Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14101 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. III, 27/06/2011, (ud. 11/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13050-2009 proposto da:

B.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DI VILLA CARPEGNA 42, presso lo studio dell’avvocato PETRUCCI

ENRICO, rappresentato e difeso dall’avvocato D’ERME GIOVANNI giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

ASSIMOCO COMPAGNIA ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI MOVIMENTO

COOPERATIVO S.P.A. (OMISSIS), F.P.;

– intimati –

nonchè da:

ASSIMOCO COMPAGNIA ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI MOVIMENTO

COOPERATIVO S.P.A. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL MASCHERINO

72, presso lo studio dell’avvocato ZOPPOLATO MAURIZIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PRETI RICCARDO giusta

delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

B.R. (OMISSIS), F.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2223/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

SEZIONE 4^ CIVILE, emessa il 08/07/2008, depositata il 21/07/2008

R.G.N. 4900/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato PRETI RICCARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.R. conveniva in giudizio dinanzi alla Pretura civile di Milano F.P. e la s.p.a. Amoco Assicurazioni, rispettivamente quale proprietario e guidatore, il primo ed assicuratrice la seconda, di una autovettura, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni alla persona riportate in occasione di un incidente stradale.

Esponeva l’attrice di essere stata investita, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, dall’autovettura del convenuto che procedeva ad alta velocità.

La Assimoco chiedeva il rigetto della domanda per mancanza di prova del dedotto sinistro.

F. non si costituiva ed era dichiarato contumace.

Il Tribunale di Milano respingeva la domanda della B. per mancanza di prova del coinvolgimento del F. nel sinistro in questione.

Proponeva appello la B..

La Assimoco sosteneva l’infondatezza dell’impugnazione.

F. restava contumace.

La Corte d’Appello respingeva l’appello proposto da B.R. e condannava l’appellante a rifondere alla Assimoco le spese del giudizio di secondo grado.

Propone ricorso per cassazione B.R., con un unico motivo.

Resiste con controricorso la Assimoco – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo s.p.a. – che presentava memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso la B. denuncia “insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Sostiene parte ricorrente che la Corte d’Appello ha ritenuto non identificato il veicolo di controparte, senza tenere in alcuna considerazione gli elementi probatori desumibili dall’atteggiamento processuale delle parti ed in specie dalla testimonianza assunta.

Secondo parte ricorrente quest’ultima costituisce piena prova anche per ciò che concerne l’identificazione del veicolo. Secondo B., il giudicante, nel motivare la propria decisione sulla mancata identificazione del mezzo investitore ha attribuito alle affermazioni del teste un significato diverso da quello per cui sono state pronunciate. La Corte d’Appello, prosegue B., ha inoltre omesso ogni motivazione sulla possibilità di ricavare aliunde conferme sull’identificazione del veicolo. La circostanza poi che il F. non si sia presentato a rendere l’interrogatorio formale deferitogli doveva far ritenere come ammessi i fatti contestati e quindi pienamente provata la domanda dell’attuale ricorrente.

Il motivo è infondato.

La ricorrente non ha infatti adeguatamente provato il coinvolgimento dell’autovettura del F. nel sinistro ed il teste, secondo l’impugnata sentenza, ha genericamente parlato di una autovettura Opel senza tuttavia essere in grado di indicarne la targa od un qualsiasi altro elemento identificativo.

Nè decisiva risulta la mancata comparizione del F. per rendere l’interrogatorio formale.

Tale circostanza costituisce infatti un comportamento la cui valutazione, sul piano probatorio, è rimessa all’apprezzamento di fatto del giudice di merito, il quale, fermo l’obbligo di motivazione, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro (Cass., 10 marzo 2006, n. 5240).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 1.600,00 ci cui Euro 1.400,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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