Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14103 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 11/06/2010), n.14103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso principale rgn 5912/2008, proposto da:

Agenzia del territorio, di seguito Agenzia, in persona del Direttore

generale in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma Via

dei Portoghesi 12;

– ricorrente principale –

contro

l’ENEL Produzione spa, di seguito “Società”, in persona del legale

rappresentante in carica, signor S.M., rappresentata e

difesa dall’avv. SALVINI Livia, presso la quale è elettivamente

domiciliata in Roma, Viale Mazzini 11;

– intimata e controricorrente –

e sul ricorso incidentale rgn 9275/2008, proposto da:

Società, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;

– ricorrente incidentale –

contro

l’Agenzia, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Milano, Sezione staccata di Brescia, 23 gennaio 2007, n. 13/64/07,

depositata il 13 febbraio 2007;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica del 16

marzo 2010 dal Cons. Dott. Achille Meloncelli;

udita l’avv. Anna Lidia Caputi Iambrenghi per l’Agenzia;

udita l’avv. Livia Salvini per la Società;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e per il rigetto di quello incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti introduttivo del giudizio di legittimità.

1.1. Il 21-22 febbraio 2008 è notificato alla Società un ricorso dell’Agenzia per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l’appello dell’Ufficio di Brescia dell’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Brescia 30 ottobre 2002, n. 151/05/2002, che aveva accolto i ricorsi, previamente riuniti, dell’Enel Spa e dell’Enel Produzione spa contro gli avvisi di classamento n. (OMISSIS).

1.2. Il 2-4 aprile 208 è notificato all’Agenzia un documento incorporante il controricorso al ricorso principale e un ricorso incidentale condizionato della Società.

2. I fatti di causa.

I fatti di causa sono i seguenti:

a) nel 1997 e nel 1998 l’Enel spa propone all’Ufficio del territorio di Brescia, con la procedura DOCFA (Documenti Catasto Fabbricati) le seguenti rendite: 1) L. 28.840.000 per la centrale di (OMISSIS) insistente sul territorio del Comune di (OMISSIS); 2) L. 22.880.000 per la centrale di (OMISSIS) insistente sul territorio del Comune di (OMISSIS); 3) L. 337.800.000 per la centrale di (OMISSIS) insistente sul territorio del Comune di (OMISSIS); 4) L. 716.000.000 per la centrale di (OMISSIS), in relazione all’impianto di produzione denominato Lago (OMISSIS);

b) il 24 dicembre 2001 l’Ufficio del territorio di Brescia notifica alla Società la rettifica delle rendite proposte: 1) in L. 494.000.000 per la centrale di (OMISSIS) insistente sul territorio del Comune di (OMISSIS) (rettifica n. (OMISSIS)); 2) in L. 416.260.000 per la centrale di (OMISSIS) insistente sul territorio del Comune di (OMISSIS) (rettifica n. (OMISSIS)); 3) in L. 2.750.300.000 per la centrale di (OMISSIS) insistente sul territorio del Comune di (OMISSIS) (rettifica n. (OMISSIS)); 4) in L. 8.546.480.000 per la centrale di (OMISSIS), relativamente all’impianto di produzione denominato Lago (OMISSIS) (rettifica n. (OMISSIS));

e) i quattro avvisi di rettifica sono impugnati con distinti ricorsi dalla Società dinanzi alla CTP di Brescia, che, previamente riunitili, li accoglie;

d) l’appello dell’Ufficio è, poi,respinto dalla CTR con la sentenza ora impugnata per cassazione.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è, limitatamente ai capi impugnati in sede di legittimità, così motivata: a) “per quanto riguarda … la previsione di una natura perentoria del termine di cui al D.M. n. 701 del 1994, art. 1, comma 3, con conseguente decadenza dell’Amministrazione finanziaria dall’esercizio del potere di rettifica …, oltre a non essere contenuta nella norma regolamentare, non può ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con la quale è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione e all’aggiornamento delle rendite catastali. La procedura introdotta dal regolamento ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto e il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 56, la funzione di rendita proposta, fino a quando l’ufficio non provvede alla determinazione della rendita definitiva. Il termine massimo di dodici mesi posto dalla norma regolamentare per tale determinazione ha, pertanto, natura meramente ordinatoria, non potendosi ammettere un regime decadenziale dell’esercizio di un potere amministrativo del tutto privo di base legislativa”; b) “la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, prevede espressamente che negli avvisi di accertamento la motivazione della pretesa tributaria deve essere chiara e completa, sì da mettere in grado il contribuente di difendersi. Infatti, alla luce dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell’Amministrazione finanziaria, questa rimane … sempre vincolata all’osservanza delle regole, delle procedure e dei termini stabiliti dalla legge, anche indipendentemente dagli effetti di decadenza che possono essere collegati alla inosservanza dei termini medesimi (Corte costituzionale … n. 415 del 2001). La Suprema Corte di cassazione, con sentenza n. 11450 del 30.5.2005, ha affermato che …

spetta all’ufficio tributario fornire in giudizio la prova della fondatezza della pretesa fiscale e, quindi, in tema di classamento e attribuzione di rendita, della congruità della rendita in concreto assegnata all’immobile, non al contribuente di dimostrarne l’incongruità. Non vi è dubbio alcuno che nella fattispecie, come fatto osservare dai primi giudici, l’esame degli atti oggetto dei ricorsi, … pur proponendo una motivazione meramente apparente …

di fatto non pone nè la ricorrente nè la stessa commissione giudicante nelle condizioni di capire perchè il valore attribuito sia quello e non un altro…”.

4. Il ricorso principale per cassazione dell’Agenzia è sostenuto con due motivi d’impugnazione e, dichiarato il valore della causa in Euro 6.304.410,03, si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione.

5. Il controricorso e il ricorso incidentale, sostenuto con sei motivi d’impugnazione, della Società si concludono con la richiesta di rigetto del ricorso principale, di accoglimento di quello incidentale e dell’adozione di ogni statuizione consequenziale, anche in ordine alle spese di giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Riunione dei ricorsi.

I ricorsi, principale ed incidentale, devono essere previamente riuniti ex art 335 c.p.c..

1. Il ricorso principale dell’Agenzia.

7. Il primo motivo d’impugnazione.

7.1.1. Con il primo motivo d’impugnazione si denunciano la violazione e la falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, e dei principi sulla motivazione degli atti tributari.

7.1.2. L’Agenzia sostiene, al riguardo, che la CTR confonderebbe “il profilo della legittimità dell’atto catastale con quello della prova della pretesa fiscale”, perchè in materia fiscale sarebbe pacificamente acquisito che l’avviso di accertamento sarebbe sufficientemente motivato anche mediante la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe acciaiati dall’Ufficio tecnico erariale, trattandosi di dati sufficienti a porre il contribuente nella condizione di difendersi. In altri termini, “la indicazione dei criteri e/o degli elementi tecnici catastali (che nel caso degli immobili a destinazione speciale sono la cat. (OMISSIS), nonchè il capitale fondiario ed il saggio di interesse) è sufficiente a porre il contribuente in condizione di esercitare il suo diritto di difesa e, simmetricamente, preclude al giudice tributario di dichiarare la nullità dell’avviso di accertamento di rendita catastale. Attiene poi al contraddittorio processuale verificare la congruità del valore accertato sulla base dell’assolvimento dell’onere della prova ex artt. 2697 c.c., e seguenti, equamente ripartito tra le parti contrapposte (ufficio e contribuente) poste su di un piano di parità secondo il rispettivo interesse”.

Nel caso di specie i dati tecnici sarebbero stati puntualmente riportati negli atti catastali impugnati e l’Ufficio avrebbe esplicitato “sin dal primo atto difensivo contenente la relazione tecnica, che i valori attribuiti discendevano da un … accertamento basato sulla stima di tutte le strutture e dei relativi impianti fissi … come evidenziato nella documentazione allegata …”.

L’Agenzia riproduce, poi, quella parte della sentenza d’appello in cui si afferma che l’Ufficio precisava, di fronte alla CTP, che “nella determinazione della rendita degli opifici devono essere considerati come parti integranti degli stessi gli impianti incorporati, tipo le turbine, le condotte forzate, i bacini, etc. ed infine di aver applicato un … saggio di fruttuosità del 2% sul valore totale del complesso produttivo determinato … a seguito di valorizzazione di tutti gli elementi descritti”. Se ne dedurrebbe che l’Ufficio avrebbe provato la fondatezza della pretesa fiscale, “precisando in dettaglio i valori delle singole strutture, degli impianti fissi, delle turbine …, costituenti il complesso immobiliare delle centrali elettriche, rientranti, come tali, nel calcolo delle rendite catastali, unitamente al saggio indicato nella misura del 2%”.

