Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14100 del 24/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/05/2021, (ud. 08/02/2021, dep. 24/05/2021), n.14100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. MANCINI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11133/14 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 è elettivamente

domiciliata;

– ricorrente –

contro

ANFITEATRO S.R.L., in persona del legale rappresentante,

rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso,

dagli avv.ti Alberto Cristanelli e Sergio Salvitti, con domicilio

eletto presso lo studio legale del secondo in Roma, via Sestio

Calvino, n. 60;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale Sezione di

Trento n. 49/01/13 depositata in data 14 marzo 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8 febbraio

2021 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti della sentenza in epigrafe indicata con cui la Commissione tributaria Centrale – Sezione di Trento, nella controversia concernente l’impugnazione di avvisi di accertamento, relativi agli anni 1976-1977 e 1980, emessi nei confronti della Moar s.p.a. successivamente fusa per incorporazione nella Anfiteatro s.r.l., a far data dal 30 dicembre 2005 – sul rilievo che l’Amministrazione finanziaria era risultata parzialmente soccombente in primo grado e che tale decisione, eccezion fatta per le spese di aumento del capitale sociale e contributi per competenze, non era stata modificata nei successivi gradi di giudizio (essendo stata, in particolare, confermata la illegittimità della determinazione dei ricavi effettuata sulla base di una quota di ricarico che non sia una media ponderata), ha respinto il reclamo proposto dall’Ufficio ritenendo sussistenti i presupposti per la estinzione del giudizio ai sensi dal D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2010, n. 73.

2. La contribuente resiste mediante controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2-bis, lett. a) come interpretato dal D.L. n. 216 del 2011, art. 29, comma 16-decies, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 14 del 2012.

Sostiene che, alla luce della interpretazione autentica della norma fornita dal richiamato art. 29, comma 16-decies, la sentenza impugnata deve essere cassata, poichè la Commissione tributaria adita in seconda istanza ha accolto l’appello dell’Ufficio limitatamente a due motivi di gravame, in tal modo parzialmente riformando la statuizione dei giudici di primo grado.

2. La censura è infondata.

2.1. Il D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2 bis, lett. a), convertito dalla L. n. 73 del 2010, prevede che “Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della L. 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, paragrafo 1, della predetta Convenzione, le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l’Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalità: a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal presidente del collegio e da altro componente delegato…”.

2.2. Il D.L. n. 216 del 2011, art. 29, comma 16 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 14 del 2012, successivamente intervenuto, ha previsto che “il D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2-bis, lett. a), primo periodo, si interpreta nel senso che, con riferimento alle sole controversie indicate nel predetto comma ed in presenza delle condizioni previste dalla predetta disposizione, nel caso di soccombenza, anche parziale, dell’Amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determina l’estinzione della controversia e il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione”.

2.3. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che si tratta di norma avente natura interpretativa e non innovativa, che, “al di là del carattere effettivamente interpretativo della previsione, esprime univocamente l’intento del legislatore di imporre un determinato significato a precedenti disposizioni di pari grado, così da far regolare dalla nuova norma fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore, dovendosi escludere, in applicazione del canone ermeneutico che impone all’interprete di attribuire un senso a tutti gli enunciati del precetto legislativo, che la disposizione possa essere intesa come diretta ad imporre una determinata disciplina solo per il futuro” (Cass., sez. U, 29/04/2009, n. 9941; Cass., sez. 5, 19/08/2015, n. 16944; Cass., sez. 6-5, 14/10/2016, n. 20773; Cass., sez. 5, 7/08/2019, n. 21073).

3. Nella specie, la lite era definibile ai sensi del richiamato art. 29, in quanto la decisione di primo grado era stata solo parzialmente favorevole all’Agenzia delle entrate e tale pronuncia, come emerge dalla lettura della sentenza di secondo grado, allegata al controricorso, è stata solo parzialmente riformata nel successivo grado di giudizio, cosicchè deve ritenersi soddisfatta la condizione posta dalla disposizione normativa richiamata, in base alla quale era sufficiente anche la soccombenza parziale dell’Amministrazione finanziaria in primo grado, confermata nei successivi gradi del giudizio.

Ovviamente, in forza della disposizione richiamata non può seguirsi l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte (Cass., sez. 5, 22/10/2010, n. 21697) antecedente all’entrata in vigore del citato art. 29, con la conseguenza che la decisione impugnata va esente dalla censura ad essa rivolta.

4. Conclusivamente, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

Non sussiste l’obbligo legale del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente soccombente (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), poichè esso non può avere luogo nei confronti di quelle parti, come le amministrazioni dello Stato, che sono istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., sez. 5, 15/05/2015, n. 9974; Cass., sez. U, 25/11/2013, n. 26280).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021

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