Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14097 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 07/07/2020), n.14097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23700-2019 R.G. proposto da:

R.M.S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VITTORIA COLONNA 39, presso lo studio dell’avvocato MARCO

PASSALACQUA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

STEFANO FARINA, MARIO OLIVIERI;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRIA

119, presso lo studio dell’avvocato FRANCO CICCHIELLO, rappresentato

e difeso dall’avvocato GAETANO MARI;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 772/19 del

TRIBUNALE di PRATO, depositata il 17/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO

GABRIELE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE GIOVANNI, che chiede

che codesta Suprema Corte, in camera di consiglio, rigetti il

ricorso ed emetta le pronunzie conseguenti per legge.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 16 febbraio 2019, P.M. evocava in giudizio R.M.S.P. davanti al Tribunale di Prato, deducendo di avere ricevuto in data 24 maggio 2017, un mandato dal M., calciatore professionista, per assisterlo come agente e quale suo procuratore sportivo. Lamentava che il calciatore aveva revocato il mandato senza alcuna ragione, al fine di eludere il pagamento del compenso dovuto all’agente, e alla Hellas Verona Football Club, e aveva proposto denunzia querela nei confronti del procuratore sportivo, per la quale pendeva procedimento penale. L’attore chiedeva accertarsi che la revoca del mandato era avvenuta senza alcuna causa, con condanna del calciatore al pagamento della somma di Euro 400.000 a titolo di penale o il diverso importo ritenuto equo. Si costituiva R.M.S.P. eccependo l’incompetenza del Tribunale di Prato per violazione del codice del consumo, art. 36, comma 1 e, comunque, per l’inefficacia della clausola contrattuale oggetto dell’art. 6 del contratto di mandato, per violazione dell’art. 1342 c.c., perchè non specificamente sottoscritta;

alla prima udienza di comparizione il convenuto reiterava l’eccezione di incompetenza per territorio e l’attore contestava tale eccezione, riconoscendo che il contratto era stato predisposto sui moduli standard redatti dalla FIGC;

con ordinanza del 16 luglio 2019, resa sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 15 luglio 2019, il Tribunale di Prato rigettava l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto;

avverso tale decisione propone ricorso per regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., R.M.S.P. affidandosi a due motivi. Resiste con memoria difensiva P.M.. Entrambe le parti depositano memorie ex art. 380 bis c.p.c. Il Procuratore generale conclude per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la violazione del Codice del consumo, art. 3, comma 1, lett. a), art. 33, comma 2, e art. 36, comma 1, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto competente il Tribunale di Prato. Al contrario la clausola di elezione del foro di cui all’art. 6 del contratto sarebbe nulla, ai sensi del Codice del consumo, art. 36, attesa la qualità di consumatore del ricorrente, il quale non avrebbe agito in veste di calciatore professionista, ma avrebbe firmato i fogli esibiti dal procuratore sportivo al solo fine di liberarsi dalle sue insistenti pressioni. Pertanto, la ragione della sottoscrizione sarebbe estranea alla professione di calciatore svolta da R.M.S.P..

Ricorrendo l’ipotesi di contratto concluso tra un professionista e un consumatore, poichè il foro considerato competente dall’art. 6 del contratto non corrisponde a quello del consumatore R.M.S.P., residente a Verona, l’affermazione del Tribunale di Prato sarebbe errata;

con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. e degli artt. 18 e 20c.p.c. Il citato art. 6 del contratto non sarebbe stato specificamente approvato dall’esponente con la conseguenza che, trattandosi di contratto predisposto sulla base di un modulo, nella disponibilità del procuratore sportivo, contenente una clausola derogatoria alla competenza dell’autorità giudiziaria, priva di separata sottoscrizione, tale regolamentazione non sarebbe vincolante per il ricorrente. Lo stesso procuratore sportivo avrebbe, poi, ammesso che il contratto era stato predisposto utilizzando un modulo-formulario standard redatto dalla FIGC. Tale contratto aveva la struttura tipica del modulo, poichè vi erano delle parti lasciate in bianco e parti cancellate per evidenziare che non ricorrevano alcune ipotesi previste in astratto dal testo del contratto. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, si tratterebbe di un negozio per adesione, destinato ad una serie indefinita di rapporti;

il regolamento è inammissibile. La Corte deve verificare d’ufficio se il ricorso è stato proposto contro una decisione impugnabile affermativa della competenza, in quanto pronunciata all’esito della precisazione delle conclusioni;

all’esito della doverosa verifica degli atti di causa, è emerso che l’ordinanza è stata assunta a seguito di riserva presa nella prima udienza del giudizio senza previo invito a precisare le conclusioni;

conseguentemente il regolamento è inammissibile alla stregua del consolidato principio di diritto di cui a Cass. S.U. n. 20449 del 2014 (dovendosi, inoltre, rimarcare che il giudice di merito non ha nemmeno, sostenuto di potere decidere sulla competenza in modo definitivo senza invio a precisare le conclusioni: si veda per questo caso eccezionale la motivazione di detta decisione);

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, tenuto conto del tenore della decisione, mancando ogni discrezionalità al riguardo (Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

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