Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1410 del 23/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1410 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA
sul ricorso 21495-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

3366

SANTO ANTONELLA;
– intimata –

avverso

la

sentenza n.

1931/2007

della CORTE

Data pubblicazione: 23/01/2014

D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/09/2009. R.G.N.
10800/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/11/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;

LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott MARCELLO MATERA ) che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega FIORILLO

Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 31 ottobre
2007, ha ritenuto nulla, per genericità della causale, l’apposizione
del termine al contratto di lavoro stipulato tra la società Poste
Italiane e la Santo dal 1°dicembre 1999, dichiarando la sussistenza

indeterminato e condannando la società Poste al risarcimento del
danno ivi liquidato.
Propone ricorso per cassazione la società Poste, affidato a tre
motivi, poi illustrati con memoria.
La Santo è rimasta intimata.
Motivi della decisione
Deve pregiudizialmente dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, per
soprawenuta carenza di interesse, essendo stato prodotto verbale
di conciliazione in sede sindacale (del 24 settembre 2008) della
presentente controversia.
Nulla per le spese essendo la Santo rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre
2013.

tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo

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