Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14100 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. I, 07/07/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 07/07/2020), n.14100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33609/2018 proposto da:

O.F., elettivamente domiciliato in Torino, via

Groscavallo n. 3, presso lo studio dell’avv. A. Praticò, che lo

rappresenta e difende, per procura speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Prefetto Di Brescia;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di BRESCIA, depositata il

30/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/12/2019 da Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

Il ricorrente, cittadino della (OMISSIS), destinatario di un decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto della provincia di Brescia, proponeva ricorso avverso tale provvedimento dinanzi al Giudice di Pace di Brescia.

Il Giudice di Pace emetteva ordinanza di rigetto del ricorso sostenendo la legittimità della procedura di espulsione, sulla base dei seguenti rilievi.

In primo luogo, il fatto che il ricorrente era stato impossibilitato a proporre tempestivo ricorso avverso il provvedimento di rigetto della Commissione territoriale per la protezione internazionale non era stato debitamente provato stante l’esibizione e il deposito di un documento in udienza che appare un’annotazione che non reca riferimenti, date o sottoscrizioni. Pertanto, atteso che il provvedimento non opposto si “è cristallizzato” lo stesso “fa stato” ai fini dell’illegittima presenza del ricorrente nel territorio nazionale.

Quanto alla censura relativa alla omessa concessione di un termine utile alla partenza volontaria, il GdP ha rilevato che il ricorrente aveva dichiarato e sottoscritto di non voler far rientro nel proprio paese e ciò legittimava l’espulsione immediata, alla luce della presenza dei presupposti legittimanti, consistenti nella mancanza di documenti, di dimora e di sostentamento, che avevano legittimato anche il divieto di reingresso nel territorio italiano per un periodo di 5 anni.

La circostanza della dichiarata omosessualità e della peggiorata situazione socio-politica del paese di provenienza era stata rappresentata non in ricorso ma solo in udienza in violazione del diritto di difesa e replica ed era basata su generiche asserzioni. Tale circostanza, in quanto nuova, poteva costituire il presupposto di una nuova domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, che non risultava ancora formalizzata.

Che poi le dichiarazioni rese davanti alla Questura fossero state rilasciate senza adeguata spiegazione era una deduzione generica e, quindi, inammissibile.

Contro l’ordinanza di rigetto, il ricorrente propone ricorso in Cassazione sulla base di due motivi, mentre, l’Amministrazione statale non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 2 e 7, art. 14 e art. 19, comma 1, oltre al vizio di motivazione omessa, insufficiente o apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, ovvero inosservanza dell’obbligo di motivazione imposto al giudice dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ovvero senza compiere alcuna disamina logica e giuridica o senza aver indicato elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, in quanto erroneamente, il GDP non aveva concesso un termine a difesa, accettando invece il documento che giustificava il mancato rispetto del termine per impugnare il diniego della Commissione territoriale, anche se non firmato.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa motivazione ovvero inosservanza dell’obbligo imposto dal giudice dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in particolare non avendo il giudice di merito motivato a proposito del rischio di persecuzione, del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 19, comma 1.

Il primo motivo è inammissibile, perchè, senza darsi carico della chiara ratio decidendi del provvedimento impugnato, solleva censure di fatto estranee ai tipi ammessi dall’art. 360 c.p.c. e consistenti, di fatto, in critiche di merito.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto generico, perchè il ricorrente non riporta le deduzioni inserite nel ricorso introduttivo e nel verbale d’udienza che si duole che non siano state considerate, riguardanti l’asserita violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

Non ricorrono, inoltre, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

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