Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14097 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/06/2017, (ud. 22/05/2017, dep.07/06/2017),  n. 14097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14686/2010 R.G. proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica, ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, Via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrenti –

nonchè

EQUITALIA BASILICATA s.p.a., in persona del dirigente dell’Ambito

provinciale di (OMISSIS), Dott.ssa T.A.L., nominato

procuratore speciale dall’amministratore delegato e legale

rappresentante pro tempore della predetta società, Dott.

P.G., con atto per notar P.V. di Avigliano rep. n. 7744 e racc.

n. (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale a

margine del ricorso, dall’avv. Maurizio Sarra, domiciliata presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

L’IGIENICA LUCANA soc. coop. a r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Basilicata, n. 93/03/09, depositata in data 12 giugno 2009.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 maggio

2017 dal Cons. Dott. Lucio Luciotti;

Letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha

concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

Fatto

PREMESSO

– che con sentenza n. 93 del 12 giugno 2009 la Commissione tributaria regionale della Basilicata rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e dall’Equitalia Basilicata s.p.a. avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di mora con richiesta di pagamento dell’intero importo dovuto per IVA relativamente all’anno di imposta 1994, alla predetta società notificato a seguito del tardivo pagamento della seconda rata dovuta ai fini del perfezionamento del condono di cui alla L. n. 289 del 2000, cui la predetta società aveva aderito;

– che i giudici di appello ritenevano scusabile l’errore in cui era incorsa la società contribuente nell’effettuare il pagamento della seconda rata con ritardo, per avere erroneamente ritenuto applicabile la proroga fissata fino al 18/04/2005 dal D.L. n. 143 del 2003;

– che avverso tale statuizione il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate nonchè l’Equitalia Basilicata s.p.a., propongono separati ricorsi per cassazione, ciascuno affidato a tre motivi, cui non replica l’intimata;

– che il Pubblico Ministero in data 28/04/2017 ha depositato memoria chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.

Diritto

CONSIDERATO

– che va preliminarmente rilevata ex officio la carenza di legittimazione processuale del Ministero dell’economia e delle finanze, che non è stato parte nel giudizio di secondo grado ed è oramai estraneo al contenzioso tributario dopo la creazione delle agenzie fiscali; il ricorso proposto dal predetto Ente va, pertanto, dichiarato inammissibile (Cass. S.U. n. 3118/2006; n. 3116/2006; n. 20781/2016) e le spese compensate tra le parti non avendo l’intimata spiegato difese;

– che la difesa erariale con il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, eccependo l’omessa pronuncia del giudice di merito sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate; con il secondo motivo deduce la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 12, sostenendo che i giudici di appello avevano erroneamente escluso, sulla base di un insussistente errore scusabile, che il tardivo pagamento di una rata del condono comportasse la decadenza della società contribuente dal beneficio della definizione agevolata di cui alla citata disposizione; con il terzo motivo deduce la mancata rilevazione da parte dei giudici di appello dell’incompatibilità del condono di cui alla L. n. 289 del 2002 con l’ordinamento eurounitario in materia di tributi armonizzati;

– che l’agente della riscossione con il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, eccependo l’omessa pronuncia del giudice di merito sull’eccezione di inammissibilità del ricorso avverso l’avviso di mora per vizi diversi da quelli propri dell’atto impugnato; con il secondo e terzo motivo deduce le medesime censure proposte dall’Agenzia delle Entrate;

– che deve esaminarsi preliminarmente, in quanto assorbente degli altri motivi, il terzo mezzo di impugnazione, identico per entrambe le ricorrenti;

– che il motivo è fondato in quanto in contrasto con il principio affermato dal Supremo consesso di questa Corte (Cass., Sez. U., sent. 17/02/2010, n. 3674) e dal quale non v’è ragione di discostarsi, secondo cui “In tema di condono fiscale, la L. n. 289 del 2002, art. 12, nella parte in cui consente di definire una cartella esattoriale con il pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo, comporta una rinuncia definitiva dell’Amministrazione alla riscossione di un credito già definitivamente accertato, e va pertanto disapplicato, limitatamente ai crediti per IVA, per contrasto con la 6^ direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, alla stregua di un’interpretazione adeguatrice imposta dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06, con cui, in esito ad una procedura di infrazione promossa dalla Commissione Europea, è stata dichiarata l’incompatibilità con il diritto comunitario (in particolare con gli artt. 2 e 22 della 6^ direttiva cit.) degli artt. 8 e 9 della medesima legge, nella parte in cui prevedono la condonabilità dell’IVA alle condizioni ivi indicate”;

– che all’accoglimento del predetto motivo comporta l’assorbimento degli altri e la cassazione della sentenza impugnata, senza rinvio, potendo il giudizio essere definito nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, mediante rigetto dell’originario ricorso della società contribuente e con integrale compensazione tra le parti delle spese di tutte le fasi processuali, in considerazione dell’epoca in cui si è formato il principio giurisprudenziale applicato.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, accoglie il terzo motivo di entrambi i ricorsi, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della società contribuente, compensando tra le parti le spese di tutti i giudizi.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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