7.1.3. A conclusione della motivazione addotta a sostegno del primo motivo d’impugnazione, si formula il seguente quesito di diritto:

“Dica la Corte se, in relazione agli immobili a destinazione speciale censiti in categoria (OMISSIS) (in particolare centrali elettriche) l’atto di attribuzione di rendita catastale sia sufficientemente motivato con l’indicazione dei dati tecnici, attenendo al contraddittorio processuale e all’assolvimento dell’onere probatorio la indicazione dei valori e delle componenti singolarmente considerate, rientranti nella valutazione finale. Sicchè è fornito di confusione tra il profilo di legittimità dell’atto catastale ed i principi processualistici di ripartizione dell’onere probatorio, la sentenza che ritenga carente di motivazione l’atto catastale in quanto l’Ufficio non avrebbe fornito la prova della fondatezza della pretesa fiscale”.

8. Il secondo motivo d’impugnazione.

8.1.1. Con il secondo motivo d’impugnazione, proposto in via subordinata, si denunciano la violazione e la falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, e dei principi sulla motivazione degli atti catastali.

8.1.2. L’Agenzia, dopo aver richiamato varie disposizioni normative contenute nella L. 27 luglio 2000, n. 212, afferma che sarebbe pacifico che, nel caso di specie, gli immobili rientrerebbero nella Cat. (OMISSIS), in quanto opifici (centrali elettriche), e che la rendita catastale attribuita costituirebbe il risultato di un procedimento tecnico estimativo speculare ad una proposta in tal senso formulata dalla Società secondo le procedure di denuncia DOCFA. 8.1.3. Il conclusivo quesito di diritto è così formulato: “Dica codesta ecc.ma Corte se in applicazione delle norme e dei principi in materia di motivazione degli atti impositivi – in un giudizio avente ad oggetto un immobile a destinazione speciale, accettabile mediante stima diretta – l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento e di attribuzione di rendita possa, e debba, intendersi assolto anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’Ufficio Provinciale dell’Agenzia … e della classe con- seguentemente attribuita all’immobile, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione e di esercitare il proprio diritto di difesa”.

9. Il due motivi d’impugnazione s’indirizzano contro quella parte della sentenza d’appello che s’è qui testualmente riprodotta nel 3.b) e sono, quindi, così strettamente connessi dal punto di vista oggettivo, che li si debbono esaminare congiuntamente.

I motivi sono fondati. Al riguardo, si deve tener presente che, se è vero che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’avviso di classamento con il quale l’ufficio tecnico erariale attribuisce la rendita ad un immobile è incontestabilmente un provvedimento di natura valutativa, integrante un atto di accertamento il quale, come tale, deve essere motivato (Corte di cassazione 5 maggio 2000, n. 5717), è anche vero che, sempre secondo questa Corte, l’obbligo di motivazione degli atti tributari si atteggia diversamente a seconda della natura e della funzione che gli stessi hanno in base alla specifica disciplina loro propria (Corte di cassazione 16 dicembre 2005, n. 27758). In particolare, la Corte ha avuto modo di affermare che l’obbligo della motivazione dell’avviso di classamento deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’ufficio tecnico erariale (ora dall’Agenzia del Territorio) e della classe conse- guentemente attribuita all’immobile, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, sì da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie (Corte di Cassazione: 8 luglio 2004, n. 12608; 9 novembre 2004, n. 21300; 11 gennaio 2006, n. 333).

Tanto premesso in linea generale, nello specifico deve considerarsi che, essendo intervenuto a seguito di procedura c.d. DOCFA, l’atto di cui si discute si inserisce in una più ampia articolazione procedimentale partecipata nelle sue varie fasi dallo stesso contribuente. In proposito, secondo la citata giurisprudenza di legittimità, con riguardo alle ipotesi in cui – come nella specie – l’attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito in L. 24 marzo 1993, n. 75, e del D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (c.d. procedura DOCFA), ed in base ad una stima diretta eseguita dall’Ufficio, tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell’avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l’adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell’attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile dal contribuente, in quanto posto in essere nell’ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all’avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione dell’atto medesimo (Corte di cassazione 21 luglio 2006, n. 16824).

Poichè la CTR si è discostata, nella sua decisione, dagli orientamenti consolidati nella giurisprudenza di legittimità che si sono poc’anzi ricordati, i motivi d’impugnazione meritano d’essere accolti.

2^. Il ricorso incidentale della Società.

9. Il primo motivo d’impugnazione 9.1.1. Con il primo motivo d’impugnazione si denunciano, con riferimento alla decadenza dell’Ufficio dal potere di rettificare le rendite catastali, la violazione e la falsa applicazione del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, comma 3, della L. 7 agosto 990, n. 241, art. 2, comma 3 e del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, comma 1 quinquies e comma 1 septies, conv. in L. 24 marzo 1993, n. 75.

9.1.2. La Società sostiene che tra la data di presentazione della proposta DOCFA e la notificazione degli avvisi di rettifica e di attribuzione della diversa rendita sarebbero trascorsi più di due anni e che, data la perentorietà del termine previsto dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, comma 3, l’Ufficio sarebbe incorso in decadenza.

9.1.3. Il motivo è integrato dal conclusivo quesito di diritto, con il quale, si chiede “se il D.M. n. 701 del 1994, art. 1, comma 3, della L. n. 241 del 1990, art. 2, comma 3 e del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 1 quinquies e comma 1 septies, convertito dalla L. n. 75 del 1993, devono essere interpretati nel senso che il termine biennale previsto dal predetto D.M. n. 701 del 1994, art. 1, comma 3, per la rettifica della rendita catastale proposta mediante procedura DOCFA abbia natura perentoria e che pertanto l’attribuzione da parte dell’Ufficio del Territorio della rendita catastale definitiva, successivamente allo spirare del richiamato termine, non essendo conforme al modello legale, comporti la radicale nullità dell’atto impugnato”.

9.2. Il motivo è infondato.

Il motivo è infondato, perchè, secondo l’orientamento già adottato da questa Sezione, al quale il Collegio ritiene, anche in mancanza di nuovi argomenti contrari, di dover aderire, “in tema di catasto dei fabbricati, con il D.M. 19 aprile 1994, n. 701, regolamento emanato ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3, è stata introdotta una procedura – c.d. DOCFA – per l’accertamento delle unità immobiliari, che consente al dichiarante, titolare di diritti reali sui beni, di proporre la rendita degli immobili stessi; la procedura ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 56, la funzione di rendita proposta, fino a quando l’ufficio finanziario non provveda alla determinazione della rendita definitiva, sicchè il termine massimo (entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni) di un anno assegnato all’ufficio dall’art. 1, comma 3, del D.M., per la determinazione della rendita catastale definitiva non ha natura perentoria, con conseguente decadenza dell’amministrazione dall’esercizio del potere di rettifica – costituente una modalità di esercizio dei poteri per la formazione ed aggiornamento del catasto -, ma meramente ordinatoria. La natura perentoria del termine, infatti, oltre a non essere attribuita dalla norma regolamentare, neppure può ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con la quale è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all’aggiornamento delle rendite catastali. Pertanto, ove l’amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai sensi del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 56 a valere come rendita proposta fino a che l’ufficio non provvederà alla determinazione della rendita definitiva” (Corte di Cassazione 21 luglio 2006, n. 16824, di recente confermata dalla sentenza 10 aprile 2009, n. 8764).

10. Gli altri motivi d’impugnazione.

Gli altri motivi d’impugnazione, con i quali si ripropongono motivi di ricorso rimasti assorbiti in seconde cure, sono inammissibili per mancanza d’interesse, perchè essi possono essere sottoposti all’esame del giudice di rinvio (Corte di cassazione 26 gennaio 2006, n. 1691).

11. Conclusioni.

Le precedenti considerazioni comportano l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale, la cassazione della sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e il rinvio della causa ad altra Sezione della CTR della Lombardia, anche per le spese processuali relative al giudizio di cassazione.

PQM

la Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa ad altra Sezione della CTR della Lombardia, anche per le spese processuali relative al giudizio di cassazione, il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

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