Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1410 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/01/2017, (ud. 03/11/2016, dep.19/01/2017),  n. 1410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29544-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROPMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

MARRANDINO COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4489/49/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, emessa l’8/05/2015 e depositata il 13/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società contribuente, ricevuta cartella di pagamento, emessa dall’Agenzia D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, ha inteso approfittare della definizione agevolata delle liti, introdotta dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, ed ha versato conseguentemente il 3000 della somma pretesa dal Fisco.

Ha però appreso che l’Agenzia ha negato la definizione agevolata, ritenendola preclusa dall’esistenza di un accertamento in rettifica ex art. 36 bis cit.

Il ricorso del contribuente avverso tale decisione del Fisco è stato accolto dai giudici di merito, che hanno ritenuto invece la controversia passibile di definizione agevolata.

Ricorre l’Agenzia avverso tale decisione con un motivo, mentre non si c costituita la contribuente.

Il ricorso è fondato.

Infatti, “in tema di condono fiscale, la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16 consentendo la definizione agevolata delle sole liti aventi ad oggetto un atto impositivo comunque denominato, non si applica alle controversie riguardanti la cartella, emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, con cui l’Amministrazione finanziaria richiede il pagamento di versamenti omessi e delle conseguenti sanzioni, poichè tale atto non ha natura impositiva, derivando, per quanto attiene ai versamenti, da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro puramente formale dell’omissione, senza alcuna autonomia e discrezionalità da parte (Cass. n. 1571 del 2015; Cass. n. 9194 del 2011).

Del resto, come precisato dalle Sezioni Unite “in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la conseguente emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonchè da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 34-bis e 60, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d’imposta, eseguita entro il temine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (Sez. un. 17758 del 2016).

Nella specie, invero, la cartella ex art. 36 bis è emessa al solo fine di recupero di un’imposta non versata, e costituisce una mera liquidazione, basata sui dati dichiarati dal contribuente, senza che si possa parlare di atto impositivo autonomo.

Il ricorso va pertanto accolto e le spese poste a carico del contribuente.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; condanna il contribuente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessive 2300,00 Euro, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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