Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14100 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. III, 27/06/2011, (ud. 11/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13045-2009 proposto da:

B.A. (OMISSIS), B.L.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UGO DE

CAROLIS 98, presso lo studio dell’avvocato MASCIONE VINCENZO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TRIOLO GIUSEPPE giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

UGF ASSICURAZIONI S.P.A. (già WINTERTHUR ASSICURAZIONI S.P.A.)

(OMISSIS), D.U. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 55, presso lo studio

dell’avvocato CEFALY FRANCESCO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TRONCHIN CLAUDIO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 92/2009 del TRIBUNALE di BELLUNO, emessa il

10/11/2008, depositata il 18/02/2009 R.G.N. 1753/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato CEFALY FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 5 febbraio 2003, B.A. e L. convenivano in giudizio D.U. e la Winterhur Ass.ni Spa per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS) nel corso del quale l’auto, di proprietà di B.A., a bordo della quale viaggiava come trasportata B.L., veniva investita frontalmente da altra auto, di proprietà del D.. In esito al giudizio, in cui si costituivano entrambi i convenuti, il giudice di pace adito rigettava la domanda attrice ritenendo l’esclusiva responsabilità della conducente del veicolo attoreo a causa della manovra di sorpasso eseguita. Avverso tale decisione proponevano appello gli originari attori ed, in esito al giudizio, il Tribunale di Belluno rigettava il gravame con sentenza depositata in data 18 febbraio 2009. Avverso la detta sentenza i B. hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in 17 motivi. Resistono con controricorso sia il D. sia la UGF Assicurazioni Spa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ed invero, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006, i motivi del ricorso per cassazione, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1), 2), 3) e 4), devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità – giusta la previsione dell’art. 375 c.p.c., n. 5 – dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, che si risolva, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (Sez. Un. n. 23732/07).

Qualora invece il vizio sia denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come insegna questa Corte, la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, oltre a richiedere sia l’indicazione del fatto controverso, riguardo al quale si assuma l’omissione, la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione sia l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

Ciò premesso, deve evidenziarsi che, nel ricorso in esame, i ricorrenti hanno proposto diciassette motivi di impugnazione, ed esattamente il primo, il quarto, il quinto, il sesto, l’ottavo, il nono, il decimo, il tredicesimo, il quattordicesimo, il quindicesimo, il sedicesimo ed il diciassettesimo articolati sotto il profilo della violazione di legge e gli altri articolati, sotto il profilo dell’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione.

Nei casi di violazione di legge, nessuno dei quesiti di diritto risulta formulato in maniera compiuta ed autosufficiente in modo che dalla sua risoluzione scaturisca necessariamente il segno della decisione (cfr Sez. Un. 28054/08) nè tanto meno contiene l’indicazione della questione di diritto controversa e la formulazione del diverso principio di diritto rispetto a quello che è alla base del provvedimento impugnato, di cui si chiede, in relazione al caso concreto, l’applicazione (cfr Sez. Un. n. 23732/07).

Ed invero il primo quesito (con cui i ricorrenti chiedono se il giudicante debba dapprima porsi la questione della, sussistenza del nesso causale tra condotta del conducente e sinistro e solo dopo il problema relativo alla, colpevolezza), l’ottavo (con cui chiedono se il giudicante debba valutare se il conducente abbia fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno), sono nella loro genericità inconferenti rispetto al deciso in quanto la risposta agli stessi pur positiva per il richiedente, è priva di rilevanza nella fattispecie, non conducendo, invero, ad alcuna conseguenza rispetto al caso di specie; il quinto (con cui i ricorrenti chiedono se sussista nesso causale tra il sinistro e la condotta di guida di chi freni in una strada a forte pendenza e ghiacciata), il sesto (con cui si chiedono se sia costituisca caso fortuito la perdita del controllo del veicolo in una strada ghiacciata e in discesa), il nono (con cui chiedono se possa liberarsi dalla presunzione di corresponsabilità il conducente che, dopo essersi posto alla guida su una strada in discesa in forte pendenza e ghiacciata, alleghi di non aver potuto effettuare alcuna manovra di emergenza), il decimo (con cui chiedono se si possa effettuare il sorpasso di un autocarro fermo con le frecce di emergenza su un fondo stradale reso sdrucciolevole dal ghiaccio e dalla neve), il tredicesimo, il quattordicesimo, il quindicesimo, il sedicesimo, il diciassettesimo (con cui chiedono, rispettivamente, se nella situazione di luogo e di tempo precedentemente illustrata il conducente di un veicolo debba conservare il controllo del mezzo, regolarne la velocità, eventualmente fermarsi, osservare la distanza di sicurezza, accostarsi quanto più possibile al margine destro della carreggiata) si risolvono, invece, o in domande assolutamente retoriche o consistono in generici inviti, alla Corte, a pronunciarsi sull’esistenza delle violazioni di legge denunziate nel. motivo e tutti i quesiti, in ogni caso, sono stati dedotti senza la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che sarebbero in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e non consentono di comprendere l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice.

Quanto ai vizi motivazionali, occorre evidenziare come i ricorrenti abbiano esaurito il necessario momento di sintesi nella sola indicazione del fatto controverso senza indicare altresì le ragioni di sussistenza del vizio motivazionale. Ora, posto che la norma di cui all’art. 366 bis citato non può essere interpretata nel senso che il momento di sintesi possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo di ricorso, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione, ne deriva l’inammissibilità anche delle relative doglianze.

Il ricorso in esame, privo dei requisiti richiesti, deve essere pertanto dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. Segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione, in favore delle controricorrenti, delle spese di questo giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.400,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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