Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14097 del 04/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 14097 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANNA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 18548-2012 proposto da:
COSTA ANTONIA quale unica erede di Costa Pietro, elettivamente domiciliata in
ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.
MOBILIA FABRIZIO (in proprio anch’esso parte, quale procuratore distrattario), giusta
procura a margine del ricorso;

– ricorrenti contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587;

– intimato avverso la sentenza n. 14508/2011 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE del
18.3.2011, depositatal’1/07/2011;
1

Data pubblicazione: 04/06/2013

R.G. n. 18548/12
Ud. 11.4.13
Costa + 1 c. INPS

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’i 1 /04/2013 dal

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I – Il consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione
ai sensi degli artt. 380-bis e 375 c.p.c.:
44

1.

– Con sentenza n. 14508/11 questa S.C. dichiarava inammissibile il ricorso incidentale

proposto dall’INPDAP contro la sentenza 18.10.06 del Tribunale di Patti e, nell’accogliere il
ricorso principale proposto da Antonia Costa (quale erede di Pietro Costa) e del suo difensore avv.
Fabrizio Mobilia, condannava l ‘INPDAP a pagare le spese del giudizio di merito e di quello di
legittimità.
2. – Per la correzione di errore materiale di tale sentenza ricorrono ex art. 391 bis c.p.c. la
Costa e l’avv. Mobilia in proprio, che lamentano l’omessa statuizione di distrazione delle spese ex
art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
2.1. — L ‘INPDAP non ha svolto attività difensiva.
3. — Deve preliminarmente rilevarsi che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, ove si
lamenti soltanto l’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese la legittimazione
attiva spetta non alla parte personalmente, ma al suo difensore (cfr., ad esempio, Cass. S. U. 2.8.95
n. 8458; Cass. 21.4.2006 n. 9411; Cass. 6.3.2006 n. 4792; e numerose altre; meno recentemente
cfr.).
3.1. — Va quindi dichiarata l’inammissibilità, per difetto di legittimazione attiva, del ricorso
della Costa.
3.2. — Quanto a quello dell’ avv. Mobilia, premesso che il rimedio di cui all’art. 391 bis c.p.c. per
la correzione di errore materiale è correttamente esperibile a fronte dell’omessa statuizione di
distrazione delle spese in favore del difensore anticipatario (cfr. Cass. S. U. 7.7.2010 n. 16037;
Cass. 10.1.11 n. 293), deve darsi atto della fondatezza della richiesta nel caso in esame.
4. – Per tutto quanto sopra considerato, si
2

Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MANNA.

R.G. n. 18548/12
Ud. 11.4.13
Costa + 1 c. INPS

PROPONE
raccoglimento del ricorso con ordinanza, ai sensi degli artt. 375 e 391 bis c.p.c.”.

siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. Ricorre con ogni evidenza
il presupposto per la definizione camerale del processo, soluzione condivisa dal Procuratore
generale, che ha aderito alla relazione. È appena il caso di puntualizzare che l’INPS è successore ex
lege dell’INPDAP, nei cui confronti era stata emessa la sentenza oggetto del ricorso in esame.
III – Conseguentemente, si dichiara inammissibile il ricorso proposto da Costa Antonia e, in
accoglimento del ricorso dell’avv. Mobilia, si integra il dispositivo della sentenza n. 145008/11 di
questa S.C. aggiungendo, dopo la parola “CPA”, le parole “da distrarsi in favore dell’avv. Fabrizio
Mobilia, antistatario”.
P. Q. M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso proposto da Costa Antonia e, in accoglimento del ricorso dell’avv.
Mobilia, integra il dispositivo della sentenza n. 145008/11 di questa S.C. aggiungendo, dopo la
parola “CPA”, le parole “da distrarsi in favore delravv. Fabrizio Mobilia, antistatario”.Manda alla
Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11.4.13.

II – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore siano del tutto condivisibili,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA