Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14099 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. I, 07/07/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 07/07/2020), n.14099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29634/2018 proposto da:

P.L.J.M., elettivamente domiciliato in Roma Via

Machiavelli, 25, presso lo studio dell’avvocato Sanchez De Las Heras

Emilio, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Utg Roma;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il

05/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/12/2019 da SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

Il ricorrente, cittadino dell'(OMISSIS), destinatario di un decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto della provincia di Roma, proponeva ricorso avverso tale provvedimento dinanzi al Giudice di Pace di Roma.

Il Giudice di Pace emetteva ordinanza di rigetto del ricorso sostenendo la legittimità della procedura di espulsione, sulla base dei seguenti rilievi.

In primo luogo, da dichiarazioni rese e da accertamenti eseguiti dal Commissariato PS di Roma Prenestino, il richiedente risultava sprovvisto del permesso di soggiorno che aveva richiesto per motivi familiari in quanto coniugato con cittadina italiana, ma che gli era stato rifiutato dal Questore di Roma perchè il matrimonio era stato contratto solo ai fini della regolarizzazione del soggiorno in Italia. Pertanto, era stato proposto ricorso avverso il diniego del permesso di soggiorno che il tribunale di Roma aveva rigettato.

In secondo luogo, non risultavano le condizioni affinchè potesse essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari o ad altro titolo in quanto non ricorrono in capo allo straniero seri motivi di carattere umanitario, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Infatti, il ricorrente non aveva prodotto documentazione che attestasse oggettive e gravi situazioni personali ostative all’allontanamento dal territorio nazionale.

Contro l’ordinanza di rigetto, il ricorrente propone ricorso in Cassazione sulla base di un motivo, mentre, l’Amministrazione statale non si è costituita.

Considerato che.

Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 479,48,480 e 323 c.p., perchè il giudicante aveva fondato il suo giudizio su valutazioni frutto di erronee dichiarazioni rilasciate dalla Questura di Roma e trasfuse nell’atto di costituzione della Prefettura di Roma che configurerebbero i reati meglio indicati in rubrica.

Il motivo è inammissibile, perchè fonda le censure sulla base delle norme contenute nel codice di procedura penale in luogo di quelle contenute nel codice di procedura civile e, comunque, articola censure di merito.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

Non ricorrono, inoltre, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

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