Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14099 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/06/2017, (ud. 22/05/2017, dep.07/06/2017),  n. 14099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15764/2010 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

R.C., rappresentato e difeso, per procura a margine del

controricorso, dall’avv. Paola Agostini ed elettivamente domiciliato

presso lo studio legale del predetto difensore, in Roma, viale dei

Parioli n. 44;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

n. 93/28/09, depositata in data 23 aprile 2009.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22 maggio

2017 dal Cons. Dott. Lucio Luciotti.

Fatto

PREMESSO

– che con sentenza n. 93 del 23 aprile 2009 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto da R.C. avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dal predetto contribuente avverso la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione relativa all’anno di imposta 2000, effettuato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis e recante l’iscrizione a ruolo della somma di Euro 24.674,98 per omessi e tardivi versamenti di quanto dovuto per IVA, IRPEF ed IRAP;

– che i giudici di appello ritenevano la cartella affetta da nullità derivata dall’omessa comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate del c.d. avviso bonario di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5;

– che avverso tale statuizione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, cui replica l’intimato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

– che il motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, con cui viene censurata la sentenza impugnata per avere ritenuto nulla l’iscrizione a ruolo ed annullato conseguentemente la cartella di pagamento notificata al contribuente, sull’erroneo presupposto del mancato previo invio della comunicazione di irregolarità, di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, è fondato e va accolto;

– che, invero, quello dell’obbligo di invio della comunicazione di irregolarità della dichiarazione presentata dal contribuente di cui all’art. 6, comma 5, dello Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212 del 2000) è stata affermata dalla CTR in via generale ed astratta, senza alcuna valutazione della situazione di fatto che, secondo quanto risultante dalla narrativa della sentenza impugnata ma anche dalle stesse deduzioni delle parti (non avendo peraltro costituito motivo di impugnazione della cartella esattoriale), è pacificamente circoscritta all’omesso e ritardato pagamento di quanto dovuto dal predetto contribuente per l’anno 2000 ai fini IVA, IRPEF ed IRAP;

– che è quindi evidente che nel caso di specie, vertendosi in ipotesi di omesso e ritardato versamento di imposte dichiarate dallo stesso contribuente e non essendovi stata alcuna rettifica delle stesse, l’Amministrazione finanziaria, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, non aveva alcun obbligo di far precedere la notifica della cartella di pagamento dall’invio della comunicazione di irregolarità, “essendo perfettamente inutile comunicare al dichiarante i risultati del controllo automatico e interloquire con lui, se questi coincidono col dichiarato, ossia se non emerga alcun errore” (cfr. Cass. n. 17396 del 2010; conf. n. 3154 del 2015);

– che, invero, la disposizione censurata, così come interpretata dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., ord. n. 7536 del 2011, sent. n. 795 del 2011, n. 8342 del 2012, n. 459 del 2014, n. 12023 del 2015, n. 15740 del 2016) impone l’obbligo del preventivo contraddittorio con il contribuente soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”; situazione, quest’ultima, che non ricorre (o comunque non necessariamente ricorre) nel caso soggetto alle ripetute disposizioni, che suppongono un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo, come è nella specie, in cui neppure il controricorrente ha prospettato la sussistenza di una tale situazione, addirittura sostenendo al riguardo che “non ci è dato sapere quali siano” (così a pag. 12 del controricorso); è, peraltro, agevole affermare che, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione – come invece pretende il controricorrente -, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso (in termini, Cass. n. 4024 e 8342 del 2012; n. 459 del 2014);

– che, in sintesi, il motivo di ricorso in esame va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR laziale, in diversa composizione, perchè esamini i motivi di appello che la controricorrente ha dedotto di aver proposto e su cui il giudice di merito non si è pronunciato (quali, la mancanza di motivazione della cartella di pagamento e la mancata indicazione del responsabile del procedimento), previa verifica della loro ammissibilità (l’ultimo dei motivi prospettati sembrerebbe essere nuovo, non essendo tra quelli che il controricorrente ha indicato come proposto alla CTP, a pag. 2 del controricorso);

– che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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