Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14098 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 11/06/2010), n.14098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7900/2007 proposto da:

COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 79 presso lo studio dell’avvocato

CIOCIOLA ROBERTO, rappresentato e difeso dagli avvocati VERNA RENATO,

BALDI ALESSANDRA, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PALO DEL COLLE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEL VIGNOLA 5 presso lo

studio dell’avvocato RANUZZI LIVIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato QUERCIA LUIGI, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/2 006 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 23/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2010 dal Consigliere Dott. DI IASI Camilla;

udito per il ricorrente l’Avvocato BALDI ALESSANDRA (anche per

delega), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il Comune di Bari propone ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti dei Comune di Palo Del Colle (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento per omessa denuncia e omesso versamento dell’ICI per l’anno 1998 relativa ad immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica appartenenti al Comune di Bari e insistenti sul territorio del Comune di Palo Del Colle, la C.T.R. riformava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso del Comune di Bari), rilevando che nella specie non ricorreva l’ipotesi della esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), trattandosi di immobili assegnati in locazione a famiglie bisognose, pertanto non destinati in maniera diretta ed immediata allo svolgimento dell’attività istituzionale dell’ente.

2. Col primo motivo di ricorso, deducendo omessa motivazione sul punto decisivo costituito dalla avvenuta notificazione degli avvisi di accertamento opposti in unico plico in duplice copia parzialmente difforme con distinti numeri di protocollo, il Comune ricorrente, premesso di aver denunciato col ricorso introduttivo i suddetti vizi della notifica degli avvisi opposti nonchè il difetto di motivazione dei medesimi avvisi, rileva che, avendo i primi giudici accolto il ricorso nel merito, le suddette questioni erano state riproposte nell’atto di costituzione in appello, ma i giudici della C.T.R., le avevano implicitamente rigettate senza addurre alcuna motivazione.

Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 bis e comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e L. n. 241 del 1990, art. 3, la ricorrente rileva che gli avvisi opposti dovevano ritenersi nulli per difetto di motivazione e, in particolare, per omessa menzione e indicazione del provvedimento della Giunta comunale di conferimento dei poteri in capo al funzionario sottoscrittore dell’avviso di accertamento.

Col terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al difetto di indicazione dei poteri del funzionario sottoscrittore degli avvisi di accertamento, posto che in proposito la motivazione della sentenza impugnata, nella sua sinteticità, non darebbe conto delle opposte tesi difensive e non consentirebbe di ripercorrere l’iter logico seguito dai giudicanti.

Col quarto motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 bis e art. 10, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e L. n. 241 del 1990, art. 3, la ricorrente sostiene che erroneamente i giudici d’appello avevano ritenuto motivati gli avvisi opposti benchè negli stessi mancasse l’esposizione delle ragioni giuridiche richiesta dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2.

Col quinto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine alla dedotta nullità degli avvisi opposti per mancata esposizione nella motivazione dei medesimi delle ragioni giuridiche richiesta dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2.

Col sesto motivo, deducendo vizio di motivazione, il Comune ricorrente afferma di aver proposto nel ricorso introduttivo, e riproposto in appello, la questione della nullità delle sanzioni inflitte senza che sul punto 1 giudici della C.T.R. si pronunciassero in alcun modo.

Tutti, i motivi sopra esposti risultano inammissibili innanzitutto per mancanza della espressa e specifica indicazione, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (nel testo risultante dalla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile ratione temporis), degli atti e documenti sui quali essi sono fondati (ad es.: avvisi di accertamento della cui motivazione si discute, relate di notifica dei medesimi).

Peraltro, non risulta neppure che il ricorrente abbia specificamente depositato 1 suddetti atti e documenti unitamente al ricorso e nello stesso termine, come previsto a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., n. 4, senza che a tal fine rilevi la richiesta di acquisizione degli atti dei gradi di merito, nè, eventualmente, il deposito del fascicolo d’ufficio o di quello di parte (che in ipotesi tali atti contengano), se tale deposito non interviene nei tempi e nei modi di cui al citato art. 369 c.p.c. e se all’atto del deposito viene indicato in modo generico il fascicolo senza specifica indicazione degli atti e documenti in esso contenuti sui quali il ricorso è fondato.

E’ infine appena il caso di precisare che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 può riguardare la motivazione in fatto della sentenza impugnata, non quella in diritto.

Coi settimo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), artt. 8 e 10, delle disposizioni della L. n. 25 del 1980, della L. n. 118 del 1985 e della L. n. 899 del 1986, nonchè del L. n. 865 del 1971, art. 35, D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 13, oltre che delle disposizioni della L.R. Puglia n. 54 del 1984 e delle circolare del Ministero delle Finanze n. 1.4/93, il ricorrente sostiene che i giudici d’appello avrebbero errato nel ritenere che nella specie non ricorrevano i presupposti per l’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), rilevando tra l’altro che il Comune di Bari, proprietario degli immobili de quibus (acquistati a fini di edilizia residenziale pubblica e pertanto vincolati esclusivamente a quel fine pubblico e a quel compito istituzionale) li utilizzava direttamente per i propri compiti istituzionali.

La censura è infondata alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità (alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene), secondo la quale l’esenzione dall’imposta che il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a), prevede per gli immobili posseduti – fra l’altro – dai comuni (al di fuori del loro territorio), purchè “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”, presuppone la destinazione diretta ed immediata dell’immobile allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’ente locale, ipotesi che non si configura quando il bene venga utilizzato per attività di carattere privato, come avviene, in linea di massima, in tutti i casi in cui il godimento del bene stesso sia concesso a terzi dietro pagamento di un canone, essendo in particolare configurabile una semplice utilizzazione indiretta nel caso di alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione a privati cittadini (nella specie ricorrente), senza che in contrario rilevi la circostanza che l’attività di locazione di detti alloggi, avente connotati di economicità, sia assistita da una finalità di pubblico interesse (v. cass. n. 20577 del 2005 e n. 142 del 2004).

Con l’ottavo motivo, deducendo “contraddittorietà della motivazione su di un punto decisivo della controversia”, il ricorrente si duole che i giudici di appello abbiano omesso ogni motivazione sul fatto controverso costituito dalla “conclamata appartenenza degli immobili per cui è causa al patrimonio indisponibile del Comune di Bari, come documentato con il ricorso introduttivo dinanzi alla C.T.P. di Bari in ordine alla dedotta appartenenza dei beni de quibus al patrimonio indisponibile del Comune”.

La censura è innanzitutto inammissibile perchè non risulta evidenziata la “decisività” del fatto in ordine al quale si deduce che la motivazione sarebbe omessa o contraddittoria, non risultando che l’appartenenza al patrimonio indisponibile degli immobili di proprietà di un Comune siti al di fuori del territorio del medesimo costituisca di per sè causa di esenzione dall’ICI. E’ peraltro da rilevare che anche in relazione al motivo in esame manca l’espressa indicazione, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti e documenti sui quali la censura si fonda (il ricorso introduttivo, ed eventualmente i documenti in esso richiamati e con esso prodotti al fine di provare l’appartenenza degli immobili de quibus al patrimonio indisponibile del Comune) e che tali documenti non risultano neppure depositati ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4 unitamente al ricorso.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 4.000,00, oltre contributo unificato e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

 

 

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