Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14096 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. III, 27/06/2011, (ud. 11/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9679-2009 proposto da:

C.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA E. MANFREDI 11, presso lo studio dell’avvocato VALENTI

GIULIO, rappresentato e difeso dall’avvocato VALENZA IGNAZIO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO BACCHETTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato INFANTINO ALBERTO giusta delega

in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

ANAS ENTE NAZIONALE STRADE (OMISSIS), TOSTO GIOVANNI S.N.C.

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 715/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

SEZIONE TERZA CIVILE, depositata il 29/05/2008 R.G.N. 704/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato VALENZA IGNAZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 3 marzo 1999 C.C. conveniva in giudizio l’impresa Giovanni Tosto s.n.c. e l’Anas esponendo che il (OMISSIS), alle ore 17 circa, alla guida di una propria autovettura con a bordo il figlio F.S., percorreva la (OMISSIS) quando all’altezza del Km (OMISSIS), improvvisamente e senza alcuna presegnalazione, si ritrovava nel mezzo di un cantiere aperto per tutta la carreggiata, priva di asfalto ricoperta di rosticcio, con dislivello di circa 50 cui rispetto al manto asfaltato, ed andava quindi a collidere frontalmente con un autocarro proveniente dal senso opposto. Avendo riportato lesioni alla persona e danni alle cose il C. chiedeva la condanna della ditta esecutrice dei lavori e dell’ente proprietario della strada al risarcimento dei danni subiti. In esito al giudizio, in cui si costituivano entrambi i convenuti in una alla società assicuratrice Levante Norditalia, chiamata in garanzia dalla Tosto, il Tribunale adito rigettava la domanda risarcitoria avanzata dall’attore. Avverso tale decisione proponeva appello il C. ed in esito al giudizio la Corte di Appello di Palermo con sentenza depositata in data 29 maggio 2008 rigettava l’impugnazione. Avverso la detta sentenza il C. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo. Resiste con controricorso la Carige Assicurazioni.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unica doglianza, svolta dal ricorrente, articolata sotto il profilo della motivazione omessa insufficiente e contraddittoria, si fonda sulla considerazione che la Corte di Appello avrebbe ritenuto l’immissione nell’altra corsia, da parte del C., un elemento “irrazionale ed imprevedibile (coincidente con il caso fortuito) che interrompe il nesso causale tra esercizio dell’attività pericolosa ed evento” senza spiegare perchè tale manovra sarebbe stata irrazionale ed imprevedibile e perchè sarebbe stata causa di per sè idonea a causare l’evento. Inoltre, la Corte avrebbe trascurato che il C. nell’interrogatorio formale aveva affermato di essersi spostato dalla corsia di sinistra, percorsa obbligatoriamente in forza di un apposito segnale, a quella di destra solo perchè sopraggiungeva un camion in senso inverso; avrebbe altresì trascurato che i lavori di rifacimento interessavano l’intera carreggiata per cui anche se non si fosse spostato il C. avrebbe ugualmente perduto il controllo del mezzo; avrebbe infine trascurato che, come emergeva dalla relazione dei CC intervenuti, la segnaletica non prescriveva il senso unico alternato (con l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti dal senso inverso) ma solo il restringimento della carreggiata con il segnale di chiusura della corsia di destra.

La censura è inammissibile ancor prima che infondata. La prima ragione di inammissibilità deriva dalla mancanza del momento di sintesi, (omologo del quesito di diritto), prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., in caso di vizio motivazionale, che ne circoscriva puntualmente i limiti, oltre a richiedere sia l’indicazione del fatto controverso, riguardo al quale si assuma l’omissione, la contraddittorieta o l’insufficienza della motivazione sia l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n. 4311/2008). Ed invero, la norma di cui all’art. 366 bis citato non può essere interpretata nel senso che il quesito di diritto e/o il momento di sintesi possano desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo di ricorso, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (cfr Cass. n. 23153/07, ord. n. 4646/08 e n. 21979/08).

Inoltre, l’inammissibilità, con riferimento al profilo di doglianza con cui il ricorrente ha lamentato l’erronea valutazione degli elementi di prova, deriva altresì dal rilievo che le ragioni di censura, formulate dal ricorrente, come risulta di ovvia evidenza dal loro stesso contenuto e dalle espressioni usate, concernono la valutazione della realtà fattuale, come è stata operata dai giudici di seconde cure, laddove a questa Corte non è riconosciuto dalla legge il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile la doglianza mediante la quale la parte ricorrente, pur deducendo formalmente un vizio di legittimità o anche un vizio motivazionale, avanza, nella sostanza delle cose, così come nel caso di specie, un’ulteriore istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.

La censura è infine infondata. Ed invero, appare opportuno sottolineare, a riguardo, che questa Corte con orientamento ormai consolidato ha avuto modo di affermare il principio secondo cui, “ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità’ ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

(Cass.n.1756/06, n. 890/06). Al contrario, nel caso di specie, la Corte ha adeguatamente spiegato con motivazione chiara, logica e non contraddittoria le ragioni della sua decisione richiamando l’attenzione soprattutto sull’eccessiva velocità con la quale il ricorrente aveva impegnato il tratto di strada interessato dai lavori e ciò, malgrado la segnaletica la quale, come risultava dal rapporto dei CC e dalla stessa prova per testi, preavvertiva della presenza del cantiere già 600 metri prima. Ed invero – così scrivono i giudici di seconde cure il cantiere era segnalato ” con apposita segnaletica verticale, ripetuta e ben distanziata che imponeva di ridurre la velocità dapprima a chilometri 80 h, poi a 60 h, poi a 40 h ed a 30 h e, secondo i testi, fino ad un limite orario massimo di 10 h chilometri ancor prima dell’inizio del tratto non asfaltato interessato ai lavori di rifacimento del manto stradale per cui in base alla segnaletica presente sul posto la velocità dei veicoli che si avvicinavano al cantiere doveva subire una progressiva riduzione fino ad arrivare a soli dieci chilometri h (cosiddetta marcia al passo). Invece l’autovettura del C. mantenne una velocità di almeno 70/80 km orari 8 e secondo le dichiarazioni rese con le sommarie informazioni, nell’immediatezza del fatto, la velocità era addirittura di 100 km orari)”.

Inoltre, andava tenuta in debita considerazione – così continuano i giudici di seconde cure – l’irrazionale ed imprevedibile manovra di spostamento su una corsia la cui percorribilità gli era preclusa, come segnalato dai cartelli che gli imponevano invece di percorrere la corsia di sinistra.

Considerato che nel caso di specie i rilievi della parte ricorrente non evidenziano effettive carenze o contraddizioni nel percorso motivazionale della sentenza impugnata ma, riproponendo l’esame degli elementi fattuali già sottoposti ai giudici di seconde cure e da questi disattesi, mirano ad un’ulteriore valutazione delle risultanze processuali, che non è consentita in sede di legittimità, non resta che rigettare il ricorso in esame. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, a favore della controricorrente Carige Assicurazioni, senza che occorra provvedere sulle spese a favore delle altre parti in quanto, non essendosi costituite, non ne hanno sopportate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione, a favore della controricorrente Carige Assicurazioni, delle spese di questo giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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