Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1410 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 22/01/2021), n.1410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17118-2019 proposto da:

F.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

RENATO VAZZANA;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2520/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 17/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA

GIANNACCARI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il giudizio trae origine dalla domanda proposta da F.D. nei confronti di C.M. volta all’accertamento dell’usucapione di un terreno;

– la Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 17.12.2018, confermò la decisione del Tribunale di Palermo che aveva rigettato la domanda in quanto il F. aveva avuto la diponibilità del terreno in ragione dei rapporti di familiarità con il C., che gli aveva permesso di coltivarlo ma non aveva compiuto atti di interversione del possesso;

– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso F.D. sulla base di due motivi;

– C.M. non ha svolto attività difensiva;

– il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

– con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 1158 c.c., perchè la corte di merito non avrebbe tenuto conto che il ricorrente aveva esercitato sul terreno i poteri spettanti al proprietario, come la coltivazione degli alberi d’ulivo e la raccolta della legna; tali attività, aventi carattere di continuità, come riferito dai testimoni, sarebbero rilevanti ai fini del possesso ad usucapionem;

– con il secondo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., per avere la corte distrettuale fondato la decisione, in modo non motivato, sulle dichiarazioni rese dai testimoni di parte convenuta;

– i motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1;

– ai fini della prova dell’usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell’interessato attraverso un’attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l’onere della relativa prova su colui che invochi l’avvenuta usucapione del bene (Cassazione civile sez. II, 02/10/2018, n. 23849);

– qualora la relazione con la res sia cominciata per atto o fatto del proprietario, che può possedere anche solo animo, oltre al riscontro di un comportamento continuo e non interrotto incombe sull’attore la dimostrazione della cosiddetta interversio possessionis, che gli avrebbe consentito di mutare il titolo originario di questo rapporto con la cosa, ai sensi dell’art. 1141 c.c., comma 2 (Sez. 2, Sentenza n. 7271 del 12/05/2003); nell’ambito dei rapporti familiari, la relazione con il bene può anche derivare dall’altrui tolleranza ex art. 1144 c.c., giacchè lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene;

– ciò debitamente premesso, la corte territoriale, ha correttamente posto a carico di F.D. l’onere della prova di aver esercitato un potere di fatto sull’immobile corrispondente a quello del proprietario e, con accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, ha reputato che sussistessero elementi fattuali idonei a dimostrare che la relazione del F. con il bene derivasse da un rapporto di comodato con il cognato o da mera tolleranza, atteso il rapporto di familiarità;

– in conformità con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice di merito ha escluso che la mera gestione e coltivazione del fondo integrasse un atto di interversione del possesso nei confronti del proprietario, idoneo al mutamento del titolo (Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, n. 6123);

– non sussiste il vizio di apparente motivazione, ai sensi dell’art. 132, n. 4, in quanto la sentenza consente di apprezzare le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la decisione;

– la valutazione delle prove testimoniali è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità;

– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;

nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile 2, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA