Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 141 del 04/01/2011

Cassazione civile sez. I, 04/01/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 04/01/2011), n.141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12107-2009 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ((OMISSIS)) in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA YSER 8,

presso lo studio dell’avvocato MARTELLINI VITTORIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato DE ANGELIS ORESTE, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il Decreto n. R.G. 54328/06 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositato il 25/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. DIDONE Antonio;

è presente il P.G. in persona del Dott. FUCCI Costantino.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Par. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “1.- Con il decreto impugnato la Corte di appello di Roma ha accolto la domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta da F.S. nei confronti del Ministero della Giustizia in relazione alla durata irragionevole di un giudizio promosso dinanzi alla Pretura di Benevento con ricorso del marzo 1998 ex art. 700 c.p.c., poi riassunto il 4.1.1999 e definito con sentenza del 23.8.2005. La Corte di merito ha osservato che la durata ragionevole del procedimento sia da stimare in anni tre, da ciò consegue che il periodo eccedente la ragionevole durata è complessivamente pari ad anni sei e mesi otto (atto di citazione notificato il 4.1.1999, sentenza depositata il 23.8.2005), liquidando la somma di Euro 6.500,00 a titolo di danno non patrimoniale, attesa la modestia della pretesa fatta valere ed il conseguente modesto patema d’animo. Contro il decreto il Ministero ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso l’intimato.

2.- Il secondo motivo di ricorso – con il quale è denunciata violazione di legge in relazione alla nullità del ricorso introduttivo per mancata indicazione degli elementi costitutivi della domanda – appare infondato, essendo stato individuato il processo presupposto con indicazione della data di inizio e quella di decisione, spettando all’Amministrazione convenuta dedurre le circostanze che rendono non imputabili allo Stato il ritardo nella decisione della causa.

Appaiono manifestamente fondati, per converso, il primo, il terzo ed il quarto motivo, perchè la durata ragionevole non è stata determinata in concreto, mediante esame degli atti del procedimento presupposto ed è contraddittoria la motivazione (innanzi riportata) circa la determinazione della durata irragionevole con riferimento all’intero lasso di tempo dall’inizio del procedimento sino alla conclusione. E’ contraddittoria, infine, la motivazione con la quale è sottolineata la modestia della posta in gioco e l’indennizzo è commisurato al parametro standard per anno, senza alcuna riduzione.

Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio. Occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, si impone la cassazione con rinvio per nuovo esame”.

Par. 2. – Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono al rigetto del secondo motivo di ricorso, all’accoglimento del primo, del terzo e del quarto motivo e alla cassazione con rinvio del provvedimento impugnato.

PQM

La Corte, rigetta il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo, il terzo e il quarto motivo, cassa il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese processuali del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011

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