso

l’avv. Vincenzo Ioffredi alla via della Giuliana n. 18;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise

n. 31/4/14 depositata il 30/01/2014 non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerate

dell’11/02/2021 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la CTR molisana rigettava l’appello del contribuente e confermando la sentenza di primo grado dichiarava la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato per IVA, IRPEF ed IRAP 2006;

– tale atto rideterminava il reddito e il volume d’affari ai fini dei ridetti tributi a seguito di verifica fiscale in loco condotta dall’Agenzia delle Entrate, ufficio di (OMISSIS);

ricorre a questa Corte il sig. D. con atto affidato a tre motivi; resiste con controricorso l’Amministrazione Finanziaria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia il vizio di motivazione della pronuncia gravata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere la CTR suffragato le apodittiche asserzioni espresse in sentenza relativamente alla illegittimità delle deduzioni e richieste del contribuente;

– il motivo è infondato;

– invero, il giudice dell’appello ha ritenuto che l’Erario abbia considerato, ai fini della rettifica, “tutti gli elementi fondamentali statuiti ex lege a tal fine nonchè correttamente valutato ed applicato i parametri di calcolo quali la percentuale si sfrido delle materie prime…”; inoltre, si è preso atto in sentenza di come “il contribuente in sede di verifica fiscale non contestava i criteri utilizzati dall’Ufficio per il calcolo matematico attinente la determinazione della quantità di cibo prodotta ed alienata a terzi”; e ancora, la CTR ha valutato anche che il contribuente esercitava “di fatto anche attività commerciale di produzione e vendita al pubblico di pizza al taglio, bar, gelateria e rosticceria” e che per tale ragione si avvaleva di dipendenti-collaboratori (una cameriera, un aiuto pizzaiolo e un barista);

– tali considerazioni risultano in concreto costituire motivazione che si colloca al di sopra del c.d. “minimo costituzionale” richiesto ai fini della resistenza della sentenza impugnata al motivo di ricorso; e ciò anche in considerazione del fatto che secondo questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, che qui trova applicazione in quanto la sentenza gravata è stata depositata in data successiva all’11 settembre 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione;

– il secondo motivo di ricorso si incentra sulla omessa pronuncia circa un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere il secondo giudice pretermesso l’esame di un punto decisivo per la soluzione della controversia, non avendo minimamente affrontato il focus della vicenda dedotta in giudizio che riposava sul valore probatorio dei verbali giornalieri di verifica;

– il motivo in parola è inammissibile;

– come si evince dalla lettura dell’intera sentenza impugnata, la CTR ha fondato il proprio convincimento non solamente sul contenuto di tali atti, riconoscendone la valenza confessoria riguardo alla sottrazione di materia imponibile contestata: essa si è in realtà basata sugli altri elementi indicati ut supra, e nel contesto complessivo della valutazione dell’intero materiale probatorio ha attribuito anche rilievo, tra l’altro, ai criteri utilizzati dall’Ufficio per il calcolo matematico attinente la determinazione della quantità di cibo prodotta ed alienata a terzi;

– ne deriva che la prova della pretesa e del suo ammontare non trovano fondamento nella natura confessoria che la CTR (invero con espressione equivoca e fuorviante) parrebbe loro attribuire, ma nel complessivo materiale probatorio acquisito nel corso della verifica, del quale anche le risposte fornite dal contribuente alle domande dei verificatori in ordine ai calcoli di cui si è detto sono parte;

– il terzo motivo censura la pronuncia gravata per violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 6, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR preso in considerazione e valorizzato dati e notizie attinti durante la fase della verifica fiscale, senza che i verbalizzanti abbiano riportato il contenuto delle richieste formulate al contribuente e le risposte dallo stesso fornite; inoltre la sentenza gravata avrebbe, secondo il ricorrente, riconosciuto la legittimità dell’accertamento che invece, in quanto induttivo, dovevasi dichiarare illegittimo non sussistendone i requisiti ex lege previsti per la sua applicazione;

– il motivo va rigettato;

– in primo luogo, esso risulta infondato alla luce di quanto illustrato in sede di decisione del secondo motivo, con riguardo al primo profilo del mezzo qui in esame; nondimeno il motivo appare anche del tutto contraddittorio, alla luce della sua concreta formulazione, con la tesi difensiva posta a base dell’intero ricorso per cassazione;

– difatti, il contribuente da un lato contesta ripetutamente in ricorso l’utilizzo contra se di quanto dichiarato in sede di verbali giornalieri di verifica; dall’altro però, specularmente, pretende di utilizzarne il contenuto per sostenere la fondatezza della propria tesi;

– in ogni caso il motivo risulta anche proporre in concreto un’eccezione nuova, quella relativa alla illegittimità della tipologia di accertamento utilizzato dall’Ufficio, che non risulta formulata tempestivamente di fronte alla CTP (e parte ricorrente non trascrive nè produce in questa sede di Legittimità il ricorso in primo grado che dovrebbe contenerne la formulazione tempestiva, limitandosi a pag. 34 del ricorso a richiamarne la proposizione solo in grado di appello e non risultandone, dalla sentenza della CTR, la proposizione nel grado precedente del merito); pertanto esso va sotto questo profilo comunque rigettato in quanto inammissibile;

– conclusivamente, il ricorso è respinto;

– la soccombenza regola le spese;

– sussistono i presupposti processuali per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato per gli atti giudiziari.

PQM

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 4.100,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021

 

 

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