Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14098 del 11/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 11/07/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 11/07/2016), n.14098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1840/2015 proposto da:

LA SPLENDOR S.N.C., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo STUDIO LEGALE SUTTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FAUSTO PORCU’, giusta delega

in atti;

_- ricorrente –

contro

M.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO PISANO, 16, presso lo studio

dell’avvocato VINCENZO LEOPOLDO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GAETANO OTTATO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7904/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 06/11/2014 R.G.N. 1339/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2016 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito l’Avvocato OLIVIERI CARLA per delega verbale Avvocato PORCU’

FAUSTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso L. n. 92 del 2012, ex art. 1, commi 48 e segg., M.A. adiva il Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia, per l’annullamento del licenziamento intimato il (OMISSIS) dalla società La Splendor s.n.c. di G.P. & C.. Il Tribunale accoglieva la domanda e la società proponeva opposizione all’ordinanza. Il procedimento si concludeva con sentenza di conferma della decisione assunta nella fase sommaria, sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 429 c.p.c., all’udienza del 26 novembre 2013. La società proponeva reclamo avversa la suddetta pronuncia, ai sensi della cit. L. n. 92, art. 1, commi 58 e segg., in data 7 aprile 2014 e la Corte di appello di Napoli lo dichiarava inammissibile per maturata scadenza del termine di trenta giorni decorrente dalla data dell’ultima udienza nella quale il giudice aveva dato lettura del dispositivo e della motivazione.

2. Per la cassazione della sentenza la società propone ricorso affidato a un motivo. Resiste la società con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La società denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 57 e 58, dell’art. 45 disp. att. c.p.c., degli artt. 133, 134, 176, 326 e 429 c.p.c., dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, avendo, la Corte territoriale, equiparato la lettura in udienza del dispositivo e della motivazione con la comunicazione da effettuarsi da parte della cancelleria ed avendo, il Tribunale in sede di opposizione, depositato la sentenza fuori dall’udienza.

2. Il ricorso è fondato.

3. Il Tribunale in sede di opposizione all’ordinanza di cui della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 49, all’udienza di discussione, si è ritirato in camera di consiglio, dando atto che avrebbe deciso la causa salvo che ciò si fosse rivelato impossibile a causa della irregolare tenuta del fascicolo d’ufficio, e – all’esito della Camera di consiglio – ha dato lettura del dispositivo e della motivazione ai sensi dell’art. 429 c.p.c.. La sentenza, invero, reca quale data di pubblicazione quella dell’udienza (nella specie, il 26 novembre 2013). La parte interessata ha presentato reclamo avverso la sentenza del Tribunale in data 7 aprile 2014.

4. Ebbene, la Corte territoriale ha ritenuto tardivo il reclamo in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni previsto della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58, avendo considerato – come dies a quo del termine di decadenza – la data della pronuncia, in udienza, della sentenza.

Ritiene questo Collegio che il decorso del termine breve di trenta giorni per la proposizione del reclamo avanti la Corte di appello deve avvenire, come previsto della L. n. 92, art. 1, comma 58, dalla comunicazione alle parti della sentenza del Tribunale, anche nelle ipotesi come nel caso di specie – nelle quali il giudice abbia dato lettura in udienza del dispositivo e della motivazione ai sensi dell’art. 429 c.p.c.. Invero, la L. n. 92 del 2012, ha introdotto un nuovo rito speciale la cui disciplina va osservata senza possibilità di essere derogata dai principi generali dell’ordinamento, salva la necessità di integrazione del rito in caso di lacuna del dettato normativo (cfr. con riguardo alla natura di rito speciale del procedimento introdotto della L. n. 92 del 2012, art. 1, dai commi 47 e segg., Cass. S.U. n. 19674/2014, principio affermato, da ultimo, anche da Cass. n. 230973/2015 che ha sottolineato l’obbligatorietà del procedimento speciale, visto che la specialità non è prevista nell’esclusivo interesse del lavoratore, nonchè Cass. n. 23021/2014 che ha ritenuto di integrare il suddetto rito speciale con la disciplina dettata per l’appello nel rito del lavoro).

Nel caso di specie, la Corte di appello, disapplicando la disposizione dettata dal rito speciale, non ha verificato se e quando era stata effettuata la comunicazione, alle parti, del deposito della sentenza pronunciata dal Tribunale nè ha ritenuto di applicare, come espressamente previsto della L. n. 92, art. 1, dal comma 61, il termine lungo di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c., al fine di valutare la tempestività del reclamo proposto avanti la suddetta Corte territoriale.

5. In conclusione, il ricorso va accolto, e la sentenza va cassata dovendo la Corte territoriale verificare la tempestività della presentazione del reclamo in relazione al termine breve di trenta giorni decorrente dalla comunicazione della sentenza ovvero al termine lungo di sei mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2016

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