Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14097 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. III, 27/06/2011, (ud. 11/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9706-2009 proposto da:

NAVALE ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS), in persona del suo

Procuratore generale Avv. P.R., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA RUGGERO FIORE 3, presso lo studio

dell’avvocato D’ALBERTO PINO, che la rappresenta e difende giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.W. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA POZZUOLI 7, presso lo studio dell’avvocato DANIELA COMPAGNO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MOTOLOSE GIOVANNI giusta delega

in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 22677/2008 del TRIBUNALE di ROMA, SEZIONE 12^

CIVILE, emessa il 27/10/2008, depositata il 18/11/2008 R.G.N.

24329/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato D’ALBERTO PINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso con l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

W.A. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Roma M.S. e La Nazionale Assicurazioni s.p.a. (ora Navale Assicurazioni s.p.a.) per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni che asseriva di aver subito a seguito di un incidente stradale, a suo avviso cagionato dall’autovettura dello stesso M..

Si costituiva in giudizio solo la Navale Assicurazioni che chiedeva il rigetto della domanda attrice.

Il Giudice di Pace, in accoglimento dell’eccezione di incompetenza per valore formulata dall’attore in sede di precisazione delle conclusioni ed a seguito del deposito della perizia del C.t.u. che aveva quantificato le lesioni subite dall’attore stesso nella misura del 24%, chiedeva la rimessione del procedimento dinanzi al Tribunale di Roma e dichiarava la propria incompetenza per valore a favore di quest’ultimo, rimettendo le parti davanti al medesimo Tribunale e concedendo termine per la riassunzione.

La Navale Assicurazioni impugnava detta sentenza deducendo l’erroneità della decisione del giudice di primo grado per aver ritenuto tempestiva l’eccezione di competenza per valore sollevata dall’attore solo all’udienza di precisazione delle conclusioni, cioè quando si era ormai verificata la decadenza prevista dall’art. 320 c.p.c.. Chiedeva che venisse dichiarata la competenza per valore del giudice di Pace.

Si costituiva W.A. che chiedeva il rigetto dell’appello proponendo domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti così come quantificati in corso di causa dal c.t.u..

Il Tribunale,, considerato che l’erronea dichiarazione di competenza da parte del giudice di primo grado non rientra tra le ipotesi di rimessione al primo giudice, decideva nel merito dichiarando che il sinistro si era verificato per colpa concorrente di C.A. e W.A. nella misura del 50% e condannava S.M. e la Navale Assicurazioni a pagare a favore dello stesso W.A. la complessiva somma di Euro 42.117,16 a titolo di risarcimento del danno.

Propone ricorso per cassazione la Navale Assicurazioni con tre motivi.

Resiste con controricorso W.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso la Navale Assicurazioni denuncia “Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ai sensi dell’art. 112 c.p.c.”.

Sostiene parte ricorrente che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto decidere la controversia nei limiti della competenza per valore del Giudice di Pace ed avrebbe dovuto tener conto della domanda originariamente proposta.

Il motivo è inammissibile in quanto il relativo vizio avrebbe dovuto essere denunciato per violazione delle norme sulla competenza e non come ultrapetizione.

Il motivo è comunque infondato in quanto la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, non determinando nullità assoluta della sentenza, ma vizio denunciabile con i normali mezzi di impugnazione non può essere rilevato d’ufficio in grado di appello, nè essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità (Cass., 21 settembre 1988, n. 5183).

Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia “violazione dell’art. 345 c.p.c.”.

Ad avviso di parte ricorrente il Tribunale ha errato nell’accogliere la domanda di condanna ad una somma superiore ad Euro 15.493,71, formulata per la prima volta in sede di gravame, anzichè dichiararla inammissibile limitatamente alla parte eccedente la suddetta somma, in quanto domanda nuova.

Il motivo è inammissibile in quanto tale eccezione non è stata tempestivamente dedotta.

Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia “violazione, in ogni caso, per contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Secondo parte ricorrente la motivazione del Tribunale è contraddittoria in quanto, da un lato, ha dichiarato che è del tutto errata la decisione del giudice di primo grado di dichiarare la propria incompetenza per valore; dall’altro, contraddicendo quanto prima affermato, ha determinato il valore della domanda nell’ambito della propria competenza e non nei limiti di quella per valore originariamente proposta dinanzi al giudice di pace.

Il motivo è inairanissibile in quanto avrebbe dovuto essere denunciato in relazione all’art. 360, n. 4 e non come vizio di motivazione.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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