Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14103 del 07/06/2017

Cassazione civile, sez. trib., 07/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.07/06/2017),  n. 14103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3864/2011 proposto da:

COMUNE DI MARCIANISE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.

FERRARI 12, presso lo studio dell’avvocato STEFANO SMEDILE,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO DE FALCO;

– ricorrente –

contro

L.G.P., L.G., L.M.G.,

L.E., L.M.P., L.R.,

L.M.D., LE.EL., LE.MA.GR., L.L.,

L.M.C., elettivamente domiciliati in ROMA VIA

PREMUDA 1/A, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DIDDORO,

rappresentati e difesi dagli avvocati VINCENZO POLISI e ALDO POLISI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 225/2010 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 12/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/05/2017 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che:

Con sentenza n. 225/28/10, depositata il 12.7.2010, la Commissione Tributaria Regionale della Campania respingeva l’appello proposto dal Comune di Marcianise avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta n. 658/05/2008, che aveva dichiarato la decadenza quinquennale relativamente alla notifica dell’avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2002 emesso nei confronti degli eredi di C.L.. Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale che l’omessa presentazione della denuncia di variazione nel 2003 non comportava l’allungamento del termine quinquennale per la notifica, per cui l’accertamento relativo all’anno 2002, notificato il 19.4.2008 era tardivo.

Il Comune di Marcianise impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:

a) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2, 9 e 10; L. n. 9 del 1963, art. 11, D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 2, L. n. 296 del 2006, artt. 161 e 171, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al mero riconoscimento, ai fini dei benefici ICI, della qualifica di coltivatore diretto con conduzione del fondo, sulla base della mera presentazione del certificato d’iscrizione alla camera di commercio in qualità di imprenditore agricolo;

b) vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, avendo la CTR rilevato l’efficacia della dichiarazione del contribuente dal 1993, senza considerare che si riferiva soltanto alla tipologia edilizia dei terreni e non certo alla qualifica di coltivatore diretto;

c) vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, avendo i giudici di appello ritenuto sufficiente la produzione del certificato della camera di commercio, non essendosi pronuncia Siffeccezione formulata in sede di appello da parte del Comune in merito al difetto dei benefici connessi alla qualifica di coltivatore diretto;

d) violazione e falsa applicazione del D.Lg. n. 504 del 1992, artt. 2, 9 e 10; L. n. 296 del 2006, artt. 161 e 171 e vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento al mero riconoscimento, ai fini dei benefici ICI, della qualifica di coltivatore diretto con conduzione del fondo,essendovi negli avvisi di accertamento impugnati anche le particelle (OMISSIS), mai dichiarate dalla contribuente;

e) vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento alla omessa pronuncia sulla tempestività dell’accertamento in relazione all’avviso notificato in data 17.12.2007, successivamente rettificato in data 19.4.2008.

I contribuenti si sono costituiti con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

1. Va, preliminarmente rilevata la mancanza di autosufficienza, con riferimento a tutti i motivi, non avendo il ricorrente riprodotto o allegato la originaria dichiarazione del contribuente del 1993 (secondo motivo al fine di valutare la mancata indicazione della qualifica di coltivatore diretto, e quarto motivo da cui poter rilevare le particelle asseritamente non dichiarate) e non avendo, inoltre, specificato in quale atto del giudizio di primo grado aveva contestato la qualifica di coltivatore diretto attribuita al ricorrente, l’omessa o erronea valutazione della CTP e la trascrizione del motivo di appello al riguardo consentendo, così, alla Corte di valutare la novità o meno della questione e della eventuale eccezione sollevata in grado di appello (motivi primo e terzo).

2. In relazione all’ultimo motivo non risulta prodotto l’accertamento notificato in data 17.12.2007 al fine di poter valutare se il successivo atto impositivo, notificato in data 19.4.2008, sia integrativo o sostitutivo del primo, non avendo neanche il ricorrente indicato in quale atto del giudizio di primo grado aveva sollevato tale eccezione al fine di valutare l’eventuale novità della questione.

3. Peraltro, con riferimento alla prospettazione dei fatti da parte della CTR, non si ravvisano vizi della sentenza impugnata avendo i primi giudici correttamente determinato il termine iniziale per la dichiarazione da parte del contribuente degli immobili posseduti, da cui computare il termine di decadenza del Comune per la notifica dell’avviso di accertamento ICI.

La L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, prevede che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.

Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato con la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 172, con decorrenza 1.7.2007, il previgente D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, comma 1, che prevedeva il termine triennale di decadenza.

La L. n. 296 del 2006, medesimo art. 1, comma 171, prevede, inoltre, che le nuove disposizioni, tra cui la nuova procedura di accertamento e i relativi termini si applicano anche ai rapporti di imposta precedenti al 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria.

In tema di Ici il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, recita “i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall’imposta di cui all’art. 7, su apposito modulo entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio”, cioè l’anno successivo a quello oggetto di imposizione.

Nel caso di specie non è controverso che l’occupazione fosse iniziata fin dal 1993 e quindi il termine per potere avanzare la pretesa impositiva da parte dell’Ente, relativamente alla tassa per il 2002, era il 31.12.2007 e deve, quindi considerarsi tardivo, per intervenuta decadenza, l’accertamento notificato il 19.4.2008

Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna del Comune ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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