Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14103 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. I, 07/07/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 07/07/2020), n.14103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5304/2019 proposto da:

K.S., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso

la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso

dall’avvocato Anna Moretti, per procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato ex lege presso l’Avvocatura dello Stato in Roma, Via dei

Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso il decreto n. 350/2019 del Tribunale di Milano, Sezione

specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale

e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea del

09/01/2019;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia,

nella Camera di consiglio del 03/03/2020.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione de cittadini dell’Unione Europea, con il decreto in epigrafe indicato ha rigettato il ricorso proposto ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, da K.S. avverso il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale ne aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria.

2. K.S. ricorre per la cassazione dell’indicato decreto con tre motivi.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, nato a (OMISSIS), di religione musulmana ed etnia “(OMISSIS)”, nel racconto reso alla competente Commissione territoriale aveva dichiarato di aver lasciato il proprio Paese, trasferendosi dapprima in Burkina Faso, quindi in Libia dove era stato rinchiuso in prigione per sei-sette mesi e da dove era partito alla volta dell’Italia, dopo aver subito, una notte durante la quale rimaneva ucciso il padre, sostenitore del Presidente G., un attacco dai ribelli del Presidente O., che era prevalso sul primo.

Il tribunale aveva ritenuto lacunoso e contraddittorio, e quindi non credibile, il racconto del ricorrente che aveva riferito di un proprio timore di far rientro in patria per il pericolo di vendetta che egli avrebbe corso per le colpe del padre, sostenitore del Presidente G..

I giudici di merito avevano apprezzato non verosimile quanto narrato dal richiedente sulla militanza politica del genitore e contraddittorio l’esposto timore di persecuzione da parte delle vittime della sparatoria nel corso della quale era rimasto ucciso il padre, risultando quest’ultimo vittima della fazione che sosteneva il Presidente O. e non autore di violenza verso gli altri abitanti del villaggio.

In ogni caso il tribunale aveva escluso un pericolo di persecuzione politica ai danni del ricorrente per non avere egli mai condiviso la fede del padre e perchè la forza politica vittoriosa a seguito del conflitto interno Era stata quella di O. che aveva, con il suo attacco, portato alle morti per le quali il ricorrente temeva ritorsioni; era stata esclusa altresì l’esistenza di un conflitto armato generalizzato e gli estremi per il riconoscimento della protezione umanitaria in difetto nel Paese di origine di un contesto idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali inviolabili e in mancanza di integrazione in Italia.

2. In ricorso vengono articolati tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si fa valere la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e), art. 3, commi 3 e 5, artt. 5, 6, art. 8, comma 1, lett. d), art. 8, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riguardo alla Costa d’Avorio ed ai presupposti di riconoscimento dello status di rifugiato.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e art. 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, con riguardo ai presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dell’art. 6 Patto internazionale dei diritti economici e sociali e culturali adottato dall’Assemblea Generale dell’ONU il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo in Italia con L. 25 ottobre 1977, n. 881, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, con riguardo alla sussistenza di situazioni cdd. “vulnerabili” ed omesso esame della circostanza dell’esercizio del tirocinio extracurricolare. Il tribunale avrebbe disatteso il principio dell’unicità della domanda per il quale gli stessi elementi valutati per escludere la protezione internazionale sarebbero stati invece rilevanti per il riconoscimento in via residuale della protezione umanitaria.

3. Il primo ed il secondo motivo di ricorso si prestano a congiunta trattazione costituendo presupposto valutativo di entrambi la credibilità del racconto reso dal richiedente.

3.1. Il tribunale ha scrutinato l’indicato estremo per apprezzamenti condotti sulla contraddittorietà e lacunosità delle dichiarazioni rese dal richiedente protezione circa il ruolo politico paterno ed il conseguente prospettato suo timore di persecuzioni in caso di rientro in patria o sulla sussistenza di un “danno grave”, integrativo della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

In tema di riconoscimento della protezione internazionale, l’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, astiene al giudizio di fatto, censurabile in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass. 05/02/2019 n. 3340; vd. Cass. 30/10/2018 n. 27503).

Si tratta di vizio neppure dedotto in ricorso.

Ferma la sua limitata sindacabilità in sede di legittimità, la non credibilità del racconto del richiedente protezione osta, secondo consolidato principio di questa Corte di Cassazione, al compimento di approfondimenti istruttori officiosi, cui il giudice di merito sarebbe tenuto in forza del dovere di cooperazione istruttoria, con il solo iimite che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 27/06/2018 n. 16925; Cass. 19/12/2019 n. 33858).

3.2. La contestazione portata in ricorso all’impugnato decreto là dove il tribunale non ha riconosciuto l’esistenza in Costa d’Avorio di una violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)), è infondata.

Il Tribunale di Milano nell’esercizio dei necessari poteri istruttori, in ossequio al principio di cooperazione ufficiosa D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3, ha accertato la situazione reale del paese di provenienza ed esaminato la domanda alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente.

Il tribunale ha infatti richiamato fonti aggiornate (Human Rights Report e Human Right Watch 2017 e 2018) per poi escludere la sussistenza della dedotta situazione, correttamente qualificata la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), e quindi nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria e che il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia. (tra le altre, in termini: Cass. 08/07/2019 n. 18306).

Il motivo è finanche inammissibile là dove a fronte della richiamata nozione del presupposto applicativo della protezione sussidiaria (art. 14, lett. c) cit.) invoca, invece, a sua integrazione, l’esistenza di un rischio individualizzato alla vita del ricorrente (par. 12 p. 19 del ricorso) così mancando di articolare una concludente e mirata critica nell’obiettiva valenza del presupposto della misura.

3.3. In ordine alla protezione umanitaria la censura sulla obbligatoria valutazione dei medesimi fatti posti a fondamento della protezione internazionale sub specie dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria che sarebbe mancata nell’accertamento del tribunale non coglie le ragioni della motivazione.

Il Tribunale di Milano ha escluso la credibilità del racconto e con essa la sussistenza dei fatti narrati e quindi, ed ancora, una situazione di vulnerabilità.

Il riconoscimento del diritto ai permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve essere frutto di valutazione autonoma in relazione ad una condizione di vulnerabilità in capo al richiedente, assumendo al riguardo rilievo, in assenza di prove del racconto dell’interessato e in difetto di sollecitazioni ad acquisizioni documentali, quantomeno la credibilità soggettiva del medesimo (Cass. 24/04/2019 n. 11267).

3.3.1. Nel resto, il tribunale ha comunque ritenuto l’insussistenza del radicamento in Italia del ricorrente e nel motivo si fa valere l’esistenza di un progetto di formazione (p. 22) e la disponibilità dell’azienda presso cui il richiedente svolge attività lavorativa a concludere un contratto a tempo indeterminato giusta lettera di intenti che viene allegata al ricorso (p. 23 ricorso: “sottoscritta dal titolare e prodotta in questa sede” (doc. 16).

Si tratta di deduzione fattuale nuova e come tale inammissibile (Cass. 13/12/2019 n. 32804).

4. Il ricorso è pertanto ed in via conclusiva inammissibile.

Nulla sulle spese, essendo l’Amministrazione rimasta intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto (secondo la formula da ultimo indicata in Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA