Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14098 del 24/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/05/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 24/05/2021), n.14098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25659/2014 R.G. proposto da:

M.C., con gli avv.i Giovanna Fondacaro e Antonino Recca,

e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sergio Tropea, in

Roma via Cesare Mattei n. 239;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Sicilia – Palermo, Sez. staccata di Catania n. 1284/34/14,

pronunciata in 22 gennaio 2014 e depositata il 16 aprile 2014, non

notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio

2021 dal Co: Marcello M. Fracanzani.

 

Fatto

RILEVATO

1.La contribuente, socia della società Star s.a.s. di P.D. e C. al 25%, era attinta da un avviso di accertamento per maggior reddito da partecipazione Irpef e addizionali per l’anno d’imposta 2004. La pretesa impositiva promanava da un precedente avviso emesso nei confronti della società ed avente ad oggetto il disconoscimento, operato dall’Ufficio, della perdita subita dalla società tra la fine dell’anno 2003 e il 2004 e dal conseguente recupero a tassazione della riserva D.L. n. 230 del 1996, ex art. 4 utilizzata per la copertura della perdita.

2.La contribuente adiva con ricorso il giudice di prossimità, lamentando l’illegittimità di entrambi gli avvisi di accertamento, cui resisteva l’Ufficio. La decisione della Commissione tributaria provinciale era favorevole all’Amministrazione, poi integralmente confermata anche in grado di appello.

3.Ricorre per la cassazione della sentenza la contribuente, affidandosi ad un unico motivo, cui resiste la difesa erariale con tempestivo controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., comma 1, in parametro all’art. 360 c.p.c., n. 3.

In buona sostanza censura la decisione d’appello per aver il Collegio di merito operato un esame errato della documentazione prodotta, al punto da averle imputato un omesso adempimento al proprio onus probandi. Segnatamente, la ricorrente non avrebbe prodotto alcun documento utile a comprovare la sussistenza della perdita e il conseguente utilizzo della riserva a sua copertura, inerendo quelli versati in atti unicamente alle vicende societarie che avevano afflitto la società Stars s.a.s., poi cancellata.

2. Il motivo di ricorso non merita accoglimento.

Dall’esame della decisione impugnata emerge chiaramente come il Collegio di merito abbia scrutinato sia le circostanze dedotte dalla contribuente sia la documentazione versata in atti, ma abbia ritenuto entrambe insufficienti a fondare la domanda di riforma della sentenza e, per l’effetto, l’annullamento dell’atto impositivo. In particolare, la motivazione della sentenza rende merito al libero convincimento e al ragionamento-logico giuridico seguito dal Giudice di secondo grado che ha respinto l’appello dopo aver contestato la rilevanza probatoria della documentazione versata in atti giacchè afferente le vicende della società Stars s.a.s. anzichè la perdita da essa asseritamente subita.

In tema di valutazione delle prove, infatti, il principio del libero convincimento opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sol che il giudicante abbia motivato l’iter logico seguito (Cass., III, 19192 del 2018; n. 23940 del 2017).

3. Un tanto in disparte il latente profilo di inammissibilità per aver la ricorrente sostanzialmente agito innanzi a questa Corte contestando la valutazione delle prove, di tal via eludendo il consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (cfr. Cass., III, n. 17036/2018).

In conclusione il motivo è infondato e il ricorso merita di essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in Euro cinquemilaseicento/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021

 

 

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