Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14102 del 11/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 11/07/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 11/07/2016), n.14102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3264/2014 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO, C.F. (OMISSIS) in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

UNITA’ 13, presso lo studio dell’avvocato LUISA RANUCCI,

rappresentata e difesa dall’avvocato CRISTINA GIGANTE, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato

ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI

PACCIONE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

REGIONE PUGLIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 325/2013 della CORTE D’APPELLO LECCE – SEZ.

DIST. DI TARANTO, depositata il 19/11/2013 R.G.N. 452/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2016 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito l’Avvocato GIGANTE CRISTINA;

udito l’avvocato PACCIONE LUIGI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per la cessazione materia del

contendere.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1- La Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato la nullità della risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato fra la Azienda Sanitaria Locale di Taranto e C.L. ed ha condannato la A.S.L. alla immediata reintegrazione dell’appellante nel posto di lavoro in precedenza occupato ed a corrispondere alla stessa, a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni maturate dalla risoluzione sino alla effettiva riammissione in servizio.

La Corte ha ritenuto che non potesse spiegare effetti sulla valida instaurazione del rapporto di impiego la dichiarazione di incostituzionalità della L.R. n. 40 del 2007, art. 3, comma 40, sulla cui base era stata indetta la procedura selettiva alla quale la appellante aveva partecipato, poichè al momento della pronuncia la graduatoria era divenuta inoppugnabile.

2 – Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Azienda Sanitaria Locale Taranto sulla base di quattro motivi. C. L. ha resistito con tempestivo controricorso mentre è rimasta intimata la Regione Puglia.

Con istanza del 5 aprile 2016 la ricorrente ha chiesto alla Corte di dichiarare cessata la materia del contendere ed ha depositato verbale di conciliazione sottoscritto il 22 febbraio 2016.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte deve dare atto della intervenuta cessazione della materia del contendere, poichè le parti, con verbale del 22 febbraio 2016, hanno transatto la controversia e la C. ha rinunciato ad avvalersi degli effetti della sentenza qui impugnata “eccezion fatta per la disposta reintegrazione di cui alla pronuncia della Corte di Appello che, per effetto della concordata sospensione, decorre dalla Delib. 12 dicembre 20013, n. 1394”.

Nel verbale di conciliazione le parti hanno anche concordato la compensazione delle spese del giudizio di legittimità e dei precedenti gradi di merito “eccezion fatta per quelle già liquidate in corso di causa”.

Non ricorrono le condizioni richieste per il raddoppio del contributo unificato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, applicabile nelle sole ipotesi di rigetto del ricorso e di improcedibilità o inammissibilità della impugnazione.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2016

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