Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 141 del 08/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 08/01/2010, (ud. 02/12/2009, dep. 08/01/2010), n.141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17315/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende

ope legis;

– ricorrente –

contro

P.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 50/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di BOLOGNA, del 17/1/2007, depositata il 09/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/12/2009 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. DE NUNZIO WLADIMIRO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c. “La CTR del l’Emilia Romagna ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Rimini nei confronti della Dott. P.S., medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale. Ha ritenuto in motivazione che la contribuente, malgrado utilizzasse una segretaria ed una dipendente a tempo parziale, non godesse di una autonomia organizzativa dovendosi attenere alle rigide norme fissate dalla convenzione per il S.S.N..

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, la contribuente non si è costituita.

Con il secondo e terzo motivi, formulando idonei quesiti di diritto, si deduce la violazione e falsa applicazione deL D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e l’illogicità della motivazione. L’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per non avere ritenuto l’autonoma organizzazione del medico convenzionato, che pur dovendosi attenere a prescrizioni del S.S.N., resta un libero professionista e che nella specie si avvaleva continuativamente di lavoro altrui.

I motivi sono fondati. L’attività del medico convenzionato rientra, quale soggetto passivo dell’IRAP, nella previsione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, in quanto esercente professione di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53 (T.U.I.R.). I vincoli della convenzione con il S.S.N. non escludono la natura libero professionale della sua attività. Tanto precisato la motivazione della sentenza è manifestamente contraria alla interpretazione della norma data dalla Corte Cost. con sentenza n. 156/2001 e da questa Corte, tra le tante n. 3676/07, nel senso che presupposti dell’IRAP sono costituiti dal possesso di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della professione o dall’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui, mentre nella specie è pacifica l’utilizzazione continuativa di due collaboratrici sia pure a tempo parziale.

Il primo motivo che deduce la decadenza per tardività della istanza di rimborso per la prima annualità resta assorbito”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa con il rigetto del ricorso introduttivo della ricorrente.

In ordine alle spese il prendere corpo della giurisprudenza di legittimità sulla questione successivamente alla proposizione del ricorso è motivo per compensarle per l’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della contribuente, compensa le spese dei gradi di merito e del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010

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