Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14099 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 11/06/2010), n.14099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28686/2007 proposto da:

ENEL PRODUZIONE SPA, in persona del Presidente del CdA e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

G. MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato SALVINI LIVIA, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO;

– intimato –

sul ricorso 765/2008 proposto da:

AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro ENEL, PRODUZIONE SPA, COMUNE DI LATERA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 58/2006 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 22/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2010 dal Consigliere Dott. DI IASI Camilla;

udito per il ricorrente l’Avvocato SALVINI LIVIA, che rinuncia;

udito per il resistente l’Avvocato CAPUTI IAMBRIGHI ANNA LIDIA, che

ha chiesto il rigetto del ricorso principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’estinzione del ricorso

principale per rinuncia, il rigetto di quello incidentale.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. La Enel Produzione s.p.a. ha proposto, nei confronti dell’Agenzia del Territorio (che ha resistito con controricorso proponendo altresì ricorso incidentale), ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la C.T.R. Lazio, in controversia concernente opposizione alla variazione della rendita degli immobili facenti parte della Centrale Geotermica di Latera, dichiarava inammissibile l’appello del Comune di Latera e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale della società, rideterminava il valore degli immobili suddetti, riducendone l’ammontare.

2. Deve preliminarmente essere disposta la riunione dei due ricorsi, siccome proposti avverso la medesima sentenza.

E’ inoltre da rilevare che, prima dell’inizio della relazione in udienza, la difesa della ricorrente principale ha depositato rituale atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte a norma degli artt. 306 e 391 c.p.c.; deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del processo concernente tale ricorso. Con riguardo al ricorso incidentale (non condizionato), premesso che il principale risulta notificato all’Avvocatura Generale dello Stato, con consegna a mani dell’impiegata incaricata, il 7 novembre 2007, mentre l’incidentale risulta consegnato per la notifica a mezzo del servizio postale il 17 dicembre 2007, deve innanzitutto evidenziarsi, che esso è tempestivo, con la conseguenza che l’estinzione – per avvenuta rinuncia – dei processo relativo al ricorso principale non produce effetti su di esso, che sì converte in ricorso principale (v. cass. n. 15055 del 2005).

3. Col primo motivo del ricorso già incidentale l’Agenzia del Territorio, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nonchè D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, rileva che la controversia nasce come impugnazione di un provvedimento di rettifica di dichiarazione di nuova costruzione ex D.M. 701/94 emesso dall’Agenzia del Territorio di Viterbo in relazione alla Centrale Geotermica di Latera e contenente, tra l’altro, l’attribuzione della categoria (OMISSIS) e della rendita catastale, onde, in sintonia col disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2 e alla stregua del ricorso introduttivo, l’oggetto del giudizio era costituito dalla determinazione della rendita catastale, mentre sia i primi giudici che i giudici d’appello avevano del tutto omesso la statuizione in relazione all’oggetto del giudizio, in quanto, esaminando i singoli componenti della Centrale, si erano limitati ad escludere alcuni di essi ai fini del calcolo del valore fondiario, senza pronunciarsi sui. la rendita catastale.

La censura è, prescindendo da altre, possibili considerazioni, innanzitutto inammissibile, sia perchè la ricorrente non ha interesse a dolersi dell’omessa pronuncia sulla domanda avanzata dalla controparte col ricorso introduttivo, sia perchè, secondo quanto riferisce la stessa ricorrente, anche la sentenza di primo grado aveva statuito sulla determinazione del valore fondiario della centrale e non sulla determinazione della relativa rendita catastale, senza che, peraltro, fosse stata sul punto avanzata in appello censura per omessa pronuncia (necessaria alla luce della regola dell’assorbimento dei motivi di nullità in motivi di impugnazione), con la conseguenza che la devoluzione nel giudizio d’appello è rimasta circoscritta ai motivi di impugnazione in relazione alle corrispondenti statuizioni della sentenza di primo grado.

Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.L. n. 44 del 2005, art. 1 quinquies conv. in L. n. 88 del 2005 nonchè artt. 11 e 12 preleggi, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere attribuito carattere innovativo e non interpretativo all’art. 1 quinquies cit..

Il motivo è inammissibile per inidoneità del quesito di diritto che lo conclude ad adempiere alla propria funzione in quanto astratto e generico, privo di ogni riferimento alla concreta fattispecie e quindi formulato in maniera del tutto inadeguata ad esprimere la rilevanza della risposta ad esso ai fini della definizione della controversia (v. sul punto, tra molte altre, cass. n. 7197 del 2009 e n. 8463 del 2009, nonchè SU n. 7257 del 2007 e SU n. 7433 del 2009).

Il ricorso proposto dall’Agenzia del Territorio deve essere pertanto rigettato.

Alla luce dei profili sostanziali nonchè dello sviluppo e dell’esito processuale della vicenda, si dispone la compensazione delle spese relative ad entrambi i ricorsi.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Dichiara estinto il processo in relazione al ricorso principale. Rigetta il ricorso (già) incidentale. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA