Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1410 del 22/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 22/01/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 22/01/2020), n.1410
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 35697-2018 proposto da:
M.C., B.G., difensori di P.R. ed altri,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NOMENTANA 91, presso il
proprio studio, rappresentati e difesi da se medesimi;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 20582/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 07/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSENTINO
ANTONELLO.
Fatto
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli avvocati M.C. e B.G. hanno proposto ricorso per correzione di errore materiale della sentenza di questa Corte n. 20582/18, depositata il 7 agosto 2018.
L’intimato Ministero dell’economia e delle finanze non ha spiegato difese in questa sede.
L’istanza di correzione è stata discussa nell’adunanza in camera di consiglio del 22 novembre 2019.
Con la suddetta sentenza questa Corte aveva rigettato il ricorso proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze per la cassazione di un decreto della corte d’appello di Perugia che aveva riconosciuto ai signori P.R. ed altri l’equo indennizzo per violazione del termine ragionevole di un giudizio amministrativo.
Nel giudizio di cassazione definito con la suddetta sentenza gli intimati resistettero con controricorso, a ministero degli avvocati M. e B., e conclusero per la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso del Ministero, con vittoria delle spese del giudizio di legittimità e distrazione delle stesse in favore dei suddetti avvocati, che se ne erano dichiarati antistatari.
La sentenza n. 20582/18, pur condannando il Ministero dell’economia e delle finanze a rifondere le spese del giudizio di cassazione in favore dei contro ricorrenti, ha tuttavia omesso di pronunciare la distrazione in favore dei procuratori antistatari dei contro ricorrenti medesimi.
Tale omissione è rimediabile con il procedimento di correzione di errore materiale, al cui esperimento sono legittimati personalmente i difensori delle parti vittoriose che avevano chiesto la distrazione (cfr. Cass. n. 3566/16: “In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta.”; vedi anche Cass. n. 12473/17). L’istanza di correzione va accolta.
Preliminarmente il Collegio sottolinea che, sebbene nell’epigrafe del ricorso la parte ricorrente risulti indicata ” P.R. e altri”, dal corpo del ricorso stesso e, in particolare, dal tenore della paragrafo B), a pagina 2, emerge con chiarezza che le parti ricorrenti sono gli avvocati M. e B. in proprio.
Nel merito, dall’esame degli atti risulta che effettivamente nel controricorso i suddetti avvocati M. e B. chiesero l’attribuzione delle spese del giudizio di cassazione, dichiarandosene antistatari.
Non vi è luogo a regolazione di spese del presente procedimento; questa Corte ha infatti già chiarito che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali in quanto non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass. n. 21213/13).
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell’istanza, dispone correggersi la sentenza di questa Corte n. 20582/18, depositata il 7 agosto 2018, aggiungendo alla fine del dispositivo di tale sentenza, dopo le parole “oltre accessori di legge.”, le ulteriori parole “con distrazione in favore dei procuratori antistatari”.
Si dispone l’annotazione della presente ordinanza sull’originale della sentenza oggetto di correzione.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2019
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020